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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.179
Data decisione, Autorità:
14.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00179
Lugano
14 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nelle procedure in materia di locazione promosse con istanze 17
febbraio 1995 (inc. no. P 27/95 e P 28/95 della Pretura di Locarno-Città) da
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedenti il pagamento da parte del convenuto di due
somme di denaro - fr. 24’496.70
rispettivamente fr. 1’190.- - a titolo di risarcimento
danni, dipendente da un rapporto di locazione, definitivamente e
consensualmente terminato alla fine del 1994;
vertenza che, congiunti i processi, il pretore ha
deciso solo relativamente all’eccezione di tardività, rispettivamente di
improponibilità delle istanze, con sentenza 16 maggio 1995;
appellante il signor __________ con allegato 26 maggio
1995;
appello non intimato alle parti, potendosi procedere
in conformità con l’art. 313 bis CPC;
considera
in fatto e in diritto
- Le istanze in esame sono state presentate alla pretura
in data 17 febbraio 1995, dopo che l’Ufficio di conciliazione di Locarno, in
data 20 gennaio 1995 aveva considerato fallita ogni possibilità di
conciliazione.
In
sede di contraddittorio il convenuto ha chiesto che le istanze venissero
respinte in ordine, essendo trascorso un termine superiore a trenta giorni da
una prima mancata conciliazione delle stesse vertenze, constatata dallo stesso
Ufficio di conciliazione il 15 settembre 1994.
- Questa Camera ha già avuto occasione di esprimersi sul
significato dell’obbligo di ricorrere al giudice nel termine di legge di 30
giorni dall’accertamento della mancata intesa (art. 274f cpv. 1 CO).
Le
competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono
avere attività arbitrale (art. 274a cpv. 1 lett. e CO), svolgono attività
decisionale (art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO) e attività
conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure
generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II
307).
Ciò
comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda
le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio
interviene come autorità conciliativa (RFJ 1994, p. 303 segg.).
Questo
giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere
perentorio del termine di 30 giorni per adire il pretore (Cocchi / Trezzini,
CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al di
fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione (su
questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p. 232).
In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla volontà
del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di
procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la
locazione, ma estranee al suo scopo sociale (come le richieste di risarcimento
danni oggetto della presente lite), il suo mancato rispetto non comporta la
perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione
giudiziaria (RFJ cit., p. 305) e, eventualmente, la nullità degli atti
processuali compiuti davanti al giudice (cfr. II CCA 23.3.1995 in re R.
c/ F. e giurisprudenza ivi cit.).
In
altre parole, se non v’è perenzione del diritto, al mancato rispetto del
termine non consegue l’impossibilità sostanziale di proporre la lite al
giudice; pertanto nulla può opporsi alla ripetizione dell’esperimento di
conciliazione sulla stessa fattispecie, ancorché allo scopo di rendere
ricevibile l’azione giudiziaria (II CCA 3.5.1995 in re N. c/ G).
- Nel
caso concreto risulta pertanto evidente la ricevibilità delle istanze di
__________ e __________ a dipendenza della mancata conciliazione 20 gennaio
1995, prescindendo dalla procedura analoga, conclusasi il 15 settembre 1994.
L’eccezione
sollevata dal convenuto è stata pertanto rettamente respinta dal primo giudice.
- A dipendenza della procedura adottata in questa sede e
dell’inutilità dell’intimazione dell’atto d’appello alle resistenti, non nasce
un loro diritto a indennità ripetibili.
Per tutti
questi motivi,
Richiamati
per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.- sono posti a carico
dell’appellante.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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