AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.186
Data decisione, Autorità: 08.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00186
Lugano 8 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 61/95P della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 2 maggio 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
già rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dallo stabile denominato __________ in Via __________ a __________;
domanda che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con decreto 23 maggio 1995;
appellante la parte convenuta, che con atto di appello con richiesta di provvedimenti cautelari del 2 giugno 1995, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto e di concederle una protrazione del contratto per un anno; il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’istante con osservazioni del 28 giugno 1995 da una parte postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili e con istanza 5 luglio 1995 dall’altra chiede che la controparte sia astretta a versare una cauzione a garanzia delle ripetibili della procedura d’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che con contratto 22 settembre 1994 __________ ha dato in locazione alla società __________ lo stabile denominato __________ in Via __________ a __________ (doc. C);
che il contratto, oltre a una durata determinata fino al 31 luglio 1995, prevedeva tra l’altro il versamento da parte della conduttrice di un deposito di garanzia di fr. 10’050.- entro il 15 ottobre 1994 (doc. C);
che con scritto 20 febbraio 1995 il locatore, rilevando come il menzionato deposito non era stato ancora pagato, ha assegnato alla conduttrice un ultimo termine di 30 giorni per provvedere al relativo versamento, in difetto di che il contratto sarebbe stato rescisso in applicazione dell’art. 257d CO (doc. A);
che, non essendo avvenuto alcun pagamento da parte della conduttrice, il 23 marzo 1995 il locatore con formulario ufficiale ha disdetto il contratto di locazione a far tempo dal 30 aprile 1995 (doc. B);
che successivamente con istanza 2 maggio 1995 il locatore ha chiesto lo sfratto della conduttrice dall’immobile locato;
che con raccomandata N. __________ e __________ del 3 maggio 1995 il Pretore ha citato la convenuta e l’istante all’udienza di discussione, indetta per il 23 maggio successivo;
che all’udienza è comparso unicamente il rappresentante dell’istante, che si è riconfermato nelle sue allegazioni;
che con giudizio 23 maggio 1995 il Pretore, rilevando che al rapporto di locazione era stato posto fine in applicazione dell’art. 257d CO con la disdetta 23 marzo per il 30 aprile e che entro tale data la riconsegna non era avvenuta, ha decretato lo sfratto della convenuta dai locali occupati, mettendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;
che con appello con richiesta di provvedimenti cautelari del 2 giugno 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di concederle una protrazione del contratto per un anno, protestando spese e ripetibili;
che in sostanza l’appellante afferma di non aver ricevuto né la comminatoria del 20 febbraio, né la disdetta del 23 marzo, né la citazione all’udienza di discussione, che sarebbero state ritirate da persone non autorizzate;
che con decreto 8 giugno 1995 il Presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto, mentre ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari;
che l’istante con osservazioni del 28 giugno 1995 ha postulato da una parte la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili e con istanza 5 luglio 1995 ha chiesto dall’altra che la controparte fosse astretta a versare una cauzione a garanzia delle ripetibili di appello;
che giusta l’art. 121 cpv. 1 lett. c CPC gli atti giudiziari sono notificati alle persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori o procuratori;
che in base al cpv. 2 del medesimo articolo, se le persone indicate al capoverso precedente non si trovano nel loro ufficio, la notificazione viene fatta ad un impiegato o funzionario;
che dalle ricerche postali effettuate è risultato che la raccomandata N. __________ inviata il 3 maggio 1995 alla convenuta dalla Pretura di Locarno-Campagna è stata regolarmente ritirata a __________ il 4 maggio da parte del signor __________, impiegato della __________.;
che nel gravame la convenuta ha espressamente asserito che il signor __________, presidente ed unico membro rimasto del consiglio d’amministrazione della società, in quel periodo era assente dagli uffici della convenuta;
che pertanto la raccomandata N. __________ del 3 maggio 1995, ritirata da un impiegato della convenuta, risultava essere stata regolarmente notificata;
che il fatto che questi eventualmente non disponesse del diritto di ritirare la corrispondenza presso la casella postale potrebbe forse fondare una responsabilità da parte dell’Azienda PTT, ma risulta del tutto irrilevante per quanto riguarda la validità o meno della notifica;
che in ogni caso tale circostanza non è stata provata, dato che il documento B -irritualmente- allegato all’appello, dal quale risultano i nominativi delle persone legittimate a ritirare la corrispondenza, non è intestato alla convenuta, ma a terze persone;
che di conseguenza la convenuta, la quale risulta essere stata regolarmente citata all’udienza di discussione e che non è comparsa, va ritenuta preclusa nella lite;
che per costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p. 283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA, 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc.);
che tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti della convenuta contumace alla quale, pur essendo data la facoltà d’appellare, non è però permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- di avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc.);
che il Pretore nella fattispecie si è pertanto giustamente limitato ed esaminare d’ufficio l’eventualità che la disdetta fosse nulla (art. 266o CO) o che l’istanza di sfratto fosse prematura, giungendo alla conclusione che tali eventualità non ricorrevano;
che l’appellante nel gravame non ha allegato l’esistenza di tali circostanze, le uniche che avrebbero potuto portare alla riforma del querelato giudizio;
che ella si è per contro limitata ad asserire di non aver a suo tempo ricevuto né la comminatoria del 20 febbraio, né la disdetta del 23 marzo;
che se così anche fosse, la convenuta rimarrebbe vittima della propria negligenza: non avendo tempestivamente lamentato tali pretese lacune formali davanti al Pretore, la sua doglianza è irricevibile in questa sede, ostandovi il chiaro divieto sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, norma applicabile anche nell’ambito di procedure rette, come quella in esame (art. 274d cpv. 3 CO e art. 407 CPC), dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 321);
che inoltre, non sollevando l’eccezione in prima sede, ha precluso all’istante la possibilità di dimostrare il contrario di quanto da lei asserito, rispettivamente non ha permesso al giudice di eventualmente accertare d’ufficio la nullità o meno di quel provvedimento (IICCA 14 settembre 1994 in re M. SA/S);
che, a scanso di equivoci ed a titolo puramente abbondanziale, va osservato che -ancorché irritualmente- l’istante ha dimostrato di aver regolarmente inviato alla controparte per raccomandata sia la comminatoria, sia la disdetta;
che di conseguenza l’appello deve essere respinto, siccome del tutto infondato ed al limite del temerario;
che l’istanza di cauzione presentata dall’appellato il 5 luglio 1995 deve pure essere respinta, senza che vi sia la necessità di intimarla alla controparte per eventuali osservazioni;
che infatti giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC se la parte che appella in via principale o adesiva si trova nelle condizioni previste dall’art. 153, la controparte può, nell’allegato di risposta, chiedere che presti cauzione per la rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili;
che nel caso di specie l’istanza di presentazione di cauzione non è stata formulata, come invece avrebbe dovuto essere, con l’allegato di osservazioni all’appello del 28 giugno 1995, bensì con un successivo scritto datato 5 luglio 1995;
che quest’ultimo scritto non è stato inoltrato entro i dieci giorni dalla ricezione dell’appello (Rep. 1987 p. 235, 1979 p. 360; IICCA 15 settembre 1994 in re M-G./B.), intimato il 19 giugno e pervenuto all’appellato per sua stessa ammissione il 21 giugno, di modo che non si può neppure ritenere che lo stesso, seppur successivo, integrasse le osservazioni al gravame;
che la richiesta appare così tardiva, ciò che ne esclude l’accoglimento;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. L’istanza di prestazione di cauzione formulata da __________ è respinta.
IV. La tassa di giustizia e le spese relative all’istanza di prestazione di cauzione di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della parte appellata.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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