AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.16
Data decisione, Autorità:
18.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00016
Lugano
18 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. n. 14'252 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 1° febbraio
1984 da
arch.
e
per esso, defunto, la sua Comunione Ereditaria, composta da:
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
tutti
rappr. dall’avv. __________
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in
solido di fr. 10’516.70 oltre interessi (residuo dell’onorario
dell’architetto);
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
l’integrale reiezione della petizione, e respinta dal Pretore con sentenza 18
agosto 1994;
appellante la parte attrice che con atto d’appello del
26 settembre 1994 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo
grado;
mentre il solo convenuto __________ con osservazioni
del 27 ottobre 1994 ha chiesto la reiezione del gravame, protestando spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. In data 3 aprile 1981 l’arch. __________ da una parte
e ____________________, __________, __________, __________ e __________ nella
loro qualità di comproprietari di un terreno in Via __________ a __________
dall’altra, conclusero un contratto in base al quale questi ultimi incaricavano
l’architetto dei piani esecutivi, degli appalti, della direzione generale dei
lavori, come pure dei computi e delle verifiche, relativi alla costruzione di
una casa d’appartamenti in condominio. Per queste prestazioni l’architetto
avrebbe percepito un onorario complessivo di fr. 50’000.-, ritenuto altresì che
eventuali lavori non previsti nel contratto d’appalto gli sarebbero stati
remunerati in base alla tariffa oraria di categoria (art. 4 e 11 doc. F).
Mentre
l’onorario forfetario venne regolarmente soluto al termine dei lavori, la nota
per i lavori supplementari di finitura nei singoli appartamenti e nelle parti
comuni, ammontante a fr. 10’516.70 (doc. B), non venne pagata. Di qui la
presente causa.
B. Con petizione 1° febbraio 1984 l’arch. __________ ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 10’516.70 oltre
interessi, corrispondenti al saldo dell’onorario dell’architetto per i lavori
supplementari, rilevando come egli abbia regolarmente adempiuto ai suoi
obblighi contrattuali, ciò che implicava il suo diritto a percepire gli onorari
previsti contrattualmente.
C. Con risposte di causa del 18 maggio 1984 i convenuti
hanno postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e
ripetibili.
Mentre
i convenuti __________, __________, __________i, __________ e __________ si
sono opposti alla richiesta attorea ritenendo che l’onorario di fr. 50’000.-
pattuito nel contratto era onnicomprensivo, che la pretesa di controparte era
compensata da tutta una serie di difetti nell’opera che controparte non si era
curata di far eliminare e che infine l’eventuale onorario supplementare avrebbe
semmai dovuto essere richiesto a ciascun condomino in base alla sua singola
quota e non a tutti i condomini in solido; il convenuto __________, dopo aver
preliminarmente rimproverato a controparte di non aver indicato chiaramente i
lavori per i quali aveva formulato la sua richiesta di onorario supplementare,
ha a sua volta eccepito l’esistenza di alcuni difetti sia nel suo appartamento
(doc. 1-3) sia nelle parti comuni -a suo dire riconducibili ad errori di
progettazione ed alla carente direzione lavori da parte dell’architetto- i
quali comporterebbero costi di riparazione superiori agli importi pretesi
dall’attore; egli contesta infine la sua legittimazione passiva, atteso che gli
altri condomini il 6 aprile 1981 avevano sottoscritto una dichiarazione che lo
liberava dall’obbligo di dover versare eventuali onorari supplementari
all’architetto (doc. 4).
D. Nei successivi allegati scritti ed in sede
conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
All’arch.
__________, nel frattempo deceduto, sono subentrati in causa i suoi eredi
__________ __________ e __________
E. Con sentenza 18 agosto 1994 il Pretore ha respinto la
petizione, caricando agli attori la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese,
con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivamente fr. 1’600.- a titolo
di ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la parte attrice non era
riuscita a provare di aver svolto dei lavori nelle parti comuni dell’immobile,
non compresi nel contratto e attribuibili in solido ai convenuti, né di quali
lavori si tratterebbe concretamente; i lavori si lascerebbero per contro
ricondurre a interventi nei singoli appartamenti, che sarebbero semmai stati a
carico dei singoli condomini e non in solido a tutta la comunione dei
comproprietari.
La
petizione meritava pertanto di essere respinta, senza che fosse necessario
entrare in merito alle preteste compensatorie dei convenuti, che sembravano per
altro fondate solo limitatamente al difetto alla rampa del garage, mentre
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto
__________ doveva in ogni caso essere respinta, la dichiarazione di cui al doc.
4 non essendo stata sottoscritta dall’attore.
F. Con appello 26 settembre 1994 gli attori postulano la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
A
loro dire, il giudice di prime cure non avrebbe minimamente tenuto in
considerazione l’atteggiamento defatigatorio dei convenuti, che avevano omesso
di produrre agli atti i documenti, il cui richiamo era stato ammesso dal
Pretore all’udienza preliminare: la carente documentazione versata agli atti
avrebbe di fatto indotto il perito a dare risposte non del tutto esaurienti
sull’ammontare delle pretese dell’attore, fermo restando tuttavia che egli
aveva ritenuto attendibili sia le indicazioni fornite dall’attore quo al valore
dei lavori supplementari sia il numero delle ore fatturate dall’architetto per
le stesse.
Ora,
mentre il tipo di interventi supplementari svolti, contrariamente da quanto
assunto dal primo giudice, si evinceva chiaramente sia dalla nota d’onorario
(doc. B) sia dagli altri documenti allegati, la loro entità e di conseguenza il
corrispettivo dovuto alla parte attrice era pure da ritenersi provato, atteso
che la mancata produzione dei documenti da parte dei convenuti andava
sanzionata giusta l’art. 210 CPC con l’ammissione del fatto che si voleva
provare, cioè per l’appunto il valore dei lavori supplementari eseguiti: ciò
comportava senz’altro l’accoglimento della petizione.
G. Delle osservazioni 27 ottobre 1994 con cui il
convenuto __________ postula la reiezione del gravame con protesta di spese e
di ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto:
- In base alla relazione tecnica ed alla descrizione
delle opere da edificarsi nell’immobile in via __________, alcuni lavori e
segnatamente quelli relativi alle porte, impianti sanitari, cucine, piastrelle,
impianto elettrico, luci e pavimenti non erano compresi nella remunerazione
forfetaria concordata contrattualmente dai convenuti con l’impresa generale di
costruzione (cfr. doc. A e doc. F dell’inc. 14167 della pretura del distretto
di Lugano, Sezione 1, nonché la risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 4
della perizia giudiziaria), né di conseguenza in quella forfetariamente
convenuta con l’architetto in fr. 50’000.-.
Tali
interventi, se non eseguiti dai singoli condomini o da ditte da loro
direttamente incaricate, sarebbero stati pagati all’impresa generale previo
allestimento di singole fatture da inviarsi ad ogni condomino (doc. A p. 1);
per la remunerazione supplementare dell’architetto, non essendo state indicate
al proposito modalità particolari (doc. A p. 1), valevano le condizioni di
pagamento stabilite dal contratto concluso con lo stesso il 3 aprile 1981, in
virtù del quale “eventuali lavori non contemplati nelle voci della tariffa A
menzionate nel contratto verranno fatturate in base alla tariffa B” (doc. F art.
11).
Ora,
che tali opere siano state eseguite dall’impresa generale o comunque da ditte
subappaltatrici non può seriamente essere messo in dubbio in questa sede, anche
perché un’opera senza queste rifiniture sarebbe indubbiamente incompleta ed in
tal caso i convenuti non avrebbero mancato di far rilevare tale circostanza;
gli interventi vennero per altro regolarmente fatturati ai convenuti, che
provvidero -anche se non in modo integrale- al loro pagamento (testi __________
e __________).
Ne
discende che in base al chiaro tenore del contratto anche l’architetto aveva
diritto a percepire un onorario supplementare.
- Come già accennato, la sua remunerazione per i lavori
supplementari avrebbe dovuto avvenire in base alla tariffa professionale B
(doc. F art. 11), ritenuto che in base all’art. 5 del contratto (doc. F) ciò
significava il riconoscimento di un onorario per le prestazioni orarie svolte:
l’attore ha tuttavia fatturato tali interventi secondo la tariffa A -tariffa percentuale-,
il che con un valore delle opere supplementari di circa fr. 300’000.-
comportava un onorario supplementare di fr. 10’516.70 (doc. B).
2.1 Il perito giudiziario ritiene che nel caso di specie
una fatturazione a percentuale sia più logica rispetto alla pattuita
fatturazione oraria (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 5) e che, se
effettivamente i lavori avessero comportato una spesa di fr. 300’000.-, la
fatturazione operata dall’attore sarebbe in ogni caso stata inferiore a quanto
egli avrebbe teoricamente potuto pretendere (risposta 1 ai quesiti di parte
attrice pt. 3).
In
mancanza di documentazione atta a quantificare l’ammontare degli interventi
supplementari svolti, egli non ha tuttavia saputo precisare concretamente il
valore degli stessi, anche se dal fatto che i convenuti, ancorché vi fossero
tenuti, non avevano allegato la documentazione richiesta si poteva dedurre che
il costo complessivo dei lavori supplementari fosse superiore alle somme
indicate dall’attore (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 2): questa
deduzione, che corrisponde in sostanza all’applicazione dell’art. 210 CPC,
avrebbe in ogni caso potuto e dovuto essere fatta propria -o almeno essere
presa in considerazione- anche dal primo giudice, il quale invece non ha
ritenuto di pronunciarsi in merito.
2.2 Indipendentemente da quanto precede, facendo capo al
criterio “a tempo” -come previsto dal contratto di cui al doc. F- vi sono già
sufficienti motivi per ammettere la pretesa attorea.
Il
perito, tenuto conto dei lavori supplementari eseguiti, è stato infatti in
grado di valutare il tempo in ore fornito dall’architetto e dal suo
collaboratore per quegli interventi, tanto è vero che, stimando “con
sufficiente sicurezza un complessivo di ore tra i due mediamente pari a 248,
risulta per 9 mesi e 1/2 finali un impiego di 26 ore /mese rispettivamente 6
ore /settimana che sinceramente non sono eccessive” (risposta 1 ai quesiti di
parte attrice pt. 8). Se inoltre, come giustamente ha fatto il perito, si pon
mente al fatto che da un lato “gli onorari esposti all’art. 5 del contratto
(fr. 49.- e 36.-/ora) non sono quelli per il 1981 ma per il 1980, inferiori del
4% e ben del 10% per il 1982” (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 8.1),
e che dall’altro “l’architetto avrebbe anche potuto esporre per sé una media
tra la tariffa per proprietario d’ufficio, direzione dei lavori e architetto
tecnico, e non solo quale architetto tecnico, per la sua parte la differenza
non calcolata arriverebbe al 25% per il 1981 e al 35% per il 1982” (risposta 1
ai quesiti di parte attrice pt. 8.2), ben si può concludere che la pretesa di
parte attrice è senz’altro fondata: moltiplicando infatti le ore effettuate per
la retribuzione oraria media stabilita dal contratto (fr. 49.- rispettivamente
fr. 36.- orari) si ottiene un importo superiore a quello di cui alla presente
causa (248h x 42.50 = 10’540.-).
- La censura sollevata dai convenuti negli allegati
preliminari, secondo cui la richiesta attorea avrebbe dovuto essere respinta
già per il fatto che il pagamento dell’onorario non poteva essere chiesto a
loro in solido, bensì eventualmente solo ai singoli condomini in base
all’entità dei lavori effettuati nei vari appartamenti, non può per contro
trovare accoglimento.
Va
infatti rilevato che il contratto 3 aprile 1981 (doc. F), sottoscritto da tutti
i convenuti - i quali erano pertanto responsabili in solido del pagamento
dell’onorario (art. 403 cpv. 1 CO)- prevedeva sia l’obbligo di remunerare
l’architetto per i lavori supplementari sia quello di versare l’onorario
forfetario: atteso che quest’ultimo è stato regolarmente pagato dai convenuti
in solido (cfr. doc. 4, che ribadisce l’impegno dei convenuti al pagamento “in
comunione”), non si vede per quale motivo l’onorario per i lavori supplementari
dovesse essere pagato secondo altre modalità, a cui per altro il contratto non
faceva minimamente accenno; nella misura in cui indeboliva la posizione del
creditore, questa clausola, se effettivamente pattuita, avrebbe necessitato di
una formulazione chiara e non equivoca nel contratto, ciò che tuttavia non
risulta; d’altro canto, nemmeno dal doc. A si evince con sufficiente chiarezza
che l’architetto avrebbe dovuto essere pagato singolarmente da ogni condomino
per i lavori eseguiti nei rispettivi appartamenti: ciò non toglie evidentemente
che, una volta effettuato il pagamento in solido dell’architetto, i condomini
potranno procedere internamente a ripartirsi l’onere in base ai lavori
effettuati nei singoli appartamenti.
- Resta ora da esaminare se l’onorario dell’architetto
non possa essere totalmente o parzialmente compensato dalla presenza di difetti
dell’opera, dovuti ad errori di progettazione o nella direzione lavori.
La
perizia giudiziaria ha accertato l’esistenza di un solo difetto nell’opera che
può essere imputabile all’architetto: quello relativo alla pendenza della rampa
del garage.
Il
perito ha innanzitutto rilevato che la rampa era stata a suo tempo progettata
da un altro architetto e non dall’attore e che la pendenza è sicuramente errata
(risposta A ai quesiti di parte convenuta pt. 3): nondimeno, la stessa avrebbe
potuto e dovuto essere corretta in sede esecutiva, ciò che innesca una
responsabilità dell’attore (risposta A ai quesiti di parte convenuta pt. 3.2).
Per ovviare al difetto egli propone due soluzioni: da un lato la sostituzione
della lamiera attualmente posata nella parte inferiore della rampa -indispensabile
per evitare contraccolpi al momento in cui le auto salgono sulla stessa (cfr.
verbale di sopralluogo)- con un’altra zincata, il cui costo si aggirerebbe sui
fr. 1’700.- (fr. 800.- zincando quella esistente); dall’altro la modifica della
rampa con esecuzione in calcestruzzo, la cui spesa ammonterebbe a fr.
1’800.-/2’000.- (risposta A ai quesiti di parte convenuta pt. 4 e 4.1).
Ritenuto
che la responsabilità dell’attore è comunque limitata, non essendo egli
l’autore dei progetti relativi alla rampa e che la nuova esecuzione in
calcestruzzo costituirebbe in parte una miglioria a carico dei proprietari,
questa Camera ritiene equo optare per la prima variante, meno onerosa,
ammettendo in compensazione una contropretesa di fr. 1’700.-.
Non
vi sono per contro altri difetti che possono diminuire l’onorario dell’attore:
la perizia ha infatti escluso che la posa di un lavabo di grandezza eccessiva
si lasciasse ricondurre all’attore (risposta B ai quesiti di parte convenuta)
ed allo stesso modo ha escluso qualsiasi responsabilità di quest’ultimo per la
porta d’accesso al VI. piano (risposta C ai quesiti di parte convenuta); gli
altri difetti menzionati dai convenuti nei loro allegati preliminari sono
perlopiù rimasti allo stadio di puro parlato (scale non levigate, porte lift
rovinate, perdite in alcuni muri esterni al IV. e V. piano, carente isolazione nelle
solette) oppure, se accertati, non è stato dimostrato che fossero imputabili
all’attore (radiatori posati in luoghi sbagliati, errato posizionamento delle
prese).
- In parziale accoglimento dell’appello, i convenuti
saranno pertanto tenuti a versare a controparte la somma di fr. 8’816.70 oltre
interessi dal 16 giugno 1983, data del precetto esecutivo (doc. C).
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 26 settembre 1994 di __________ __________ e
__________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 agosto 1994 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza ____________________, __________, __________, __________ e
__________ sono condannati in solido a pagare a __________, __________ e
__________ la somma di fr. 8’816.70 oltre interessi al 5% a far tempo dal 16
giugno 1983.
- La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, da
anticiparsi dagli attori, restano a loro carico per 1/6 e per 5/6 sono
poste a carico dei convenuti in solido. I convenuti rifonderanno agli
attori pure in solido fr. 1’000.- per parti di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico nella misura di 1/6 e per
5/6 vanno caricate in solido agli appellati. Questi ultimi rifonderanno alla
parte appellante sempre in solido fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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