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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.156
Data decisione, Autorità:
16.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00156
Lugano
16 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL.94.00045
della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 16/17 novembre 1993 da
rappr.
dalla __________
Contro
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 4 maggio 1995, ha
parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo
di Fr. 7’765.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1993.
Ed
ora sullo scritto 9 maggio 1995 del convenuto, indirizzato al Tribunale di
Appello, con il quale si chiede “la sospensione e la revisione della sentenza
della decisione pretorile”.
Considerato
che
lo scritto in questione indica la volontà del convenuto, soccombente avanti al
primo giudice, di veder modificata la sentenza del Pretore in maniera a lui
favorevole, dovendosi trarre tale conclusione dal fatto che chiede la revisione
ossia la correzione attraverso nuovo esame;
che
qualsiasi sia il tipo di impugnazione - appello o revisione - del quale il
convenuto vorrebbe prevalersi (anche la domanda di revisione si propone
mediante appello, art. 341 CPC) esso deve contenere pena la sua nullità (art.
309 cpv. 5 CPC) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309
cpv. 2 litt. f CPC);
che
l’applicazione della norma che fa obbligo all’appellante di motivare in fatto
ed in diritto le domande pena la nullità del ricorso non può essere troppo
rigorosa bastando ai fini della ricevibilità dell’appello la concisa
enunciazione dei motivi (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 9);
che
in concreto lo scritto del convenuto a questo Tribunale non indica per nulla
quali siano i motivi di critica nei confronti della sentenza del Pretore,
limitandosi a riportare una generica domanda di sospensione e di revisione del
primo giudizio senza null’altro aggiungere;
che
di conseguenza la totale assenza dei motivi non consente all’autorità di
seconda istanza di controllare il fondamento del giudizio impugnato ed il
ricorso non é formalmente valido (Rep. 1981, 411);
che
quindi va dichiarato irricevibile senza necessità, per economia di giudizio, di
intimarlo alla controparte (art. 313bis CPC);
Per i quali motivi
pronuncia
-
Lo scritto 9 maggio 1995 di __________ é
dichiarato irricevibile quale appello.
-
Non si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione a: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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