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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.153
Data decisione, Autorità: 18.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00153
Lugano 18 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 12'207 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 maggio 1993 da
rappr. dall’ avv. __________ a
Contro
rappr.
in materia di contestazione di elenco oneri che il Pretore, con decreto 3 aprile 1995, ha stralciato dai ruoli per reciproca acquiescenza e desistenza delle parti caricando loro la tassa di giustizia nella misura di 1/10 a carico dell’attrice e di 9/10 a carico del convenuto ed obbligando quest’ultimo a versare alla controparte l’importo di Fr. 2’200.- per ripetibili.
Ed ora sull’appello 2 maggio 1995 della __________ la quale chiede la riforma del dispositivo sulle spese nel senso di porre a carico della parte convenuta un’indennità per ripetibili di Fr. 7’330.- .
Lette le osservazioni 30 maggio 1995 del __________.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice, creditrice ipotecaria del signor __________ proprietario dell’immobile di cui al mapp. __________RFD di __________, ha chiesto, nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri riguardante la procedura di vendita forzata di questo mappale, che venissero stralciate le pretese del __________, garantite da ipoteca legale, per imposte comunali arretrate di Fr. 135’760.50;
che, in occasione del dibattimento finale, il __________ ha ridotto a Fr. 13’120.- le proprie pretese facendo acquiescenza per il resto della domanda petizionale e la __________ ha desistito dalle sue domande limitatamente all’importo ridotto;
che il Pretore, nel decreto di stralcio della causa, ha caricato la tassa e le spese di giustizia per 1/10 all’attrice e per 9/10 al convenuto con, inoltre, l’obbligo per quest’ultimo di rifondere Fr. 2’200.- alla controparte per titolo di ripetibili;
che, con l’appello che ci occupa, l’attrice critica la determinazione delle ripetibili e chiede che, sulla base di un valore di causa di Fr. 135’760.50 corrispondente alla somma totale dei crediti del convenuto iscritti nell’elenco oneri e contestati, le stesse siano fissate in Fr. 7’330.-;
che, con le osservazioni all’appello, il convenuto chiede la reiezione dell’appello;
che in linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 128),
che ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa di Fr. 135’760.50;
che le ripetibili devono essere calcolate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati il cui valore é indicativo, e la relativa indennità deve poter consentire alla parte vittoriosa di fronteggiare le spese di patrocinio incontrate per la necessità di far valere le proprie pretese in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 3);
che le ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia il motivo della desistenza (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148 CPC, n. 8) per cui non interessa sapere se nel frattempo la giurisprudenza é mutata percui un’originaria plausibile resistenza in causa si giustificava all’inizio della procedura;
che applicando il minimo della tariffa - pur se la causa era giunta a termine e l’attrice aveva anche presentato un diligente allegato di conclusioni - si tiene conto del fatto che l’intervento del patrocinatore era agevolato dal fatto che le argomentazioni sollevate erano riprese rispettivamente servivano per l’altro analogo procedimento che l’attrice ha avviato contro lo __________ (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 15);
che per l’art. 9 TOA la percentuale minima per un valore come quello in discussione é del 6% con il che si giustificherebbe un’indennità ripetibile di Fr. 8’145.- dei quali, per la ripartizione indicata dal Pretore (rimasta incontestata dal momento che alla censura contenuta nelle motivazioni delle osservazioni all’appello avrebbe dovuto far seguito una dichiarazione di appello adesivo), vanno riconosciuti all’attrice gli 8/10 (9/10 riconosciuti all’attrice meno 1/10 riconosciuto al convenuto), ossia Fr. 6’500.-;
che qualora il Pretore conceda a titolo di ripetibili un importo che é inferiore al limite minimo della tariffa appare senz’altro adeguato aumentare tale importo nei limiti della TOA (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 13);
che la minima soccombenza dell’appellante non libera la controparte dal sopportare per intero tasse, spese e ripetibili d’appello;
Per i quali motivi
visti gli art. 148 e 150 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello é parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo
del decreto di stralcio 3 aprile 1995 del Pretore di Bellinzona viene così riformato:
La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 250.- già anticipate dall’attrice restano per 1/10 a suo carico e sono poste per i restanti 9/10 a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’attrice la somma di Fr. 6’500.- a titolo di ripetibili.
La tassa di giustizia di Fr. 230.- e le spese di Fr. 20.-, già anticipate dall’appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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