AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.157
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00157
Lugano 11 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'778 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 ottobre 1991 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
ora
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 34’341.65 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 26’628.35 a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Il Pretore con sentenza 3 aprile 1995 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni del 27 giugno 1995 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel periodo compreso tra il novembre del 1989 e il maggio del 1990 l’attrice a più riprese ha fornito alla convenuta materiali da costruzione.
Tolti i pagamenti parziali effettuati dalla convenuta, rimarrebbe un saldo di fr. 34’341.65 in favore dell’attrice, importo oggetto della domanda principale.
B. La convenuta, pur ammettendo il credito dell’attrice, rifiuta il pagamento in conseguenza dell’asserita difettosità della merce, nonché dell’incompletezza della fornitura.
Ciò le avrebbe causato un pregiudizio di fr. 60’970.--, con il che, dopo compensazione con la pretesa dell’attrice, rimarrebbe un credito della convenuta di fr. 26’628.35, importo oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando sia la propria pretesa inadempienza, che l’esistenza di qualsivoglia pregiudizio per la controparte.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, ha accertato l’esistenza di difetti ai supporti metallici dei pavimenti tecnici forniti dall’attrice.
Tali difetti sarebbero però stati visibili a occhio nudo, così che essi dovevano essere segnalati subito dopo la consegna del materiale.
La convenuta avrebbe invece sollevato obiezioni solo dopo l’avvenuta posa da parte sua dei materiali difettosi, e perciò tardivamente.
Data la perenzione dei diritti dell’acquirente, nulla osterebbe alla sua condanna al pagamento dell’importo richiesto, con il che il Pretore ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
E. Con tempestivo gravame datato 9 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe a giusta ragione ammesso l’esistenza di difetti nei pavimenti tecnici forniti dall’attrice, ma avrebbe ritenuto a torto tali difetti manifesti invece di occulti.
Il perito avrebbe in effetti stabilito che i pezzi forniti presentavano una curvatura, cioè una deformazione, dell’ordine di 1.0/1.3 millimetri, troppo esigua per essere ragionevolmente rilevabile con un normale esame. Lo stesso perito avrebbe del resto rilevato il difetto solo dopo l’effettuazione di prove di laboratorio, mentre la convenuta se ne sarebbe accorta solo dopo la posa, dato che il pavimento fletteva e scricchiolava.
Avendo la convenuta tempestivamente segnalato il difetto riscontrato, ne conseguirebbe il suo diritto a vedersi attribuire il minor valore dell’opera nella misura indicata nella domanda riconvenzionale.
F. Delle osservazioni 27 giugno 1995 dell’attrice, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, è incontestata l’esistenza del credito fatto valere dall’attrice, implicitamente ammesso dalla convenuta mediante la sollevazione dell’eccezione di compensazione (II CCA 5 giugno 1989 in re A./E. SA), di modo che oggetto del contendere è unicamente il credito opposto in compensazione dalla convenuta, per il quale essa sopporta evidentemente l’onere della prova (art. 8 CC).
L’ammissione del fondamento della pretesa dedotta in causa è del resto stata in concreto del tutto esplicita, visto che la convenuta ha affermato senza mezzi termini di poter utilizzare tutto il materiale fornitole dall’attrice aggiungendo apposite traverse metalliche aventi lo scopo di rinforzare opportunamente il pavimento in questione (cfr. risposta, punto 5, pag. 3).
La convenuta incentra il proprio gravame sulla considerazione secondo la quale si sarebbe trattato di difetti occulti, i quali sarebbero emersi solo dopo la posa del pavimento.
La questione circa la reale natura dei difetti della merce venduta può tuttavia essere lasciata aperta, dovendosi comunque pronunciare la reiezione della pretesa compensatoria in base ad altre motivazioni.
Per effetto dell’azione redibitoria -in concreto non esercitata e comunque esclusa dalle circostante, e segnatamente dall’ammissione del compratore della possibilità di utilizzare la merce acquistata- le rispettive prestazioni devono essere restituite, e il venditore è inoltre responsabile per il danno subito dall’acquirente (art. 208 CO).
L’azione estimatoria mira invece al riconoscimento in favore del compratore del risarcimento del minor valore della cosa in conseguenza della sua difettosità, risarcimento da calcolare in base al metodo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello pattuito tra le parti corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa venduta difettosa e il suo valore senza difetto (DTF 116 II 313, II CCA 13 febbraio 1995 in re N. e llcc./R. e llcc).
Le norme sulla compravendita non prevedono nel caso dell’azione estimatoria una disposizione esplicita che, come nel caso dell’art. 208 cpv. 2 e 3 CO per l’azione redibitoria, consenta al compratore di chiedere in aggiunta al minor valore anche il risarcimento del danno subito (Giger, Berner Kommentar, n. 53 e segg. ad art. 208 CO).
La questione non è tuttavia nella specie di rilevanza pratica, non avendo la convenuta postulato alcun risarcimento per il minor valore della merce venduta, ma unicamente una pretesa di risarcimento danni, che può senz’altro essere esaminata nell’ottica degli art. 97 e segg. CO (DTF 108 II 104; Giger, opera citata, n. 24 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 6 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO).
ritardi nell’esecuzione dei lavori per i quali essa potrebbe essere chiamata a rispondere dalla sua committenza;
ritardo nell’incasso della propria mercede di appaltatrice;
oneri per il rifacimento o il completamento di lavori difettosi;
Il 25 ottobre 1994 essa ha presentato un’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e omessa produzione di prove, chiedendo di poter includere nel materiale processuale:
il fatto nuovo costituito dalla richiesta di risarcimento del committente di fr. 60’970.-- per il minor valore dello stabile in cui la convenuta ha posato il pavimento tecnico con i materiali forniti dall’attrice;
la lettera 24 ottobre 1994 del committente con la quale egli ha formalizzato tale pretesa nei confronti della convenuta.
L’attrice si è opposta all’istanza, e il Pretore con decreto14 novembre 1994 (dispositivo n. 1) l’ha accolta nel senso di acquisire agli atti quale doc. 11 la lettera dell’ing. __________ alla convenuta.
In sede di conclusioni, appoggiandosi alle risultanze peritali e alla predetta richiesta di indennizzo, la convenuta ha di conseguenza quantificato in complessivi fr. 60’970.-- il proprio pregiudizio, importo corrispondente al minor valore dello stabile edificato in conseguenza dei difetti dell’opera da lei fornitavi.
5.1 La prima considerazione che si impone è quella che la sola esistenza di una pretesa di un terzo non è ancora circostanza sufficiente a configurare un danno risarcibile.
La convenuta, in altri termini, non ha ancora subito un effettivo pregiudizio economico per il quale essa, se del caso, possa rivalersi sull’attrice, visto che essa non dimostra -e del resto nemmeno afferma- di aver corrisposto al committente l’importo richiesto.
5.2 Inoltre, quand’anche la convenuta avesse effettivamente pagato tale importo all’ing. __________, l’attrice potrebbe comunque sottrarsi al regresso della convenuta nella misura in cui tale pagamento fosse avvenuto a torto, ed in effetti nella specie è lecito avanzare più di un dubbio sulla reale fondatezza di siffatta pretesa.
5.2.1 In primo luogo la quantificazione in fr. 60’970.--, benché stabilita peritalmente, è ampiamente opinabile.
L’importo non è infatti stato calcolato secondo il metodo relativo, applicabile anche nel contratto di appalto (per tante: II CCA 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc. e riferimenti), ma è invece semplicemente stato stimato in 1/3 del costo di riparazione (perizia, pag. 13 e 14), così che lo stesso perito solleva dubbi su tale importo, da lui definito (perizia, pag. 18) “molto difficile da valutare, molto laborioso e non possediamo tutti i dati occorrenti”.
Ci si può perciò legittimamente chiedere se già solo per questo motivo l’importo indicato non debba essere ritenuto privo di rilevanza probatoria.
5.2.2 D’altro canto la convenuta, lieta di far proprio l’importo stabilito -o meglio stimato, in esplicita assenza di tutti i parametri necessari- dimentica di considerare che il perito le ha pur sempre accollato una corresponsabilità del 15% (perizia, pag. 13).
5.2.3 Inoltre, non può essere disatteso che la quantificazione del perito -anche a prescindere dalla sua attendibilità- non vincola affatto la convenuta nei suoi rapporti con il di lei committente, costituendo atto estraneo al loro rapporto contrattuale ed essendo il committente estraneo alla presente lite.
Al committente la convenuta potrebbe perciò sempre contestare, non senza fondati motivi (cfr. consid. 5.2.1) la rilevanza e l’attendibilità di quanto stabilito dal perito nella presente causa.
5.2.4 Infine, e anche questo rilievo è decisivo, in virtù del contratto d’appalto con la convenuta l’ing. __________ potrebbe semmai reclamare l’eventuale minor valore dell’opera fornita dalla convenuta, e cioè il minor valore del pavimento tecnico da lei posato (art. 368 cpv. 2 CO), ma non senz’altro il minor valore dell’intero stabile (cfr. invece il doc. 11), maldestramente stimato dal perito nei suddetti fr. 60’970.-- (perizia, pag. 18).
La convenuta è in definitiva venuta meno all’onere della prova a suo carico (art. 8 CC, 42 cpv. 1 CO), con il che la sua pretesa deve essere integralmente respinta.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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