AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.206
Data decisione, Autorità:
13.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00206
Lugano
13 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.307 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
promossa con petizione 14 febbraio 1992 da
rappr.
dallo studio leg. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’852.50
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
3’247.50 a titolo di indebito arricchimento;
Il
Pretore con sentenza 12 giugno 1995 ha respinto la petizione e accolto la
riconvenzionale;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 2 luglio 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
riconvenzionale;
La convenuta non
ha presentato osservazioni al gravame.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
12 giugno 1991 le parti hanno sottoscritto un documento denominato
“compra-vendita mobiliare” (doc. D) con il quale la convenuta contro pagamento
di fr. 20’000.-- acquistava l’arredamento della “__________ ” a __________.
Contestualmente alla firma del documento la convenuta ha versato fr. 5’000.--.
B. Insoddisfatta
dell’atteggiamento della convenuta, che avrebbe rifiutato sia il ritiro di
quanto acquistato, che il pagamento del saldo sul prezzo pattuito, il 30 luglio
1991 l’attrice ha dichiarato di recedere dal contratto (doc. L).
C. Con
la petizione che ci occupa l’attrice, ritenendo la convenuta inadempiente nei
suoi confronti, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno subito di
fr. 38’852.50, di cui fr. 35’000.-- per mancato guadagno, fr. 1’740.-- per il
canone di locazione della boutique per il mese di agosto del 1991, fr. 2’000.--
corrisposti al mediatore che ha messo le parti in relazione, fr. 100.-- per il
rapporto di constatazione del perito comunale e fr. 12.50 per il bollo del
contratto 12 giugno 1991.
Tolto
l’anticipo di fr. 5’000.-- già pagato dalla convenuta, essa sarebbe debitrice
del saldo oggetto della causa.
D. Nella
risposta del 7 aprile 1992 la convenuta si è opposta alla petizione.
Sarebbe
stata l’attrice ad essere inadempiente nei suoi confronti, visto che parte
della merce oggetto della vendita sarebbe da lei stata illegittimamente
asportata.
Anche
l’inventario successivamente trasmesso dall’attrice alla convenuta (doc. H)
sarebbe stato incompleto, così che la decisione della convenuta di non
proseguire nell’acquisto sarebbe stata giustificata.
Sarebbe
comunque contestato l’ammontare dell’asserito danno, di cui la convenuta
riconoscerebbe solo la tassa di bollo e il canone di locazione per l’agosto del
1991, così che, ritenuto l’acconto versato di fr. 5’000.-- sarebbe l’attrice ad
essere debitrice nei suoi confronti per la differenza di fr. 3’247.50 in base
alle norme sull’indebito arricchimento, somma richiesta in via riconvenzionale.
E. L’attrice
ha contestato la richiesta riconvenzionale, ritenuta infondata già solo per il
fatto che i fr. 5’000.-- sarebbero stati versati a titolo di caparra, e non
dovrebbero perciò essere in nessun caso restituiti.
Le
parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita, ha ritenuto che l’attrice non abbia debitamente
offerto la prestazione alla quale si era impegnata, avendo essa effettivamente
asportato degli oggetti presenti nella boutique al momento della stipulazione,
e pertanto compresi nella vendita.
L’attrice
sarebbe inoltre stata inadempiente nell’affermare come effettuati il
rifacimento del pavimento e l’abbassamento del soffitto del negozio, lavori in
realtà mai eseguiti, così che la convenuta a giusta ragione avrebbe rifiutato
la propria prestazione contrattuale.
Non
potendosi l’attrice prevalere del suo stesso inadempimento per trattenere
quanto versatole dalla convenuta, essa sarebbe tenuta a restituire quanto
richiestole dalla controparte.
Da
ciò la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale.
G. Con
tempestivo gravame datato 2 luglio 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la riconvenzionale.
La
convenuta in sede di risposta non avrebbe contestato che il contratto è stato
risolto in conseguenza del di lei inadempimento, prova ne sarebbe il fatto che
essa ha parzialmente riconosciuto le pretese dell’attrice. Il Pretore avrebbe
perciò dovuto considerare acquisita l’assenza di colpa della parte attrice e
determinarsi di conseguenza.
Il
giudizio sarebbe comunque da riformare anche volendo ammettere la necessità di
dover discutere il corretto adempimento dei propri obblighi da parte dell’attrice.
L’asserita
esecuzione di lavori in realtà mai effettuati farebbe parte di quelle
dichiarazioni che usualmente si fanno per vantare l’oggetto da vendere. Si
tratterebbe di fatti estranei al contenuto della promessa contrattuale
dell’attrice, rilevanti semmai per la determinazione del prezzo della vendita.
La
mancata consegna dello specchio non costituirebbe inadempienza, essendo lo
stesso escluso dalla vendita, così come del resto tutti gli oggetti esposti in
negozio in conto vendita.
Nemmeno
per il divano potrebbe ammettersi l’inadempienza dell’attrice, essendosi essa
dichiarata disposta a riportarlo in negozio per il momento della consegna.
Prevalendosi di tale dettaglio la convenuta agirebbe in ogni caso in dispregio
alla buona fede nei rapporti commerciali.
Se
ne dovrebbe concludere per la sua mora, e perciò per il legittimo diritto
dell’attrice di recedere dal contratto e richiedere il risarcimento del danno
subito.
H. La
convenuta non ha presentato osservazioni al gravame avversario.
Considerato
in diritto:
- Oggetto
del contratto di compravendita concluso il 12 giugno 1991 dalle parti (doc. D)
era la vendita de “l’arredamento della __________”, dicitura precisata dal
contratto stesso nel senso di intendere venduto “tutto quanto esistente nei
locali”, con ovvio riferimento al momento della stipulazione.
In
questo contesto l’attrice ha garantito espressamente che “tutto quanto ora
venduto, visto ed accettato dall’acquirente nello stato in cui si trova, è di
sua intera proprietà”.
- Tali
promesse e garanzie della venditrice sono state disattese almeno quo ad uno
specchio e a un divano, oggetti che l’istruttoria ha assodato essere stati
asportati dall’attrice (cfr. deposizione __________).
Si
è inoltre rivelata falsa l’affermazione dell’attrice fatta alla convenuta in
sede di trattativa, secondo cui il pavimento sarebbe stato rifatto e il
soffitto sarebbe stato ribassato.
- Secondo
l’art. 82 CO chi domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve averlo
per sua parte già adempito od offrire di adempierlo, a meno che per il tenore o
la natura del contratto sia tenuto ad adempierlo solo più tardi.
In
ossequio alle regole stabilite dagli art. 68 e segg. CO, per adempimento si
intende l’esatto compimento della prestazione pattuita, che deve perciò essere
completo e tempestivo (Weber, Berner Kommentar, n. 155 e 156 ad art. 82
CO).
In
caso contrario la controparte è autorizzata a trattenere la sua prestazione,
premesso che essa costituisca per sua natura la controprestazione di quella
mancante o lacunosa (ovvero che sia con essa in un “Austauschverhältnis” -cfr. Weber,
opera citata, n. 79 ad art. 82 CO-), il che è senz’altro il caso per il prezzo
della vendita (Weber, opera citata, n. 94 ad art. 82 CO).
In
caso di adempimento solo parziale, il partner contrattuale è nondimeno
autorizzato a trattenere l’intera sua prestazione, a meno che ciò nelle
circostanze del caso concreto non risulti essere contrario al principio della
buona fede (II CCA 3 maggio 1994 in re G./C.; Weber, opera
citata, n. 192 e segg. ad art. 82 CO).
- La
convenuta ha in specie rifiutato il proprio adempimento (presa in consegna
della merce e pagamento di fr. 15’000.--) a fronte della mancanza di un divano
e una specchiera.
L’attrice
in questa sede adduce il preteso abuso di diritto commesso dalla convenuta,
come pure il fatto che la convenuta sarebbe stata informata che lo specchio
apparteneva a terzi, e sostiene che il divano sarebbe stato puntualmente in
negozio al momento della prevista consegna, o comunque sarebbe stato consegnato
in un momento successivo.
4.1 Ritenuto
che le parti hanno pattuito un prezzo globale per un insieme di oggetti
venduti, nemmeno precisato nel dettaglio, non vi sono a prima vista elementi
sufficienti ad affermare che il rifiuto della convenuta sarebbe in urto con il
principio dell’affidamento.
A
titolo di indizio può valere l’elenco di oggetti inclusi nella vendita
allestito dall’attrice il 12 luglio 1991 (doc. H), il quale non è di importanza
tale -sia dal profilo quantitativo che da quello quantitativo- da far ritenere
del tutto secondaria l’assenza di un divano, che sembra al contrario essere
l’oggetto in astratto potenzialmente di maggior pregio per rapporto a quelli
dell’elenco, e di una specchiera.
L’affermazione
secondo cui il divano sarebbe stato privo di valore (replica, pag. 5) è per sua
parte rimasta allo stadio di puro parlato, né è stato dimostrato che la
convenuta avrebbe saputo prima della stipula che lo specchio apparteneva a
terzi (su questo punto cfr. il consid. 4.2).
Sorprende
comunque che proprio l’attrice addebiti alla controparte abuso di diritto, dopo
avere tranquillamente ammesso le proprie “false affermazioni” circa i vantati
lavori di miglioria del negozio (appello, punto 17 e 18), da lei implicitamente
considerate una sorta di astuzia commerciale.
4.2 Quo
allo specchio, contrariamente a quanto sostiene l’attrice la deposizione
__________ dimostra solo che la signora __________ stessa (e non l’attrice)
avrebbe comunicato alla convenuta che lo specchio apparteneva a terzi.
Se
da una parte è pacifico che detto specchio si trovava in negozio al momento
della stipula, e perciò esso era per principio incluso nella vendita, la
deposizione __________ nulla prova circa il momento in cui alla convenuta
sarebbe stato detto che lo specchio apparteneva a terzi.
Infatti,
la locuzione “..le avevo già spiegato che non era di proprietà della signora
__________ ...” situa la comunicazione in un momento precedente a quello della
conversazione riferita dalla teste, ma non necessariamente in un momento
precedente la vendita.
Non
si vede del resto, secondo il comune andamento delle cose, perché la convenuta
avrebbe dovuto parlare alla teste proprio di quello specchio, se non dopo
averne constatato la scomparsa, e perciò palesemente dopo la stipula del
contratto.
In
ogni caso l’attrice negli allegati introduttivi non aveva sostenuto che la
convenuta sapeva che lo specchio apparteneva a terzi per averlo appreso dalla
signora __________, ma bensì perché essa stessa lo avrebbe comunicato alla
convenuta (replica, pag. 5), tesi anche questa non confermata dall’istruttoria
esperita.
4.3 Anche
le giustificazioni per la mancanza del divano sono infondate.
Contrariamente
a quanto sostiene l’attrice, non solo la convenuta poteva in buona fede
inferire dall’inventario doc. H l’intenzione della venditrice di non consegnare
il divano, ma ancora nella petizione (punto 7, pag. 4) e nella replica (punto
7, pag. 5) l’attrice ha confermato che a mente sua detto inventario era
fedefacente, ritenendo oltretutto -a torto- di poter trarre dei diritti dal
fatto che la convenuta non lo aveva tempestivamente contestato.
E’
di conseguenza irrilevante che l’attrice a posteriori sostenga che prima o poi
avrebbe consegnato il divano -dopo avere affermato, ma non dimostrato, che la
convenuta non lo voleva e che lo stesso era sempre stato in negozio (replica,
pag. 6)-, dovendosi decidere della correttezza del comportamento della
convenuta unicamente in base alle circostanze oggettive a lei note,
segnatamente l’esclusione del divano dall’inventario, e non certo in base ad
altri elementi ipotetici, quali l’intenzione soggettiva dell’attrice di
riportare il divano, esplicitata peraltro alla teste __________ e non alla
convenuta.
E’
perciò da confermare la decisione del Pretore di aver ritenuto lecito il
comportamento contrattuale della convenuta, con il che risultano infondate le
pretese risarcitorie dell’attrice.
- Nessuna
protezione meritano infine le considerazioni esposte dall’attrice nella prima
parte del suo gravame (punti 1-14), secondo cui il Pretore avrebbe dovuto
considerare processualmente ammessa la colpa della convenuta per il recesso dal
contratto pronunciato dall’attrice.
All’atto
pratico, la convenuta ha in realtà chiaramente evidenziato già nell’allegato
responsivo tutti quei comportamenti della controparte che essa riteneva
anticontrattuali e che stavano alla base della decisione di non ossequiare a
sua volta gli accordi intercorsi (cfr. p. es. pag. 3, 4 e 8), così da non
potersi ragionevolmente dubitare che essa intendeva valersi dell’inadempienza
della parte attrice, anche senza esplicita menzione della specifica norma di
cui all’art. 82 CO, dovendo il giudice applicare d’ufficio le calzanti norme legali
(art. 87 CPC).
Neppure
può essere imputato alla convenuta il parziale riconoscimento delle pretese
dell’attrice, non potendovisi ravvisare il riconoscimento generalizzato delle
di lei tesi giuridiche, prova ne è che la convenuta ha chiesto la totale reiezione
della petizione e l’accoglimento di una sua domanda riconvenzionale, con il che
essa ha chiaramente esplicitato di ritenersi creditrice e non già debitrice nei
confronti dell’attrice.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla
convenuta, che non ha presentato osservazioni al gravame, non possono però
essere riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 luglio 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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