AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.157
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00157
Lugano
11 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'778 della Pretura del distretto
di Bellinzona promossa con petizione 18 ottobre 1991 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
ora
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 34’341.65 oltre interessi a titolo di prezzo
della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 26’628.35 a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
Il Pretore con sentenza 3 aprile 1995 ha accolto la
petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
9 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni del 27 giugno 1995
postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Nel periodo compreso tra il novembre del 1989 e il
maggio del 1990 l’attrice a più riprese ha fornito alla convenuta materiali da
costruzione.
Tolti
i pagamenti parziali effettuati dalla convenuta, rimarrebbe un saldo di fr.
34’341.65 in favore dell’attrice, importo oggetto della domanda principale.
B. La convenuta, pur ammettendo il credito dell’attrice,
rifiuta il pagamento in conseguenza dell’asserita difettosità della merce,
nonché dell’incompletezza della fornitura.
Ciò
le avrebbe causato un pregiudizio di fr. 60’970.--, con il che, dopo
compensazione con la pretesa dell’attrice, rimarrebbe un credito della
convenuta di fr. 26’628.35, importo oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale
contestando sia la propria pretesa inadempienza, che l’esistenza di
qualsivoglia pregiudizio per la controparte.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta
l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, ha accertato
l’esistenza di difetti ai supporti metallici dei pavimenti tecnici forniti
dall’attrice.
Tali
difetti sarebbero però stati visibili a occhio nudo, così che essi dovevano
essere segnalati subito dopo la consegna del materiale.
La
convenuta avrebbe invece sollevato obiezioni solo dopo l’avvenuta posa da parte
sua dei materiali difettosi, e perciò tardivamente.
Data
la perenzione dei diritti dell’acquirente, nulla osterebbe alla sua condanna al
pagamento dell’importo richiesto, con il che il Pretore ha accolto la petizione
e respinto la riconvenzionale.
E. Con tempestivo gravame datato 9 maggio 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe a giusta ragione ammesso l’esistenza di difetti nei pavimenti
tecnici forniti dall’attrice, ma avrebbe ritenuto a torto tali difetti
manifesti invece di occulti.
Il
perito avrebbe in effetti stabilito che i pezzi forniti presentavano una
curvatura, cioè una deformazione, dell’ordine di 1.0/1.3 millimetri, troppo
esigua per essere ragionevolmente rilevabile con un normale esame. Lo stesso
perito avrebbe del resto rilevato il difetto solo dopo l’effettuazione di prove
di laboratorio, mentre la convenuta se ne sarebbe accorta solo dopo la posa,
dato che il pavimento fletteva e scricchiolava.
Avendo
la convenuta tempestivamente segnalato il difetto riscontrato, ne conseguirebbe
il suo diritto a vedersi attribuire il minor valore dell’opera nella misura
indicata nella domanda riconvenzionale.
F. Delle osservazioni 27 giugno 1995 dell’attrice, che
chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
A
questo stadio della causa, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di
compravendita, è incontestata l’esistenza del credito fatto valere
dall’attrice, implicitamente ammesso dalla convenuta mediante la sollevazione
dell’eccezione di compensazione (II CCA 5 giugno 1989 in re A./E. SA),
di modo che oggetto del contendere è unicamente il credito opposto in
compensazione dalla convenuta, per il quale essa sopporta evidentemente l’onere
della prova (art. 8 CC).
L’ammissione
del fondamento della pretesa dedotta in causa è del resto stata in concreto del
tutto esplicita, visto che la convenuta ha affermato senza mezzi termini di
poter utilizzare tutto il materiale fornitole dall’attrice aggiungendo apposite
traverse metalliche aventi lo scopo di rinforzare opportunamente il pavimento
in questione (cfr. risposta, punto 5, pag. 3).
- Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale per
aver ritenuto tardiva la notifica dei difetti del materiale fornito, difetti
che egli ha considerato evidenti, e perciò da notificare dopo l’ordinaria
verifica della merce, da effettuarsi al suo ricevimento (art. 201 cpv. 1 CO).
La
convenuta incentra il proprio gravame sulla considerazione secondo la quale si
sarebbe trattato di difetti occulti, i quali sarebbero emersi solo dopo la posa
del pavimento.
La
questione circa la reale natura dei difetti della merce venduta può tuttavia
essere lasciata aperta, dovendosi comunque pronunciare la reiezione della
pretesa compensatoria in base ad altre motivazioni.
- Secondo l’art. 205 cpv. 1 CO, qualora sia dovuta la
garanzia per i difetti, il compratore ha la scelta tra l’azione redibitoria e
quella estimatoria.
Per
effetto dell’azione redibitoria -in concreto non esercitata e comunque
esclusa dalle circostante, e segnatamente dall’ammissione del compratore della
possibilità di utilizzare la merce acquistata- le rispettive prestazioni devono
essere restituite, e il venditore è inoltre responsabile per il danno subito
dall’acquirente (art. 208 CO).
L’azione
estimatoria mira invece al riconoscimento in favore del compratore del risarcimento
del minor valore della cosa in conseguenza della sua difettosità, risarcimento
da calcolare in base al metodo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo
ridotto e quello pattuito tra le parti corrisponde alla relazione tra il valore
oggettivo della cosa venduta difettosa e il suo valore senza difetto (DTF
116 II 313, II CCA 13 febbraio 1995 in re N. e llcc./R. e llcc).
Le
norme sulla compravendita non prevedono nel caso dell’azione estimatoria una
disposizione esplicita che, come nel caso dell’art. 208 cpv. 2 e 3 CO per
l’azione redibitoria, consenta al compratore di chiedere in aggiunta al minor
valore anche il risarcimento del danno subito (Giger, Berner Kommentar,
n. 53 e segg. ad art. 208 CO).
La
questione non è tuttavia nella specie di rilevanza pratica, non avendo la
convenuta postulato alcun risarcimento per il minor valore della merce venduta,
ma unicamente una pretesa di risarcimento danni, che può senz’altro essere
esaminata nell’ottica degli art. 97 e segg. CO (DTF 108 II 104; Giger,
opera citata, n. 24 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 6 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO).
- Negli allegati di risposta e riconvenzionale (pag. 3 e
- e di replica riconvenzionale (pag. 2), la convenuta, riservandosi una loro
successiva quantificazione, identificava le posizioni di danno oggetto della
sua contropretesa nelle seguenti circostanze:
-
ritardi
nell’esecuzione dei lavori per i quali essa potrebbe essere chiamata a
rispondere dalla sua committenza;
-
ritardo
nell’incasso della propria mercede di appaltatrice;
-
oneri
per il rifacimento o il completamento di lavori difettosi;
Il
25 ottobre 1994 essa ha presentato un’istanza di restituzione in intero per
omessa indicazione di fatti e omessa produzione di prove, chiedendo di poter
includere nel materiale processuale:
-
il
fatto nuovo costituito dalla richiesta di risarcimento del committente
di fr. 60’970.-- per il minor valore dello stabile in cui la convenuta ha
posato il pavimento tecnico con i materiali forniti dall’attrice;
-
la
lettera 24 ottobre 1994 del committente con la quale egli ha formalizzato
tale pretesa nei confronti della convenuta.
L’attrice
si è opposta all’istanza, e il Pretore con decreto14 novembre 1994 (dispositivo
n. 1) l’ha accolta nel senso di acquisire agli atti quale doc. 11 la lettera
dell’ing. __________ alla convenuta.
In
sede di conclusioni, appoggiandosi alle risultanze peritali e alla predetta
richiesta di indennizzo, la convenuta ha di conseguenza quantificato in
complessivi fr. 60’970.-- il proprio pregiudizio, importo corrispondente al
minor valore dello stabile edificato in conseguenza dei difetti dell’opera da
lei fornitavi.
- In conseguenza dell’intervenuta mutazione dell’azione
(art. 74 lit. b CPC) la convenuta identifica anche in questa sede il proprio
danno con la richiesta di fr. 60’970.-- formulata nei suoi confronti dall’ing.
__________ per il minor valore dello stabile da lui fatto edificare.
5.1 La prima considerazione che si impone è quella che la
sola esistenza di una pretesa di un terzo non è ancora circostanza sufficiente
a configurare un danno risarcibile.
La
convenuta, in altri termini, non ha ancora subito un effettivo pregiudizio
economico per il quale essa, se del caso, possa rivalersi sull’attrice, visto
che essa non dimostra -e del resto nemmeno afferma- di aver corrisposto al
committente l’importo richiesto.
5.2 Inoltre, quand’anche la convenuta avesse
effettivamente pagato tale importo all’ing. __________, l’attrice potrebbe
comunque sottrarsi al regresso della convenuta nella misura in cui tale
pagamento fosse avvenuto a torto, ed in effetti nella specie è lecito avanzare
più di un dubbio sulla reale fondatezza di siffatta pretesa.
5.2.1 In primo luogo la quantificazione in fr. 60’970.--,
benché stabilita peritalmente, è ampiamente opinabile.
L’importo
non è infatti stato calcolato secondo il metodo relativo, applicabile anche nel
contratto di appalto (per tante: II CCA 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.
e riferimenti), ma è invece semplicemente stato stimato in 1/3 del costo di
riparazione (perizia, pag. 13 e 14), così che lo stesso perito solleva dubbi su
tale importo, da lui definito (perizia, pag. 18) “molto difficile da valutare,
molto laborioso e non possediamo tutti i dati occorrenti”.
Ci
si può perciò legittimamente chiedere se già solo per questo motivo l’importo
indicato non debba essere ritenuto privo di rilevanza probatoria.
5.2.2 D’altro canto la convenuta, lieta di far proprio
l’importo stabilito -o meglio stimato, in esplicita assenza di tutti i
parametri necessari- dimentica di considerare che il perito le ha pur sempre
accollato una corresponsabilità del 15% (perizia, pag. 13).
5.2.3 Inoltre, non può essere disatteso che la
quantificazione del perito -anche a prescindere dalla sua attendibilità- non
vincola affatto la convenuta nei suoi rapporti con il di lei committente,
costituendo atto estraneo al loro rapporto contrattuale ed essendo il
committente estraneo alla presente lite.
Al
committente la convenuta potrebbe perciò sempre contestare, non senza fondati
motivi (cfr. consid. 5.2.1) la rilevanza e l’attendibilità di quanto stabilito
dal perito nella presente causa.
5.2.4 Infine, e anche questo rilievo è decisivo, in virtù
del contratto d’appalto con la convenuta l’ing. __________ potrebbe semmai
reclamare l’eventuale minor valore dell’opera fornita dalla convenuta, e cioè
il minor valore del pavimento tecnico da lei posato (art. 368 cpv. 2 CO), ma
non senz’altro il minor valore dell’intero stabile (cfr. invece il doc. 11),
maldestramente stimato dal perito nei suddetti fr. 60’970.-- (perizia, pag.
18).
- Se ne deve concludere che anche qualora fossero date
tutte le altre premesse per riconoscere alla convenuta il risarcimento del danno
arrecatole dall’attrice, non vi è in atti alcuna ragionevole e attendibile
quantificazione, ancorché approssimativa di tale danno.
La
convenuta è in definitiva venuta meno all’onere della prova a suo carico (art.
8 CC, 42 cpv. 1 CO), con il che la sua pretesa deve essere integralmente
respinta.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà
all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster