AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.195
Data decisione, Autorità: 04.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00195
Lugano 4 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’appello 16 giugno 1995 presentato da
rappr. dall’avv. __________
contro
il dispositivo N. 6 della sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (inc. no. 72.95.00031), con cui è stato ordinato a carico del qui appellante un risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6’393’060.-, somma poi assegnata in virtù dell’art. 60 CP alla parte civile
rappr. dall’avv. __________
con il quale si chiede la riforma del dispositivo N. 6 nel senso che il signor __________ non sia tenuto a versare alcun risarcimento compensativo alla __________;
visto l’art. 313bis CPC;
ritenuto
in fatto e in diritto
che con sentenza 8 maggio 1995 la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona ha ritenuto __________ coautore colpevole con __________ (sentenza d’assise, dispositivo 1 p. 72) di truffa, per avere, agendo in concorso tra di loro e a scopo di indebito profitto, __________ quale amministratore unico della __________, __________ quale amministratore di fatto, ingannato con astuzia rappresentanti del governo dello __________, operanti per conto o tramite enti e società dello Stato dello __________, in particolare per avere ingannato con astuzia organi e rappresentanti della __________ di __________, falsamente prospettando e promettendo di procurare loro, attraverso la __________, un prefinanziamento di 50 Mio di US$, dietro consegna e cessione di contratti di fornitura di metalli di analogo importo e dietro versamento di una riserva di garanzia di US$ 14’625’000.-, falsamente prospettando e promettendo loro altresì che la __________ avrebbe utilizzato l’importo del citato prefinanziamento per acquistare obbligazioni del tesoro e titoli analoghi (Zero Bonds) per un valore nominale di US$ 231 Mio per conto della Banca __________, sottacendo invece la loro volontà di non dar seguito ai suddetti impegni, inducendo in tal modo fraudolentemente le suddette persone rispettivamente i suddetti enti, in particolare i rappresentanti della __________, a far pervenire alla __________ US$ 14’625’000.-, che __________ e __________ (fatto salvo l’importo di US$ 1’838’680.- restituito) si spartirono in ragione di metà ciascuno, danneggiando per l’importo di US$ 12’786’320.- il patrimonio degli enti __________ suddetti (sentenza d’assise, dispositivo 1.1 p. 72 e 73); nonché di falsità in documenti, per avere, per nascondere la truffa suddetta e per migliorare la situazione loro e della __________, rispettivamente per danneggiare quella della __________, fatto uso, a scopo d’inganno, nella causa pendente presso il Tribunale arbitrale di Ginevra che doveva giudicare sulla questione della restituzione della riserva di garanzia di cui al punto che precede dalla __________ alla __________, di un documento falso, fatto confezionare da __________, tramite __________, dal responsabile della __________ di __________, un documento attestante -contrariamente al vero- l’acquisto e la rivendita, con forte perdita, di titoli cosiddetti “Zero Bonds” per un importo di US dollari 50 milioni e per un valore facciale di US dollari 272’044’000.- (sentenza d’assise, dispositivo 1.2 p. 73);
che di conseguenza __________ è stato condannato (in contumacia) alla pena di 3 anni di detenzione, nella quale era computato il carcere preventivo sofferto, come pure all’espulsione dal territorio svizzero per anni 10 (sentenza d’assise, dispositivo 3, 3.1.1 e 3.1.2 p. 73 e 74);
che al punto 6 del dispositivo è stato altresì ordinato nei confronti di __________ il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6’393’060.-, assistito ai fini della sua esecuzione dall’importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino: detto risarcimento è stato quindi assegnato ex art. 60 CP alla __________, deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai condannati (sentenza d’assise p. 74);
che con atto di appello 16 giugno 1995 __________ ha chiesto la riforma del dispositivo N. 6 della sentenza d’assise nel senso di non dover versare alcun risarcimento compensativo alla __________, protestando spese e ripetibili;
che l’appellante, dopo aver preliminarmente postulato la sospensione della procedura d’appello nell’attesa dell’evasione di un ricorso per cassazione alla CCRP, di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e di un ricorso per cassazione allo stesso Tribunale federale, tutti inoltrati in pari data, nel merito ha osservato che la riforma del querelato dispositivo si imponeva in quanto da un lato non era stata provata la qualità di parte civile della __________, né la validità dei poteri di rappresentanza da lei conferiti all’avv. __________ e dall’altro non era dato a sapere, né in ogni caso era stato minimamente provato se quella società (e non invece altri soggetti giuridici, ed in particolare lo Stato dello __________) fosse effettivamente stata danneggiata dalla __________;
che la procedura d’appello, dapprima sospesa con ordinanza 19 giugno 1995, è stata riattivata il 14 dicembre 1995, atteso che da una parte con decisione 1° settembre 1995 il ricorso per cassazione alla CCRP era stato respinto siccome irricevibile e dall’altra il conseguente ricorso di diritto pubblico 6 ottobre 1995 al Tribunale federale non aveva effetto sospensivo, né lo stesso era stato domandato e/o concesso;
che in data 13 dicembre 1995 la __________ ha inoltrato una domanda di prestazione di cauzione per la procedura d’appello, domanda cui l’appellante si è opposto il 7 febbraio 1996 formulando a sua volta nei confronti di controparte un’analoga richiesta;
che, per il principio dell’economia processuale, il giudizio in merito alle domande di prestazione di cauzione formulate dalla __________ e da __________ può tuttavia rimanere irrisolto, in quanto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC risulta che il gravame deve essere respinto;
che se in un procedimento penale vengono formulate dalla parte lesa pretese di diritto civile, le stesse possono essere decise dal giudice penale nella sentenza di condanna (art. 219 v.CPP);
che l’art. 222 v.CPP stabilisce che contro il dispositivo di una sentenza penale che decide le pretese di risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato possono ricorrere al tribunale di seconda istanza nei modi e forme stabiliti dalla legge di procedura civile;
che scopo dell’appellazione, secondo i termini e le modalità previste da tale norma, è quello di mettere le parti nelle condizioni di impugnare presso un’istanza superiore quel dispositivo del giudizio penale che considera o integralmente o parzialmente degna di tutela un’eventuale pretesa pecuniaria presentata dalla parte lesa nell’ambito del procedimento penale: si tratta in sostanza di un’impugnativa che deve essere diretta contro il merito della sentenza di primo grado, relativamente ai dispositivi di natura civile, alla stessa stregua dell’impugnazione di una decisione pretorile (IICCA 6 marzo 1985 in re V./D.; Rep. 1988 p. 421 e seg.);
che nel caso di specie l’appellante ha contestato il dispositivo N. 6 della sentenza d’assise, che ordinava la confisca di determinati beni ex art. 59 cifra 2 CP e la loro assegnazione alla parte civile in virtù dell’art. 60 CP;
che tuttavia già sotto l’egida del precedente diritto (art. 60 v.CP) era stato deciso che eventuali contestazioni sull’applicazione di detta norma dovevano essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle istanze civili (Rep. 1984 p. 424);
che in effetti la confisca quale misura ai sensi dell’art. 58 v.CP poteva essere contestata con il rimedio della cassazione penale, ma non con l’appello alla Camera civile, lo stesso essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano le pretese di risarcimento (Rep. 1984 p. 424);
che lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese fondate sull’art. 58 v.CP, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni profitto di reato, e quelle fondate sull’art. 60 v.CP, che invece regolava la pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell’art. 58 v.CP costituiva una misura presa nell’interesse dell’ordine pubblico e dei buoni costumi e non era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall’altra, la pretesa fondata sull’art. 60 v.CP tendeva al versamento di una prestazione da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di diritto pubblico (DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c con rif.);
che con l’introduzione dei nuovi art. 58, 59 e 60 CP, in vigore dal 1° agosto 1994 e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie (cfr. sentenza d’assise p. 69), le considerazioni appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, p. 50 N. 120, il quale inoltre esclude espressamente l’applicazione dell’art. 60 CP da parte dei tribunali civili ordinari);
che il fatto che la Corte d’assise abbia ordinato un risarcimento compensativo non significa evidentemente che essa abbia statuito su un “risarcimento” ai sensi dell’art. 222 v.CPP, il quale -come accennato in precedenza- presuppone l’esistenza di una pretesa di diritto civile (art. 219 v.CPP);
che, al contrario, il risarcimento compensativo di cui all’art. 59 cifra 2 CP altro non è che una particolare forma di confisca a favore dello Stato nel caso in cui i beni proventi del reato non siano più reperibili (cfr. FF 1993 Vol. III p. 221; DTF 119 IV 20 e segg., come pure sentenza d’assise p. 70-71) e costituisce quindi una pretesa di diritto pubblico;
che l’appello in questione deve pertanto essere dichiarato irricevibile (Rep. 1984 p. 424; DTF 118 Ib 266), nei confronti del dispositivo impugnato potendosi esclusivamente interporre gravame di natura penale;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla parte __________, cui per altro l’appello non era ancora stato intimato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno 1995 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Presidente delle Assise Correzionali di Bellinzona, giudice Agnese Balestra-Bianchi
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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