AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.206
Data decisione, Autorità: 13.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00206
Lugano 13 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.307 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 14 febbraio 1992 da
rappr. dallo studio leg. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’852.50 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 3’247.50 a titolo di indebito arricchimento;
Il Pretore con sentenza 12 giugno 1995 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 2 luglio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la riconvenzionale;
La convenuta non ha presentato osservazioni al gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 12 giugno 1991 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “compra-vendita mobiliare” (doc. D) con il quale la convenuta contro pagamento di fr. 20’000.-- acquistava l’arredamento della “__________ ” a __________. Contestualmente alla firma del documento la convenuta ha versato fr. 5’000.--.
B. Insoddisfatta dell’atteggiamento della convenuta, che avrebbe rifiutato sia il ritiro di quanto acquistato, che il pagamento del saldo sul prezzo pattuito, il 30 luglio 1991 l’attrice ha dichiarato di recedere dal contratto (doc. L).
C. Con la petizione che ci occupa l’attrice, ritenendo la convenuta inadempiente nei suoi confronti, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno subito di fr. 38’852.50, di cui fr. 35’000.-- per mancato guadagno, fr. 1’740.-- per il canone di locazione della boutique per il mese di agosto del 1991, fr. 2’000.-- corrisposti al mediatore che ha messo le parti in relazione, fr. 100.-- per il rapporto di constatazione del perito comunale e fr. 12.50 per il bollo del contratto 12 giugno 1991.
Tolto l’anticipo di fr. 5’000.-- già pagato dalla convenuta, essa sarebbe debitrice del saldo oggetto della causa.
D. Nella risposta del 7 aprile 1992 la convenuta si è opposta alla petizione.
Sarebbe stata l’attrice ad essere inadempiente nei suoi confronti, visto che parte della merce oggetto della vendita sarebbe da lei stata illegittimamente asportata.
Anche l’inventario successivamente trasmesso dall’attrice alla convenuta (doc. H) sarebbe stato incompleto, così che la decisione della convenuta di non proseguire nell’acquisto sarebbe stata giustificata.
Sarebbe comunque contestato l’ammontare dell’asserito danno, di cui la convenuta riconoscerebbe solo la tassa di bollo e il canone di locazione per l’agosto del 1991, così che, ritenuto l’acconto versato di fr. 5’000.-- sarebbe l’attrice ad essere debitrice nei suoi confronti per la differenza di fr. 3’247.50 in base alle norme sull’indebito arricchimento, somma richiesta in via riconvenzionale.
E. L’attrice ha contestato la richiesta riconvenzionale, ritenuta infondata già solo per il fatto che i fr. 5’000.-- sarebbero stati versati a titolo di caparra, e non dovrebbero perciò essere in nessun caso restituiti.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, ha ritenuto che l’attrice non abbia debitamente offerto la prestazione alla quale si era impegnata, avendo essa effettivamente asportato degli oggetti presenti nella boutique al momento della stipulazione, e pertanto compresi nella vendita.
L’attrice sarebbe inoltre stata inadempiente nell’affermare come effettuati il rifacimento del pavimento e l’abbassamento del soffitto del negozio, lavori in realtà mai eseguiti, così che la convenuta a giusta ragione avrebbe rifiutato la propria prestazione contrattuale.
Non potendosi l’attrice prevalere del suo stesso inadempimento per trattenere quanto versatole dalla convenuta, essa sarebbe tenuta a restituire quanto richiestole dalla controparte.
Da ciò la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale.
G. Con tempestivo gravame datato 2 luglio 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la riconvenzionale.
La convenuta in sede di risposta non avrebbe contestato che il contratto è stato risolto in conseguenza del di lei inadempimento, prova ne sarebbe il fatto che essa ha parzialmente riconosciuto le pretese dell’attrice. Il Pretore avrebbe perciò dovuto considerare acquisita l’assenza di colpa della parte attrice e determinarsi di conseguenza.
Il giudizio sarebbe comunque da riformare anche volendo ammettere la necessità di dover discutere il corretto adempimento dei propri obblighi da parte dell’attrice.
L’asserita esecuzione di lavori in realtà mai effettuati farebbe parte di quelle dichiarazioni che usualmente si fanno per vantare l’oggetto da vendere. Si tratterebbe di fatti estranei al contenuto della promessa contrattuale dell’attrice, rilevanti semmai per la determinazione del prezzo della vendita.
La mancata consegna dello specchio non costituirebbe inadempienza, essendo lo stesso escluso dalla vendita, così come del resto tutti gli oggetti esposti in negozio in conto vendita.
Nemmeno per il divano potrebbe ammettersi l’inadempienza dell’attrice, essendosi essa dichiarata disposta a riportarlo in negozio per il momento della consegna. Prevalendosi di tale dettaglio la convenuta agirebbe in ogni caso in dispregio alla buona fede nei rapporti commerciali.
Se ne dovrebbe concludere per la sua mora, e perciò per il legittimo diritto dell’attrice di recedere dal contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.
H. La convenuta non ha presentato osservazioni al gravame avversario.
Considerato
in diritto:
In questo contesto l’attrice ha garantito espressamente che “tutto quanto ora venduto, visto ed accettato dall’acquirente nello stato in cui si trova, è di sua intera proprietà”.
Si è inoltre rivelata falsa l’affermazione dell’attrice fatta alla convenuta in sede di trattativa, secondo cui il pavimento sarebbe stato rifatto e il soffitto sarebbe stato ribassato.
In ossequio alle regole stabilite dagli art. 68 e segg. CO, per adempimento si intende l’esatto compimento della prestazione pattuita, che deve perciò essere completo e tempestivo (Weber, Berner Kommentar, n. 155 e 156 ad art. 82 CO).
In caso contrario la controparte è autorizzata a trattenere la sua prestazione, premesso che essa costituisca per sua natura la controprestazione di quella mancante o lacunosa (ovvero che sia con essa in un “Austauschverhältnis” -cfr. Weber, opera citata, n. 79 ad art. 82 CO-), il che è senz’altro il caso per il prezzo della vendita (Weber, opera citata, n. 94 ad art. 82 CO).
In caso di adempimento solo parziale, il partner contrattuale è nondimeno autorizzato a trattenere l’intera sua prestazione, a meno che ciò nelle circostanze del caso concreto non risulti essere contrario al principio della buona fede (II CCA 3 maggio 1994 in re G./C.; Weber, opera citata, n. 192 e segg. ad art. 82 CO).
L’attrice in questa sede adduce il preteso abuso di diritto commesso dalla convenuta, come pure il fatto che la convenuta sarebbe stata informata che lo specchio apparteneva a terzi, e sostiene che il divano sarebbe stato puntualmente in negozio al momento della prevista consegna, o comunque sarebbe stato consegnato in un momento successivo.
4.1 Ritenuto che le parti hanno pattuito un prezzo globale per un insieme di oggetti venduti, nemmeno precisato nel dettaglio, non vi sono a prima vista elementi sufficienti ad affermare che il rifiuto della convenuta sarebbe in urto con il principio dell’affidamento.
A titolo di indizio può valere l’elenco di oggetti inclusi nella vendita allestito dall’attrice il 12 luglio 1991 (doc. H), il quale non è di importanza tale -sia dal profilo quantitativo che da quello quantitativo- da far ritenere del tutto secondaria l’assenza di un divano, che sembra al contrario essere l’oggetto in astratto potenzialmente di maggior pregio per rapporto a quelli dell’elenco, e di una specchiera.
L’affermazione secondo cui il divano sarebbe stato privo di valore (replica, pag. 5) è per sua parte rimasta allo stadio di puro parlato, né è stato dimostrato che la convenuta avrebbe saputo prima della stipula che lo specchio apparteneva a terzi (su questo punto cfr. il consid. 4.2).
Sorprende comunque che proprio l’attrice addebiti alla controparte abuso di diritto, dopo avere tranquillamente ammesso le proprie “false affermazioni” circa i vantati lavori di miglioria del negozio (appello, punto 17 e 18), da lei implicitamente considerate una sorta di astuzia commerciale.
4.2 Quo allo specchio, contrariamente a quanto sostiene l’attrice la deposizione __________ dimostra solo che la signora __________ stessa (e non l’attrice) avrebbe comunicato alla convenuta che lo specchio apparteneva a terzi.
Se da una parte è pacifico che detto specchio si trovava in negozio al momento della stipula, e perciò esso era per principio incluso nella vendita, la deposizione __________ nulla prova circa il momento in cui alla convenuta sarebbe stato detto che lo specchio apparteneva a terzi.
Infatti, la locuzione “..le avevo già spiegato che non era di proprietà della signora __________ ...” situa la comunicazione in un momento precedente a quello della conversazione riferita dalla teste, ma non necessariamente in un momento precedente la vendita.
Non si vede del resto, secondo il comune andamento delle cose, perché la convenuta avrebbe dovuto parlare alla teste proprio di quello specchio, se non dopo averne constatato la scomparsa, e perciò palesemente dopo la stipula del contratto.
In ogni caso l’attrice negli allegati introduttivi non aveva sostenuto che la convenuta sapeva che lo specchio apparteneva a terzi per averlo appreso dalla signora __________, ma bensì perché essa stessa lo avrebbe comunicato alla convenuta (replica, pag. 5), tesi anche questa non confermata dall’istruttoria esperita.
4.3 Anche le giustificazioni per la mancanza del divano sono infondate.
Contrariamente a quanto sostiene l’attrice, non solo la convenuta poteva in buona fede inferire dall’inventario doc. H l’intenzione della venditrice di non consegnare il divano, ma ancora nella petizione (punto 7, pag. 4) e nella replica (punto 7, pag. 5) l’attrice ha confermato che a mente sua detto inventario era fedefacente, ritenendo oltretutto -a torto- di poter trarre dei diritti dal fatto che la convenuta non lo aveva tempestivamente contestato.
E’ di conseguenza irrilevante che l’attrice a posteriori sostenga che prima o poi avrebbe consegnato il divano -dopo avere affermato, ma non dimostrato, che la convenuta non lo voleva e che lo stesso era sempre stato in negozio (replica, pag. 6)-, dovendosi decidere della correttezza del comportamento della convenuta unicamente in base alle circostanze oggettive a lei note, segnatamente l’esclusione del divano dall’inventario, e non certo in base ad altri elementi ipotetici, quali l’intenzione soggettiva dell’attrice di riportare il divano, esplicitata peraltro alla teste __________ e non alla convenuta.
E’ perciò da confermare la decisione del Pretore di aver ritenuto lecito il comportamento contrattuale della convenuta, con il che risultano infondate le pretese risarcitorie dell’attrice.
All’atto pratico, la convenuta ha in realtà chiaramente evidenziato già nell’allegato responsivo tutti quei comportamenti della controparte che essa riteneva anticontrattuali e che stavano alla base della decisione di non ossequiare a sua volta gli accordi intercorsi (cfr. p. es. pag. 3, 4 e 8), così da non potersi ragionevolmente dubitare che essa intendeva valersi dell’inadempienza della parte attrice, anche senza esplicita menzione della specifica norma di cui all’art. 82 CO, dovendo il giudice applicare d’ufficio le calzanti norme legali (art. 87 CPC).
Neppure può essere imputato alla convenuta il parziale riconoscimento delle pretese dell’attrice, non potendovisi ravvisare il riconoscimento generalizzato delle di lei tesi giuridiche, prova ne è che la convenuta ha chiesto la totale reiezione della petizione e l’accoglimento di una sua domanda riconvenzionale, con il che essa ha chiaramente esplicitato di ritenersi creditrice e non già debitrice nei confronti dell’attrice.
Ne consegue la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla convenuta, che non ha presentato osservazioni al gravame, non possono però essere riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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