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Numero d'incarto:
12.1995.159
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00159
Lugano
7 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.95.29 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 11 gennaio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un
debito di complessivi fr. 4’740’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria 14
febbraio 1995 dell’attore, istanza alla quale la convenuta si è opposta e che
il Pretore con decreto 6 aprile 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello dell’11
maggio 1995, con richiesta di assistenza giudiziaria, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 1° giugno
1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 11 gennaio 1995 l’attore, in relazione a
tre procedure esecutive promosse dalla convenuta nei suoi confronti, ha chiesto
il disconoscimento di debiti per complessivi fr. 4’740’000.-- oltre interessi
in conseguenza della pretesa inesigibilità dei crediti posti in esecuzione,
domanda integralmente avversata dalla convenuta nella risposta del 5 aprile
1995.
B. Il 14 febbraio 1995 l’attore ha presentato istanza per
la concessione dell’assistenza giudiziaria, asserendo di non essere in grado di
far fronte alla richiesta di anticipo della tassa di giustizia di fr. 10’000.--
intimatagli dal Pretore il 19 gennaio 1995.
C. Con osservazioni 24 febbraio 1995 la convenuta si è
opposta alla richiesta di assistenza giudiziaria del convenuto, sottolineando
l’assenza di tutte le premesse di legge per il suo accoglimento.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato
l’esistenza di una situazione di indigenza, sottolineando il fatto che il
richiedente sarebbe tuttora titolare di un’importante sostanza immobiliare e
potrebbe inoltre contare sulla propria formazione di ingegnere.
E. Con tempestivo gravame datato 11 maggio 1995, con
richiesta di assistenza giudiziaria, l’attore ha chiesto la riforma del decreto
pretorile nel senso di accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria.
Il
Pretore avrebbe fondato il proprio giudizio su di una nozione troppo severa di
indigenza, avendo egli a torto esaminato se il richiedente si trovasse in uno
stato di assoluta miseria, e non se egli fosse o meno in grado di far fronte al
richiesto anticipo di tasse e spese di giustizia di fr. 10’000.-- nel termine
impostogli di 30 giorni.
La
corretta disamina delle circostanze da parte del Pretore avrebbe dovuto
portarlo a decidere che il richiedente non poteva prestare il richiesto
anticipo, non potendo egli gravare ulteriormente la sua sostanza, così come
risulterebbe dalla documentazione completa allegata alla causa inc. n. 1749
pendente presso la medesima Pretura.
Non
essendo nemmeno decisiva la professione dell’attore, in concreto non più
esercitata dal 1° dicembre 1992, il Pretore, esaminata la possibilità di esito
favorevole della causa, avrebbe dovuto concludere per l’accoglimento
dell’istanza.
F. Nelle osservazioni del 1° giugno 1995 la convenuta ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Presupposto
indispensabile affinché sia riconosciuta ad una parte la facoltà di condurre un
processo senza spese è la dimostrazione dell’indigenza in cui si trova
l’istante (art. 155 CPC; DTF 112 Ia 9 consid. 2, 15 consid. a; Rep.
1983, pag. 118).
Esiste
indigenza ai sensi della predetta norma allorché i mezzi di cui dispone la
parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della
normale sussistenza sua e delle persone a suo carico, avuto conto della
situazione economica complessiva, senza distinguere tra reddito e patrimonio (DTF
119 Ia 12; II CCA 10 gennaio 1994 in re F./U.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 155, n. 14): se ciò sia effettivamente il caso, è una questione
che va esaminata e risolta di caso in caso prendendo in considerazione da un
lato i redditi del richiedente, o delle persone che hanno un obbligo di
mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, 108 Ia 10) e dall’altro
tenendo conto del suo patrimonio privato (DTF 118 Ia 370). In
particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha
stabilito che allorché il richiedente, come nella specie, dispone di sostanza
immobiliare, si può pretendere che egli, prima di chiedere l’aiuto dello Stato
mediante l’istituto dell’assistenza giudiziaria, faccia capo a tale sostanza
mediante l’accensione di un mutuo da essa garantito nella misura in cui tale
sostanza può ancora essere gravata (DTF 119 Ia 12 e 13; II CCA 26
ottobre 1994 in re G. SA/S.): di principio un aggravio dell’immobile pari al
suo valore di stima è ritenuto ancora ragionevolmente sopportabile per il
richiedente (DTF citato).
- Con la sentenza del 19 giugno 1995 in re __________
/B. questa Camera ha respinto l’appello del qui attore contro il decreto
pretorile di mancata concessione dell’assistenza giudiziaria nella causa n.
1749 della medesima Pretura, incarto espressamente richiamato dall’attore in
quanto contenente la documentazione completa circa la sua situazione economica.
Dovendosi
decidere analoga fattispecie -in quel caso l’anticipo richiesto era di fr.
15’300.--, ovvero superiore a quello in questione- sulla base della medesima
documentazione concernente lo stesso richiedente, possono senz’altro per
principio trovare spazio le medesime argomentazioni espresse in quella sede
circa la situazione economica dell’attore (consid. 3 e 4 qui di seguito).
- L’istruttoria esperita nella cusa n. 1749, richiamata
dall’attore e nota a questa Camera, ha permesso di accertare che in termini
assoluti i debiti ipotecari dell’attore sono sicuramente superiori al valore di
stima degli immobili di sua proprietà (cfr. doc. U, A2 inc. 1749): nel
dettaglio, tuttavia, si è osservato che mentre alcuni fondi sono
abbondantemente gravati, altri lo sono in misura minore.
Dagli
atti di causa si evince, in particolare, che le proprietà che l’attore detiene
a __________, il cui valore nel 1994 è stato stimato complessivamente in fr.
1’982’000.-- (doc. A65 inc. 1749), risultano essere gravate da una sola ipoteca
di fr. 1’000’000.-- (doc. A65 inc. 1749).
Tenuto
conto della giurisprudenza appena menzionata, è chiaro che queste proprietà
possono senz’altro essere ulteriormente gravate dall’attore con dei mutui
ipotecari, per un importo di almeno fr. 982’000.--, che è di gran lunga
superiore alle possibili tasse di giustizia e spese che potrebbero essere
esatte nell’ambito della presente causa.
D’altro
canto l’appellante, pur avendo allegato due lettere di istituti bancari che
hanno rifiutato di discutere eventuali nuovi finanziamenti (doc. A72 e A85 inc.
1749; cfr. anche il documento irritualmente annesso all’appello) non può
generalizzare tali risultanze e sostenere che lo stesso accadrebbe anche nel
caso egli offrisse in garanzia le sue proprietà di __________: con una
garanzia, infatti, il terzo creditore non avrebbe motivo di rifiutare un
finanziamento, né di temere per il rimborso del mutuo.
- Tanto può bastare a respingere l’istanza di assistenza
giudiziaria, senza bisogno di ulteriori accertamenti in merito alla
contraddittoria e poco trasparente situazione patrimoniale dell’istante che -a
suo dire- senza liquidità, privo di reddito e di sostanza realizzabile, riesce
nondimeno a conservare un complesso di proprietà fondiarie comportanti cospicui
esborsi ricorrenti (II CCA 26 ottobre 1994 in re G. SA/G.), senza
contare che dal dicembre 1992 egli ha addirittura cessato l’attività
professionale (appello, punto 15, pag. 4).
In
ogni caso, il fatto che egli, pur non lavorando, nel settembre 1994 sia stato
in grado di acquistare (verosimilmente con l’apporto -almeno parziale- di mezzi
finanziari propri) 9 appartamenti monolocali in via __________ (doc. A53-A55,
A58-A63 inc. 1749) sta chiaramente ad indicare che la sua situazione finanziaria
non è così precaria da non consentirgli di anticipare le spese giudiziarie
relative alla condotta del processo civile in esame (II CCA 11 gennaio
1995 in re J./L. e llcc.).
- Ne consegue la reiezione del gravame senza che sia
necessario indagare sulle possibilità di esito favorevole della causa di
disconoscimento.
Per
i medesimi motivi deve infine essere respinta la domanda di assistenza
giudiziaria concernente la procedura di appello.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
sono
a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla convenuta la somma di fr.
500.-- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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