AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.196
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00196
Lugano 7 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 30/94 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza 20 aprile 1994 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’645.80 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 2’279.20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Il Pretore con sentenza 2 giugno 1995 ha accolto l’istanza per fr. 8’545.80 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 100.-- oltre interessi.
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 16 giugno 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante, dipendente del convenuto in qualità di meccanico di automobili, il 5 novembre 1993 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 gennaio 1994.
Non avendo ricevuto il salario dell’ultimo mese di lavoro, e nemmeno la tredicesima del 1993 e la quota parte della tredicesima del 1994, con l’istanza che ci occupa __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 8’645.80 oltre interessi.
B. Il convenuto all’udienza del 17 maggio 1994 ha sostenuto che l’istante nello svolgimento delle proprie mansioni gli avrebbe arrecato danni per complessivi fr. 10’925.--.
Si giustificherebbero perciò la reiezione della sua pretesa, interamente compensata, e la sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento del maggior danno di fr. 2’279.20 oltre interessi.
C. Nella sentenza del 2 giugno 1995 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro e l’applicabilità del CCL di categoria, ha dato per acquisita la pretesa dell’istante, di per sé non contestata dal convenuto.
La pretesa risarcitoria del convenuto sarebbe invece fondata limitatamente ad un importo di fr. 100.--, relativo all’errato montaggio del semiasse sinistro della vettura del cliente __________, non potendosi ritenere più ampie responsabilità dell’istante per quell’episodio, e non potendosi nemmeno ammettere la responsabilità del lavoratore per l’altro episodio contestatogli, riguardante il cliente __________.
Da ciò il parziale accoglimento sia dell’istanza che della riconvenzionale.
D. Con tempestivo gravame datato 16 giugno 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.
Il convenuto avrebbe adeguatamente provato l’esistenza delle premesse dell’obbligo risarcitorio dell’istante, così che il Pretore, che ha ammesso di essere un profano in materia, avrebbe negato a torto la loro esistenza, oltretutto sulla base di considerazioni tecniche che avrebbero semmai dovuto essere demandate ad un perito, al quale il Pretore avrebbe dovuto se del caso fare ricorso in considerazione del fatto che la procedura è retta dalla massima ufficiale.
E. L’istante non ha presentato osservazioni all’appello del convenuto.
Considerato
in diritto:
L’esito della causa dipende perciò dall’esistenza della contropretesa di risarcimento danni vantata dal convenuto, pretesa le cui premesse devono essere dimostrate dal convenuto stesso (per tante: II CCA 7 marzo 1994 in re C. & CO/S.).
La legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadimento del diritto al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una lacuna della legge (DTF 110 II 345).
Di conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale, occorre stabilire se nel caso concreto dall’atteggiamento del datore di lavoro si possa ammetterne per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale credito risarcitorio.
In questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto di lavoro, come ad esempio il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza, l’allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 346).
In caso contrario si potrà ritenere che il datore per atti concludenti ha offerto la propria rinuncia a far valere eventuali pretese, e che il lavoratore con il suo silenzio ha fatto propria tale offerta (art. 6 CO).
Nel caso di specie il datore di lavoro ha trattenuto gli ultimi pagamenti in favore del dipendente e anche se prima della fine del rapporto di lavoro la questione non è stata oggetto di discussione (cfr. II CCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA), alla prima sollecitazione ha correttamente motivato la sua resistenza con i danni che egli gli avrebbe arrecato (doc. C).
Non potendosi rimproverare al convenuto il fatto che egli non ha promosso autonomamente l’azione giudiziaria contro il dipendente, preferendo attendere la di lui iniziativa per procedere in via riconvenzionale (così in II CCA 10 agosto 1992 in re D./V. SA), non vi sono in concreto elementi sufficienti per ammettere la perenzione della sua pretesa.
La dottrina (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 19 e segg. ad art. 321e CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna, 1990, pag. 36) distingue inoltre tra negligenza derivante da colpa grave o da colpa leggera, sottolineando che commette colpa grave chiunque viola una regola elementare di prudenza, che nelle stesse circostanze si sarebbe imposta a qualsiasi lavoratore ragionevole.
Se il lavoratore commette una colpa grave, l’importo del risarcimento a suo carico deve essere determinato tenendo conto dei criteri relativi alla diligenza e situarsi in un rapporto proporzionale alla sua remunerazione.
D’altra parte, di principio il lavoratore non risponde del danno causato da colpa leggera, soprattutto nel caso in cui si trovi esposto a rischio professionale, o se il livello del salario da lui percepito è modesto, o se il danno è da ascrivere ad un’organizzazione lacunosa dell’azienda.
Ciò premesso, si può più in generale affermare che la responsabilità è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (II CCA 19 ottobre 1994 in re G./S. SA).
4.1 La pretesa di fr. 3’420.-- per fermo tecnico della vettura (cfr. doc. 3) appare sotto più punti di vista del tutto priva di fondamento e finanche pretestuosa.
A mente del convenuto si tratterebbe infatti del pregiudizio subito per aver dovuto mettere gratuitamente a disposizione del cliente __________ un veicolo sostitutivo per la durata delle riparazioni dei danni arrecati dall’istante (cfr. memoriale di risposta e riconvenzionale, punto 6, pag. 5).
In realtà non vi è prova alcuna né del fatto che al convenuto il veicolo sarebbe costato fr. 90.-- al giorno, o che egli in quel periodo avrebbe potuto noleggiarlo a terzi per quell’importo.
Nemmeno è dato di capire perché il noleggio si sarebbe protratto per ben 38 giorni, quando la riparazione ha richiesto solo 19,8 ore di lavoro, ovvero meno di 3 giorni lavorativi, ed infine è perlomeno dubbio il diritto del cliente ad un veicolo sostitutivo nel caso di una macchina che per sua stessa ammissione (cfr. deposizione __________) si trovava in garage per subire delle modifiche che ne escludevano la conformità alle norme legali che ne autorizzano la circolazione su strada, rendendolo atto ai soli fini agonistici.
4.2 Anche la rimanente pretesa del convenuto in relazione al cliente __________ (doc. 2 e 3), contestata dall’istante, presenta dei lati oscuri.
Tutte le asserite spese per pezzi di ricambio non sono comprovate, così che la pretesa è in definitiva basata sulle sole fatture del convenuto, le quali altro non sono se non delle affermazioni di parte (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 23). Ne è lo stesso del numero di ore indicato come necessario per la riparazione, ritenuto inoltre che in assenza della prova del fatto che la riparazione gratuita ha comportato per il convenuto la perdita di altri lavori da fatturare a fr. 75.-- all’ora, il convenuto avrebbe potuto semmai chiedere la rifusione del tempo impiegato solo al prezzo di costo, evidentemente inferiore a fr. 75.-- all’ora.
4.3 Le stesse considerazioni possono evidentemente essere estese alla pretesa riguardante il cliente __________ (doc. 2, in basso), così che la pretesa riconvenzionale poteva essere respinta già solo per la mancata dimostrazione del danno subito.
Anche se può forse essere condivisa la sorpresa del convenuto per la capacità dimostrata dal Pretore di addentrarsi in questioni specificamente tecniche in materia di meccanica automobilistica, non è certo con il desiderio di sostituire la propria opinione in materia -di parte, quand’anche più competente- a quella del Pretore che egli può ottenere un giudizio più favorevole in questa sede.
Si rivela in altre parole decisiva a detrimento della tesi del convenuto la mancanza di un referto peritale atto ad accertare se, ed eventualmente in quale misura, l’istante abbia in concreto disatteso le regole dell’arte di cui invece ci si poteva attendere il rispetto da parte sua.
A tale omissione non era tenuto a rimediare d’ufficio il Pretore (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag. 163), e questo nemmeno nell’ambito di una procedura retta, come la presente, dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 417, n. 1), così che in definitiva la critica del convenuto alle conoscenze tecniche del Pretore non può portargli beneficio alcuno nemmeno nel caso in cui essa fosse fondata, perché in tal caso al giudizio del Pretore si sostituirebbe una situazione di assenza di prove sul tema della violazione contrattuale che avrebbe commesso l’istante, la quale porterebbe comunque alla reiezione della pretesa riconvenzionale, non potendosi ammettere e pretendere che l’autorità giudiziaria avesse a pronunciarsi sulle cause e le responsabilità per un difetto al motore sulla base delle sole sue nozioni in materia.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non si prelevano tasse o spese.
All’istante, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno 1995 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster