AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.196
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00196
Lugano
7 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari
inc. n. 30/94 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza 20 aprile 1994 da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 8’645.80 oltre interessi in conseguenza del contratto di
lavoro;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 2’279.20 oltre interessi a titolo di
risarcimento danni;
Il Pretore con sentenza 2 giugno 1995 ha accolto
l’istanza per fr. 8’545.80 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 100.--
oltre interessi.
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
16 giugno 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l’istanza e di accogliere la riconvenzionale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L’istante,
dipendente del convenuto in qualità di meccanico di automobili, il 5 novembre
1993 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 gennaio 1994.
Non
avendo ricevuto il salario dell’ultimo mese di lavoro, e nemmeno la tredicesima
del 1993 e la quota parte della tredicesima del 1994, con l’istanza che ci
occupa __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
complessivi fr. 8’645.80 oltre interessi.
B. Il convenuto all’udienza del 17 maggio 1994 ha
sostenuto che l’istante nello svolgimento delle proprie mansioni gli avrebbe
arrecato danni per complessivi fr. 10’925.--.
Si
giustificherebbero perciò la reiezione della sua pretesa, interamente
compensata, e la sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento del
maggior danno di fr. 2’279.20 oltre interessi.
C. Nella sentenza del 2 giugno 1995 il Pretore, posta
l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro e l’applicabilità del CCL di
categoria, ha dato per acquisita la pretesa dell’istante, di per sé non
contestata dal convenuto.
La
pretesa risarcitoria del convenuto sarebbe invece fondata limitatamente ad un
importo di fr. 100.--, relativo all’errato montaggio del semiasse sinistro
della vettura del cliente __________, non potendosi ritenere più ampie
responsabilità dell’istante per quell’episodio, e non potendosi nemmeno
ammettere la responsabilità del lavoratore per l’altro episodio contestatogli,
riguardante il cliente __________.
Da
ciò il parziale accoglimento sia dell’istanza che della riconvenzionale.
D. Con tempestivo gravame datato 16 giugno 1995 il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere
l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.
Il
convenuto avrebbe adeguatamente provato l’esistenza delle premesse dell’obbligo
risarcitorio dell’istante, così che il Pretore, che ha ammesso di essere un
profano in materia, avrebbe negato a torto la loro esistenza, oltretutto sulla
base di considerazioni tecniche che avrebbero semmai dovuto essere demandate ad
un perito, al quale il Pretore avrebbe dovuto se del caso fare ricorso in
considerazione del fatto che la procedura è retta dalla massima ufficiale.
E. L’istante non ha presentato osservazioni all’appello
del convenuto.
Considerato
in
diritto:
- Anche in questa sede, come già nel primo processo, non
vi è contestazione da parte del convenuto sull’esistenza e l’ammontare della
pretesa dell’istante, riconosciuta dal Pretore in misura di fr. 8’545.80 oltre
interessi.
L’esito
della causa dipende perciò dall’esistenza della contropretesa di risarcimento
danni vantata dal convenuto, pretesa le cui premesse devono essere dimostrate
dal convenuto stesso (per tante: II CCA 7 marzo 1994 in re C. &
CO/S.).
- Prima di verificare l’applicazione delle norme sulla
responsabilità del lavoratore, occorre preventivamente esaminare se non debba
essere ammessa la perenzione del diritto del datore di lavoro nel fare valere
le proprie pretese, questione da esaminare d’ufficio in quanto attinente
all’abuso della buona fede.
La
legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di
lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadimento del diritto
al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una
lacuna della legge (DTF 110 II 345).
Di
conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale,
occorre stabilire se nel caso concreto dall’atteggiamento del datore di lavoro
si possa ammetterne per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale
credito risarcitorio.
In
questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro
esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul
fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi
confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un
contratto di lavoro, come ad esempio il pagamento delle ultime spettanze, il
regolamento delle prestazioni di previdenza, l’allestimento di un certificato
di lavoro (DTF 110 II 346).
In
caso contrario si potrà ritenere che il datore per atti concludenti ha offerto
la propria rinuncia a far valere eventuali pretese, e che il lavoratore con il
suo silenzio ha fatto propria tale offerta (art. 6 CO).
Nel
caso di specie il datore di lavoro ha trattenuto gli ultimi pagamenti in favore
del dipendente e anche se prima della fine del rapporto di lavoro la questione
non è stata oggetto di discussione (cfr. II CCA 18 febbraio 1993 in re
P./T.D. SA), alla prima sollecitazione ha correttamente motivato la sua
resistenza con i danni che egli gli avrebbe arrecato (doc. C).
Non
potendosi rimproverare al convenuto il fatto che egli non ha promosso
autonomamente l’azione giudiziaria contro il dipendente, preferendo attendere
la di lui iniziativa per procedere in via riconvenzionale (così in II CCA
10 agosto 1992 in re D./V. SA), non vi sono in concreto elementi sufficienti
per ammettere la perenzione della sua pretesa.
- Giusta l’art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è
responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore
di lavoro e, secondo il capoverso 2, la misura della diligenza dovuta dal
lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini
del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La
dottrina (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 19 e segg. ad art. 321e CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna, 1990, pag. 36) distingue inoltre tra
negligenza derivante da colpa grave o da colpa leggera, sottolineando che
commette colpa grave chiunque viola una regola elementare di prudenza, che
nelle stesse circostanze si sarebbe imposta a qualsiasi lavoratore ragionevole.
Se
il lavoratore commette una colpa grave, l’importo del risarcimento a suo carico
deve essere determinato tenendo conto dei criteri relativi alla diligenza e
situarsi in un rapporto proporzionale alla sua remunerazione.
D’altra
parte, di principio il lavoratore non risponde del danno causato da colpa
leggera, soprattutto nel caso in cui si trovi esposto a rischio professionale,
o se il livello del salario da lui percepito è modesto, o se il danno è da
ascrivere ad un’organizzazione lacunosa dell’azienda.
Ciò
premesso, si può più in generale affermare che la responsabilità è subordinata
a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una
relazione di causalità e la colpa del lavoratore (II CCA 19 ottobre 1994
in re G./S. SA).
- Nel caso in rassegna, il datore di lavoro ha in primo
luogo fallito la prova del danno.
4.1 La pretesa di fr. 3’420.-- per fermo tecnico della
vettura (cfr. doc. 3) appare sotto più punti di vista del tutto priva di
fondamento e finanche pretestuosa.
A
mente del convenuto si tratterebbe infatti del pregiudizio subito per aver
dovuto mettere gratuitamente a disposizione del cliente __________ un veicolo
sostitutivo per la durata delle riparazioni dei danni arrecati dall’istante
(cfr. memoriale di risposta e riconvenzionale, punto 6, pag. 5).
In
realtà non vi è prova alcuna né del fatto che al convenuto il veicolo sarebbe
costato fr. 90.-- al giorno, o che egli in quel periodo avrebbe potuto
noleggiarlo a terzi per quell’importo.
Nemmeno
è dato di capire perché il noleggio si sarebbe protratto per ben 38 giorni,
quando la riparazione ha richiesto solo 19,8 ore di lavoro, ovvero meno di 3
giorni lavorativi, ed infine è perlomeno dubbio il diritto del cliente ad un
veicolo sostitutivo nel caso di una macchina che per sua stessa ammissione
(cfr. deposizione __________) si trovava in garage per subire delle modifiche
che ne escludevano la conformità alle norme legali che ne autorizzano la
circolazione su strada, rendendolo atto ai soli fini agonistici.
4.2 Anche la rimanente pretesa del convenuto in relazione
al cliente __________ (doc. 2 e 3), contestata dall’istante, presenta dei lati
oscuri.
Tutte
le asserite spese per pezzi di ricambio non sono comprovate, così che la
pretesa è in definitiva basata sulle sole fatture del convenuto, le quali altro
non sono se non delle affermazioni di parte (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 23). Ne è lo stesso del numero di ore indicato come
necessario per la riparazione, ritenuto inoltre che in assenza della prova del
fatto che la riparazione gratuita ha comportato per il convenuto la perdita di
altri lavori da fatturare a fr. 75.-- all’ora, il convenuto avrebbe potuto
semmai chiedere la rifusione del tempo impiegato solo al prezzo di costo,
evidentemente inferiore a fr. 75.-- all’ora.
4.3 Le stesse considerazioni possono evidentemente essere
estese alla pretesa riguardante il cliente __________ (doc. 2, in basso), così
che la pretesa riconvenzionale poteva essere respinta già solo per la mancata
dimostrazione del danno subito.
- Il Pretore ha per sua parte preferito basare il
proprio giudizio sulla mancata prova di una violazione contrattuale da parte
dell’istante, decisione che può in ogni caso essere tranquillamente confermata.
Anche
se può forse essere condivisa la sorpresa del convenuto per la capacità
dimostrata dal Pretore di addentrarsi in questioni specificamente tecniche in
materia di meccanica automobilistica, non è certo con il desiderio di
sostituire la propria opinione in materia -di parte, quand’anche più competente-
a quella del Pretore che egli può ottenere un giudizio più favorevole in questa
sede.
Si
rivela in altre parole decisiva a detrimento della tesi del convenuto la
mancanza di un referto peritale atto ad accertare se, ed eventualmente in quale
misura, l’istante abbia in concreto disatteso le regole dell’arte di cui invece
ci si poteva attendere il rispetto da parte sua.
A
tale omissione non era tenuto a rimediare d’ufficio il Pretore (Cocchi,
Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep.
1994, pag. 163), e questo nemmeno nell’ambito di una procedura retta, come la
presente, dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
417, n. 1), così che in definitiva la critica del convenuto alle conoscenze
tecniche del Pretore non può portargli beneficio alcuno nemmeno nel caso in cui
essa fosse fondata, perché in tal caso al giudizio del Pretore si sostituirebbe
una situazione di assenza di prove sul tema della violazione contrattuale che
avrebbe commesso l’istante, la quale porterebbe comunque alla reiezione della
pretesa riconvenzionale, non potendosi ammettere e pretendere che l’autorità
giudiziaria avesse a pronunciarsi sulle cause e le responsabilità per un
difetto al motore sulla base delle sole sue nozioni in materia.
- E’ perciò a titolo meramente abbondanziale che si può
infine rilevare che l’eventuale accertamento di negligenze professionali,
specie per quanto riguarda il veicolo del cliente __________, lascerebbe
comunque aperta la questione a sapere se le stesse hanno realmente condotto al
preteso danno, risultando verosimili anche interferenze del cliente stesso -che
ad un certo punto dei lavori prelevò la vettura dal garage- o, come ipotizzato,
cedimenti delle parti meccaniche non sostituite, sottoposte a nuove e non
previste sollecitazioni.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non
si prelevano tasse o spese.
All’istante,
che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono assegnate
ripetibili.
Per i quali
motivi
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
16 giugno 1995 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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