AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.169
Data decisione, Autorità: 18.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00169
Lugano 18 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 84/1993 (OA.94.238) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 25 giugno 1993 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’272.20 oltre interessi al 10%, nonché limitatamente a questo importo il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e sulle quali il Pretore con sentenza 8 maggio 1995 si è così pronunciato:
La __________ è condannata a versare alla __________ l’importo di fr. 10’626.90 oltre interessi al 5% dal 25 giugno 1992.
Limitatamente a tale importo è rigettata l’opposizione posta al PE n. __________ del 10/13 luglio 1992 dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 600.-, anticipate dall’attrice, sono poste a carico della convenuta, la quale inoltre rifonderà a controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 19 maggio 1995 con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione o in subordine di accoglierla limitatamente a fr. (recte: Lit.) 3’529’032; il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 19 giugno 1995 postula la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Tra il luglio 1991 ed il marzo 1992 la __________ ha fornito alla __________ diverse partite di granito e di marmo, per le quali sono state emesse fatture per un importo complessivo di Lit. 33’339’032 (doc. A-H).
B. Il 19 marzo 1992 __________, contitolare della __________, ha rilasciato alla ditta fornitrice un assegno di Lit. 24’000’000, il cui incasso è stato tuttavia rifiutato dalla banca per mancanza di fondi.
C. Il 26 giugno 1992, per ottenere il pagamento dei propri crediti, la __________ ha fatto spiccare nei confronti di __________ il PE __________ di fr. 29’134.30 (pari a Lit. 24’000’000 più spese) e nei confronti della __________ il PE __________ di fr. 40’240’20 (doc. I, pari al saldo delle fatture insolute di Lit. 33’339’032), a cui entrambi gli escussi hanno interposto opposizione.
D. A seguito della procedura giudiziaria successivamente promossa nei confronti di __________ la fornitrice ottenne finalmente il pagamento della somma corrispondente all’assegno bancario, mentre per la rimanenza di Lit. 9’339’032 (pari a fr. 11’272.20 oltre interessi) il 25 giugno 1993 è stata promossa nei confronti della __________ la causa che qui ci occupa.
E. Con risposta 8 ottobre 1993 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Essa contesta innanzitutto di aver ricevuto la merce di cui alle fatture 710/91 (doc. B) e 852/91 (doc. G) di Lit. 8’752’200 rispettivamente 405’000, non potendosi inoltre -a suo dire- intravedere nelle sue precedenti prese di posizione epistolari un riconoscimento né espresso, né tacito di quei debiti. Contrariamente a quanto assunto dalla parte attrice, il versamento di Lit. 24’000’000 sarebbe quindi avvenuto a saldo e non a titolo di acconto.
F. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. In duplica la convenuta ha altresì prudenzialmente contestato il tasso di cambio lira/franco e la misura degli interessi moratori.
G. Con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 10’626.90 oltre interessi al 5%, rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano; la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- nonché le ripetibili in fr. 800.- sono state integralmente poste a carico della convenuta.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attrice aveva diritto al pagamento della fattura 710/91, ma non di quella recante il n. 852/91. Per quanto concerne la prima fattura, egli ha rilevato che la convenuta, pur avendone ammesso la ricezione, al riguardo non aveva mai sollevato eccezioni di sorta, né in merito alla qualità della merce, né tanto meno per una sua eventuale mancata fornitura: stanti i rapporti commerciali tra le parti, era chiaro che, se quella merce fosse stata fatturata, ma non fornita, la convenuta avrebbe dovuto eccepire tale circostanza a tempo debito: di qui l’obbligo di onorare tale fattura. Agli atti non risulta per contro prova alcuna della ricezione da parte della convenuta della merce di cui alla fattura 852/91, per cui il relativo obbligo di pagamento è stato escluso.
Quanto al tasso di cambio lira/franco, il Pretore ha applicato quello ufficiale alla data del PE (844.70 Lit. per un fr.), mentre gli interessi di mora sono stati riconosciuti al tasso legale del 5%, non essendo stati esposti i motivi a sostegno di un tasso maggiore.
H. Con appello 19 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione o in subordine di accoglierla limitatamente a Lit. 3’529’032; il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante eccepisce nuovamente di non aver mai ricevuto la merce di cui alla fattura 710/91, rilevando inoltre come controparte non abbia fornito alcuna prova in proposito: in particolare, il doc. N non costituirebbe un’ammissione del debito, bensì una semplice scrittura contabile. Se anche fosse giustificato il pagamento della fattura di cui sopra, ritenendo che il Pretore nel suo giudizio non abbia invero riconosciuto la legittimità delle fatture 850/91, 852/91 e 173/92, l’appellante chiede che la petizione venga subordinatamente accolta solo per la somma corrispondente a Lit. 3’529’032. Infine postula una diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili di primo grado, che tenga meglio conto della rispettiva soccombenza.
I. Delle osservazioni 19 giugno 1995 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
A questo stadio della lite, le questioni da esaminare sono sostanzialmente tre: da un lato la fondatezza o meno della fattura 710/91 (cons. 2 e 3), dall’altro l’ammontare del saldo effettivamente dovuto dalla convenuta (cons. 4) ed infine la ripartizione delle spese e delle ripetibili di primo grado (cons. 5).
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in merito ad un contratto di appalto -e il discorso può tranquillamente essere esteso anche al contratto di compravendita, che qui ci occupa- che, ove il litigio verta non sui difetti dell’opera ma sul calcolo della mercede, il committente può far valere le proprie contestazioni in merito alla fattura senza essere legato a un termine, e persino nel corso di causa, sempre che non l’abbia in precedenza riconosciuta espressamente o in modo tacito (DTF 96 II 58; Rep. 1988 p. 273).
Nel caso di specie, per quanto riguarda la fattura 710/91 di Lit. 8’752’200 (doc. B), è chiaro che la convenuta, sottoscrivendo il doc. N, abbia implicitamente riconosciuto il buon fondamento della stessa: in risposta alla lettera 13 novembre 1992 (doc. M), con cui il legale dell’attrice le aveva proposto di sottoscrivere una convenzione con la quale sarebbe stata risolta la questione delle fatture insolute di complessive Lit. 33’339’032, la convenuta aveva infatti comunicato di non essere disposta a sottoscrivere il progetto transattivo “in quanto a noi non risultano fatture scoperte per Lit. 33’339’032 ma bensì per Lit. 27’529’032”, indicando che tra le fatture formanti quel saldo vi era pure la “fattura n. 710 del 15.10.1991 di Lit. 8’752’200.-” (doc. N).
Ora, il fatto che la fattura 710/91 sia stata espressamente menzionata ed inserita nel saldo tra le fatture “scoperte”, il fatto che tale dichiarazione avvenne incondizionatamente e ancora che nelle intenzioni della stessa convenuta quel documento doveva rispecchiare i rapporti di dare e avere tra le parti, sulle quali eventualmente allestire una nuova proposta transattiva, permettono tranquillamente di ritenere che quella fattura, secondo il principio della buona fede, era stata effettivamente riconosciuta dalla convenuta: detto altrimenti, da tale circostanza l’attrice ben poteva ritenere che la convenuta non aveva nulla da eccepire a proposito di quella fattura.
L’appellante tenta -invero senza troppa convinzione- di contestare il valore di riconoscimento insito nel doc. N, asserendo dapprima che lo stesso si trattasse di “una semplice richiesta di controllo” (risposta p. 3) e in seguito che quello scritto altro non sarebbe che una semplice scrittura contabile (risposta p. 3 e appello p. 2): ora, a parte il fatto che dal tenore del doc. N non risulta affatto che lo stesso sia stato allestito con queste limitate finalità, ciò non toglie che anche ad un eventuale documento contabile, nella misura in cui lo stesso tende alla liberazione del debitore, possa essere attribuito il carattere di riconoscimento di un debito (art. 200 CPC).
Di conseguenza l’importo di Lit. 8’752’200 è senz’altro dovuto.
Nel caso concreto, la risposta a tale quesito, come vedremo, può sicuramente essere positiva.
3.1 Di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a una fattura o a un estratto conto non significa ancora accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981 p. 41; Rep. 1988 p. 273).
È però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di una fattura erronea o eccessiva non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (Rep. 1988 p. 273).
3.2 La giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli non intende riconoscere, di sollevare delle obiezioni entro un termine ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftbericht TG 1989 N. 6 p. 73; cfr. pure ZR 77 N. 137 p. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin, Commentario bernese, 1986, N. 123 ad art. 6 CO): così, ad esempio, in una sentenza pubblicata in Rep. 1988 p. 272 e segg., il Tribunale federale ha ammesso che un silenzio durato oltre cinque anni nel quadro di un reciproco e ininterrotto rapporto di affari (più di 150 fatture) equivaleva ad un’accettazione tacita di una singola fattura, rispettivamente precludeva la facoltà di contestarla in buona fede.
3.3 Nel caso di specie è pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto d’affari stabile e non semplicemente occasionale: prova ne è l’allestimento di ben 8 fatture in un periodo di oltre 8 mesi.
Pure pacifico che dal momento dell’emissione della fattura (il 15 ottobre 1991) fino alla risposta di causa, avvenuta l’8 ottobre 1993, quindi a quasi due anni di distanza, la convenuta non ha mai sollevato alcuna obiezione in merito alla stessa fattura -che anzi nel doc. N ha espressamente ammesso come “scoperta”-. Le occasioni per far valere eventuali eccezioni a quel proposito non erano per altro mancate, essendo tra le parti intercorso un prolungato scambio epistolare, una procedura esecutiva nei confronti del contitolare della convenuta __________, oltre che diverse trattative per il componimento bonale della vertenza (cfr. doc. L-P): eppure il tempo è trascorso, senza che l’attrice potesse ipotizzare una possibile contestazione.
La mancata tempestiva contestazione appare inoltre ancor più incomprensibile e contraria al principio della buona fede, se solo si considera che la convenuta ha in seguito affermato di non aver ricevuto la relativa fornitura: in tal caso, il ritardo nella comunicazione avrebbe di fatto impedito alla controparte di operare le necessarie verifiche per stabilire o provare dove e, se del caso, a chi la merce sarebbe stata effettivamente consegnata, verifiche ora rese estremamente difficoltose dal trascorrere del tempo (cfr. ZR 77 N. 137 p. 313).
Se si tien conto che le obiezioni sono avvenute a quasi due anni di distanza dalla fornitura, a oltre un anno e mezzo dalla cessazione dei rapporti d’affari tra le parti, che un simile ritardo non ha alcuna spiegazione oggettiva, che un reclamo formulato entro termini ragionevoli avrebbe inoltre permesso all’attrice di riesaminare l’opportunità delle relazioni d’affari con la convenuta, che ciò non poteva sfuggire a quest’ultima, l’assunto circa una tacita accettazione della fatture deve essere senz’altro condiviso (Rep. 1988 p. 273).
Tale richiesta è assolutamente infondata.
4.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il Pretore non ha infatti deciso che la convenuta non fosse tenuta al pagamento delle fatture 850/91 (doc. F) e 173/92 (doc. H), bensì solo di quella recante il n. 852/91 (doc. G), l’unica in merito alla quale erano state sollevate delle contestazioni negli allegati preliminari.
4.2 In ogni caso, il giudizio pretorile che ha riconosciuto come dovute queste due fatture era del tutto ineccepibile.
La nostra procedura civile esige infatti che la parte convenuta dia puntuale riscontro ai fatti della petizione. Ciò implica un certo onere di allegazione a carico del convenuto, che è tenuto a contestare le argomentazioni di controparte con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti. La mancanza dei citati requisiti porta alla conseguenza che la resistenza del convenuto su determinate allegazioni è inesistente, con la conclusione -nel giudizio di merito- di dover poi ammettere la domanda dell’attore (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 170).
Non avendo la convenuta contestato nella fattispecie queste due fatture negli allegati di risposta e di duplica, bene ha fatto il giudice di prime cure a riconoscere tale pretesa.
5.1 In base all’art. 148 cpv. 2 CPC il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili.
La giurisprudenza ha precisato che questa norma di legge deve essere interpretata nel senso che, in un caso del genere, le spese giudiziarie devono essere poste a carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 30 ad art. 148).
5.2 Nel caso di specie è pacifico che la parte attrice sia risultata soccombente sia per quanto riguarda la fattura 852/91 di Lit. 405’000, sia per la questione degli interessi di mora, sia per il tasso di cambio lira/franco applicato; la convenuta è per contro risultata soccombente per la rimanenza.
Non potendosi tuttavia ravvisare nel comportamento preprocessuale e processuale delle parti particolari motivi che giustifichino una diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili -per altro nemmeno rilevati dal Pretore- queste ultime dovranno essere caricate alle parti in proporzione della loro soccombenza, ovvero nella fattispecie per 1/18 a carico dell’attrice e per 17/18 a carico della convenuta, ciò che comporta una corrispondente modifica del giudizio di primo grado.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 maggio 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così parzialmente riformata:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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