AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.178
Data decisione, Autorità: 04.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00178
Lugano 4 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 0A.94.00207 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 3 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 68’995.--;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 maggio 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 24 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 7 luglio 1995 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di appalto del 27 marzo 1990 (doc. B) la convenuta ha incaricato l’attrice dell’esecuzione degli impianti di riscaldamento e sanitari per 4 ville di cui ai fondi n. __________ e __________ di __________ contro il pagamento di una mercede forfetaria di fr. 227’000.--.
Il 2 dicembre 1991 è stata allestita una liquidazione riguardante dette opere, secondo la quale l’attrice sarebbe debitrice di una mercede residua di fr. 68’995.-- (doc. H).
B. In base a detto documento la convenuta ha ottenuto con sentenza 20 gennaio 1993 della Camera di esecuzione e fallimenti di questo Tribunale il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 68’995.-- oltre interessi.
C. Con la petizione che ci occupa l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di tale debito.
A fronte di una mercede forfetaria di fr. 227’000.--, l’attrice avrebbe già pagato acconti per fr. 280’000.--, ovvero più di quanto pattuito, così che nulla sarebbe dovuto.
La convenuta avrebbe inoltre fornito, oltretutto in ritardo, un’opera difettosa, e in ogni caso già il 22 luglio 1991 (doc. G) sarebbe stato pattuito che il saldo della mercede della convenuta sarebbe divenuto esigibile solo dopo la vendita della seconda casa, circostanza che non si sarebbe verificata.
D. Nella risposta del 31 marzo 1993 la convenuta si è opposta alla petizione.
I pretesi difetti, non ascrivibili alla convenuta, sarebbero stati eliminati.
L’ammontare della mercede, riassunto secondo la vera volontà delle parti dalla liquidazione doc. H, sarebbe giustificato dall’esecuzione di opere supplementari, mentre il preteso accordo sull’inesigibilità della mercede sarebbe stato superato proprio dalla liquidazione finale doc. H, così che nulla osterebbe al richiesto pagamento.
E. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, accertato in fr. 68’995.-- il credito per mercedi della convenuta, ha stabilito che con la sottoscrizione della liquidazione finale le parti avrebbero inteso superare quanto previsto dalla dichiarazione del 22 luglio 1991, con il che il predetto credito darebbe divenuto esigibile.
Non potendosi ammettere pretese compensatorie dell’attrice per i pretesi difetti dell’opera o per il ritardo nella sua consegna, ne conseguirebbe la reiezione della petizione.
G. Con tempestivo gravame datato 24 maggio 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
Essa ha riproposto la propria tesi secondo cui l’importo in questione non sarebbe esigibile in conseguenza dell’accordo del 22 luglio 1991, che non sarebbe affatto stato superato dalla liquidazione finale del 2 dicembre 1991, come invece erroneamente ritenuto dal Pretore.
Al pagamento della mercede osterebbero inoltre i difetti dell’opera e il ritardo nella sua consegna, così come già sostenuto nel processo di prima sede.
H. Delle osservazioni 7 luglio 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In questa sede occorre ancora verificare se l’obbligo dell’attrice al pagamento di detto importo possa essere inibito o addirittura soppresso in conseguenza:
di eventuali ritardi nell’esecuzione dell’opera;
di eventuali difetti dell’opera;
di un accordo tendente a differire o condizionare l’esigibilità della mercede.
Essa stessa, del resto, in sede di replica (punto 5c, pag. 3) ha esplicitamente ammesso di aver rinunciato a far valere le pene convenzionali alle quali riteneva di avere diritto in conseguenza della sottoscrizione dell’accordo del 22 luglio 1991, così che le sue obiezioni, oltre che non quantificate e non provate, devono in definitiva essere ritenute superate dai successivi accordi intervenuti tra le parti.
Non può perciò che essere confermato il giudizio del Pretore sull’irrilevanza dei ritardi nell’esecuzione o nella consegna dell’opera della convenuta ai fini della presente causa.
L’istruzione probatoria sull’argomento non è stata sufficientemente approfondita per poter ammettere non già il diritto della committente alla riduzione della mercede -è pacifico che essa per i difetti lamentati ha optato ai sensi dell’art. 368 CO per la riparazione gratuita e non per la riduzione della mercede (cfr. doc. N; deposizione __________)- quanto piuttosto il suo diritto ex art. 82 CO a trattenere il pagamento, almeno parzialmente, in conseguenza del cattivo adempimento dell’appaltatrice (sul tema: II CCA 3 maggio 1994 in re G./C. e riferimenti).
In effetti, se da una parte è stata resa verosimile l’esistenza di difetti relativi alle vasche di idromassaggio, è d’altro canto stata resa verosimile anche l’effettuazione di interventi correttivi (cfr. doc. P, 4) ai quali non risulta essere più seguita alcuna notifica di difetti, così che in assenza di più precise constatazioni non è dato di sapere con certezza se, ed eventualmente in quale misura, l’opera fornita dalla convenuta sia tuttora gravata da difetti a lei ascrivibili.
Rimane da esaminare l’eccezione di inesigibilità del credito alla luce degli accordi conclusi dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto di appalto.
E’ pacifico che l’accordo del 22 luglio 1991 (doc. G) riporta la volontà delle parti di differire il momento del pagamento del saldo della mercede della convenuta, in quel momento non ancora determinato, fino al momento della vendita de “la seconda casa”.
Le parti in quel momento hanno in altre parole inteso differire l’esigibilità della mercede residua della convenuta, in quel momento di entità sconosciuta ma comunque determinabile, fino al verificarsi dell’avvenimento futuro ed incerto costituito dalla vendita della seconda casa.
Per il caso in cui tale vendita fosse avvenuta solo dopo il 31 dicembre 1991, dal che si evince che le parti prendevano in considerazione l’ipotesi che l’evento futuro non fosse imminente, la committente si impegnava a remunerare la mercede residua con interessi al tasso bancario.
Non essendosi verificata nessuna di queste eventualità, non occorre indagare sulla questione a sapere se la formulazione “la seconda casa” fosse riferita alla casa n. 2, alla seconda casa con entrata in via __________ (cioè la n. 4 secondo il piano doc. F), o in genere -ed è l’ipotesi più verosimile alla luce dello scopo della pattuizione- al momento in cui sarebbe stata venduta una seconda casa, permettendo così all’attrice di ottenere la necessaria liquidità.
La risposta deve essere negativa.
7.1 Non può infatti essere disatteso che la liquidazione doc. H costituisce unicamente l’esatta quantificazione del credito della convenuta in relazione alla nota opera, ed è per il resto del tutto silente sia sull’esigibilità e sulle modalità di pagamento dell’importo indicato, come pure sulla relazione tra detta liquidazione e i precedenti accordi di luglio.
Simile silenzio, contrariamente a quanto assume il Pretore, non può essere semplicemente interpretato quale soppressione del precedente accordo.
Ad una simile soluzione si oppone in primo luogo il principio secondo cui “pacta sunt servanda”, ed in secondo luogo non va disatteso che lo stesso accordo di luglio preannunciava esplicitamente una successiva discussione tra le parti avente il limitato scopo di quantificare con esattezza il credito dell’appaltatrice, così che la liquidazione di dicembre, invece di modificare gli accordi presi a luglio, ne ha in realtà rappresentato il perfezionamento e l’esecuzione.
Né può essere ammesso un diverso risultato per il fatto che si è trattato di una liquidazione “finale”, essendo tale aggettivo -in assenza di altri e diversi elementi- riferibile alla sola questione esplicitamente trattata in quella sede, e cioè quella della quantificazione della mercede, mentre costituirebbe senza dubbio una forzatura del testo intravvedervi -anche se con il supporto di considerazioni di equità- la volontà di porre termine anche ai precedenti accordi.
7.2 Come rettamente osserva il Pretore, le deposizioni in atti non consentono di ricostruire i concordi intenti delle parti al momento dell’approvazione della liquidazione finale, così che non si può nemmeno ammettere che sia stata dimostrata l’esistenza di una volontà non espressa della liquidazione doc. H ma nondimeno vertente sulla soppressione degli accordi di luglio in merito all’esigibilità del credito.
7.3 Non si può infine nemmeno ritenere che la condizione posta debba ritenersi inefficace, e perciò il credito esigibile, in conseguenza del relativamente lungo lasso di tempo trascorso.
Non si può in effetti ritenere urtante dal profilo della buona fede, specie alla luce dell’attuale situazione congiunturale, che occorrano più anni per vendere dei fondi di elevato livello (cfr. doc. C, D, E) come quelli in esame, né può essere ammesso -nemmeno la convenuta lo sostiene- che l’attrice abbia colpevolmente impedito il realizzarsi della condizione, evento al quale avrebbe del resto avuto ogni interesse.
Al contrario, come già detto, l’inserimento nell’accordo doc. G di una clausola secondo cui il credito della convenuta dopo il 31 dicembre 1991 doveva essere remunerato con interessi al tasso bancario sottintende la consapevolezza delle parti circa l’eventualità per cui i tentativi di vendita avrebbero potuto protrarsi nel tempo anche dopo tale data, e sembra quasi indicare, dal profilo economico, una modifica dei rapporti tra le parti nel senso di un finanziamento della convenuta in favore dell’attrice in misura pari alla mercede da incassare e di durata pari al tempo necessario a perfezionare la vendita di almeno una delle case restanti.
Avendo l’attrice chiesto anche l’accertamento dell’inesistenza del debito, oltre che della sua inesigibilità, vi è motivo per ritenere le parti soccombenti in parti uguali, e di ripartire di conseguenza le spese di giustizia, compensando le ripetibili.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 maggio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza è accertata l’inesigibilità del credito di __________ limitatamente al capitale di fr. 68’995.--.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’600.--
già anticipati dall’attrice, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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