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Numero d'incarto:
12.1995.197
Data decisione, Autorità:
05.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00197
Lugano
5 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.999 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 25 maggio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 10’657.41 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è
espresso e che il Pretore con sentenza 9 maggio 1995 ha accolto per fr.
9’576.10 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello
datato 14 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 28 agosto 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con la petizione l’attrice sostiene di aver fornito
carta per artisti alla ditta __________ di __________ per fr. 9’576.10 e di non
averne ricevuto pagamento alcuno, nemmeno dopo l’invio dei solleciti di rito.
Si
imporrebbe perciò l’iniziativa giudiziaria nei confronti della cennata ditta,
da distinguere dalla “__________ ”, di cui __________ sarebbe amministratore e
che avrebbe un diverso scopo sociale.
Il
convenuto, precluso, in sede di dibattimento finale ha chiesto la reiezione
della petizione, ritenendo non provata la pretesa vantata nei suoi confronti
dall’attrice.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ammesso che dalla documentazione in atti
risulterebbe comprovato il fondamento del credito fatto valere in misura di fr.
9’576.10 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1989.
- Con l’appello il convenuto sostiene di non aver
ordinato alcunché alla ditta attrice e di non avere perciò ricevuto alcuna
fornitura, così che non vi sarebbero gli estremi per ritenere provata la
pretesa della procedente.
L’attrice
nelle osservazioni del 28 agosto 1995 chiede la reiezione del gravame,
eccependone preliminarmente la tardività.
- Il termine per presentare appello è in procedura
ordinaria di 20 giorni, i quali -riservate le ferie giudiziarie- decorrono dal
giorno successivo a quello in cui il giudizio da impugnare è stato notificato
(art. 308 cpv. 1, 131 cpv. 1 e 132 CPC).
La
notifica avviene di regola mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1
CPC).
Se
il destinatario è domiciliato nel cantone la consegna degli atti giudiziari
avviene nel luogo in cui egli dimora o in cui svolge la sua attività (art. 120
cpv. 2 CPC).
- Il
Pretore ha inviato la sentenza impugnata il 10 maggio 1995 all’indirizzo di via
__________ a __________, al quale erano del resto state spedite tutte le
precedenti comunicazioni al convenuto riguardanti la causa.
L’invio,
scaduto il periodo di giacenza, il 22 maggio 1995 è stato ritornato al mittente
dall’ufficio postale di __________ con la dicitura “non ritirato”.
La
Pretura ha ripetuto l’intimazione al medesimo indirizzo il 24 maggio 1995 per
lettera semplice.
- Nell’appello il convenuto afferma di avere il
domicilio privato in __________ a __________ (cfr. l’intestazione), e di avere
trasferito quello professionale in via __________ a __________ fin dal 19
ottobre 1993 (punto 4).
Si
tratta di argomentazioni prive di rilevanza.
E’
pacifico che all’epoca dell’introduzione della petizione l’indirizzo di
__________, in quanto sede dell’attività del convenuto (doc. E), costituiva un
valido luogo di consegna degli atti giudiziari a lui destinati (art. 120 cpv. 2
CPC).
Il
convenuto non contesta del resto di aver regolarmente ricevuto all’indirizzo di
__________ tutte le comunicazioni precedenti la sentenza.
L’asserito
cambiamento del luogo di svolgimento dell’attività da __________ a __________ a
far tempo dal 19 ottobre 1993 costituisce in primo luogo una nuova allegazione
di fatto, irricevibile a questo stadio della causa (art. 321 cpv. 1 lit. b
CPC), ed inoltre è comunque circostanza non provata, rimasta allo stadio di
mera affermazione di parte.
In
ogni caso, il preteso cambiamento dell’indirizzo d’affari, di cui il convenuto
non ha peraltro mai informato la Pretura, non gli ha impedito di comparire
regolarmente al dibattimento finale, indetto dopo il preteso trasferimento, e
nemmeno di prendere conoscenza della sentenza impugnata, dopo che questa gli è
stata trasmessa per lettera semplice.
Se
ne deve concludere che l’asserito cambiamento di indirizzo -circostanza, come
si è detto, proceduralmente irricevibile e non provata- non ha causato al
convenuto pregiudizio alcuno, dovendosi piuttosto ammettere che il ritardo
nell’apprendere dell’esistenza della sentenza impugnata è invece ascrivibile
unicamente al comportamento negligente dello stesso convenuto, che ha omesso di
ritirare l’invio raccomandato a lui indirizzato.
In
ogni caso, al momento della ricezione dell’invio non raccomandato -con ogni
probabilità il 25 o il 26 maggio 1995- il convenuto disponeva ancora di tempo
sufficiente per allestire un gravame di sole due pagine come quello in
rassegna, così che in nessun caso può essere ammesso che egli sia stato
limitato nel suo diritto di difesa.
- Ne consegue che la sentenza, ai fini del computo del
termine utile per presentare l’appello, deve essere reputata come validamente
notificata al convenuto l’ultimo giorno del periodo di giacenza presso
l’ufficio postale di __________ (II CCA 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.
e riferimenti), ovvero al più tardi -nella per il convenuto migliore delle
ipotesi- il 21 maggio 1995.
L’appello
consegnato alle poste solo il 16 giugno 1995 è perciò irrimediabilmente
tardivo, e come tale irricevibile.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
16 giugno 1995 di __________ è irricevibile siccome tardivo.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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