AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.211
Data decisione, Autorità: 17.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00211
Lugano 17 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.1111 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 4 novembre 1993 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________ e __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 170’000.-- oltre interessi in conseguenza di inadempienza contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sul decreto 14 giugno 1995 con il quale il Pretore ha sancito l’inammissibilità della mutazione dell’azione espressa dall’attrice in sede di udienza preliminare;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 6 luglio 1995 chiede in via principale che il decreto impugnato sia annullato, non avendo l’attrice proposto alcuna mutazione dell’azione, e che in via subordinata esso sia riformato nel senso di ammettere la mutazione dell’azione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 20 settembre 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 22 ottobre 1993 l’attrice, figlia della convenuta, afferma di averle versato nel 1984 la somma di fr. 60’000.-- per acquistare da __________ le di lei “ragioni ereditarie nell’ambito dell’immobile part. no. __________ RFD di __________ ” (petizione, pag. 2).
A mente dell’attrice, essa avrebbe di seguito acquistato dalla convenuta la parte ceduta da __________, mentre dal profilo formale avrebbe avuto luogo la cessione a titolo gratuito della quota di __________ in favore della convenuta (petizione, ibidem; cfr. doc. C).
La convenuta avrebbe poi rifiutato di trasferire all’attrice la quota così acquisita, e avrebbe invece ceduto l’intera sua partecipazione (ovvero la sua partecipazione di 1/4 e quella pure di 1/4 ricevuta da __________) al figlio __________, fratello dell’attrice, al prezzo di fr. 220’000.--, sensibilmente inferiore al valore commerciale stimato in fr. 340’000.--.
Non adempiendo l’obbligo assunto di cedere all’attrice la quota acquisita da __________, la convenuta le avrebbe arrecato un danno di fr. 170’000.--, importo pari al valore commerciale della quota in questione, e oggetto della causa.
B. Con la risposta del 9 febbraio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, sottolineando in particolare l’inesistenza di qualsivoglia pattuizione in virtù della quale essa si sarebbe impegnata a trasferire all’attrice la quota ricevuta da __________, e di conseguenza contestando pure la ricezione dell’importo di fr. 60’000.--.
C. Con la replica e la duplica le parti hanno in sostanza mantenuto le rispettive tesi e domande.
D. All’udienza preliminare del 2/9 maggio 1995 l’attrice ha dichiarato di ridurre a fr. 60’000.-- oltre interessi la propria domanda di causa, domanda da intendere siccome fondata sulle norme sull’indebito arricchimento, avendo la convenuta negato l’esistenza di accordi contrattuali.
La convenuta si è opposta a tale modifica, ritenendola pregiudizievole per la sua condotta processuale.
Con scritto 7 giugno 1995 la convenuta ha perciò invitato il Pretore a esprimersi sulla situazione procedurale venutasi a creare.
E. Nel decreto qui impugnato il Pretore ha dichiarato inammissibile il modo di agire dell’attrice, ritenendo che il suo comportamento non configurerebbe una semplice modifica dell’azione ai sensi dell’art. 75 CPC, bensì la sua mutazione ex art. 74 CPC, trattandosi di mutazione del genere dell’azione da azione di risarcimento del danno contrattuale in azione per indebito arricchimento.
F. Con tempestivo gravame datato 6 luglio 1995 l’attrice ha chiesto in via principale l’annullamento del decreto impugnato per il fatto che quanto da lei richiesto non costituirebbe mutazione dell’azione, e in via subordinata la sua riforma nel senso di dichiarare ammissibile la mutazione dell’azione da lei proposta.
La nuova domanda dell’attrice si fonderebbe sul medesimo complesso di fatti addotto negli allegati introduttivi, di modo che a subire rettifiche sarebbe stata solo la valenza giuridica attribuita alla fattispecie, il che sarebbe però ininfluente, dovendo il giudice applicare d’ufficio le calzanti norme giuridiche, e in concreto trarre le dovute conseguenze dalla nullità per vizio di forma del contratto a suo tempo stipulato dalle parti.
Non potrebbe in particolare ammettersi l’avvenuta modifica del genere dell’azione, avendo l’attrice sia prima che dopo la rettifica postulato la condanna di controparte al pagamento di una somma di denaro.
Comunque, quand’anche mutazione vi fosse stata, la stessa sarebbe da ammettere, poggiando la nuova domanda sui medesimi fatti dell’altra, così come previsto dall’art. 74 lit. a CPC.
La controparte avrebbe avuto modo all’udienza preliminare di esprimersi compiutamente sulla nuova richiesta dell’attrice, così che anche il principio del contraddittorio risulterebbe essere stato rispettato.
G. Il Pretore l’11 luglio 1995 ha conferito effetto sospensivo al gravame.
H. Nelle osservazioni del 20 settembre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In questi due casi occorre allora presentare una domanda processuale sulla cui ammissibilità, previa discussione, il Pretore decide mediante decreto (art. 76 e 93 CPC).
Dalla “mutazione” dell’azione va distinta la sua “modifica”, per riprendere la terminologia del Codice di procedura del 1924 (art. 49) che già ammetteva completazioni, rettificazioni, estensioni e restrizioni con una disposizione identica all’attuale art. 75 CPC.
Una tale “modifica” dell’azione può essere introdotta senza dover seguire una data procedura, in particolare senza domanda processuale.
Occorre pertanto definire il cambiamento intervenuto nell’azione per stabilire se si sia in presenza di un caso di applicazione dell’art. 74 (mutazione) o dell’art. 75 CPC (modifica), questione di non sempre facile determinazione.
E’ comunque generalmente ammesso che l’azione non subisce mutazione solo se -poggiando sullo stesso complesso di fatti e ritenuta l’identità delle parti- il dispositivo della sentenza che la parte attrice chiede venga pronunciato dal giudice rimane fondamentalmente invariato. L’estensione, la completazione o la rettificazione della domanda non possono quindi coinvolgere che questioni di dettaglio. Nel dubbio il giudice sceglierà la via che meno pregiudica la difesa della parte contro cui l’azione è fatta valere (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona, 1954, pag. 253 e segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 197 e segg., pag. 235; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 75, n. 3; II CCA 25 agosto 1993 in re L. SA/S. snc, 15 gennaio 1993 in re G./B.).
E’ in effetti addirittura pacifico che non si è in presenza di una semplice riduzione della domanda formulata da fr. 170’000.-- a fr. 60’000.-- oltre accessori ai sensi dell’art. 75 lit. b CPC o di una rettifica di adduzioni di diritto ai sensi dell’art. 75 lit. a CPC, ma di una radicale modifica della domanda, trasformata per esplicita ammissione della parte attrice da azione di risarcimento del danno contrattuale in azione per indebito arricchimento.
Tanto basta ad escludere l’applicabilità dell’art. 75 CPC, nel cui ambito occorre invece che vengano mantenuti inalterati sia il genere dell’azione che la causa petendi (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 75, n. 8; Rep. 1990, pag. 205), il che con ogni evidenza non è in concreto avvenuto, essendo pacifica la modifica almeno della causa petendi.
Ne consegue che la domanda principale dell’appellante deve senz’altro essere respinta.
Posto che essa sostiene esplicitamente che la sua nuova domanda si fonderebbe sui medesimi fatti su cui aveva in precedenza basato quella originaria (appello, punto 7E, pag. 10), è necessariamente esclusa l’applicabilità dell’art. 74 lit. b CPC, così che l’esame del caso è ristretto alla sola eventualità prevista dall’art. 74 lit. a CPC.
Ci si può chiedere se l’avere dapprima affermato l’esistenza di un contratto, ed averla in seguito negata, non sia da intendere come l’adduzione di un nuovo fatto, o comunque come modifica delle originarie tesi di fatto, ma la risposta deve essere negativa.
Secondo il Tribunale federale è questione di fatto quella a sapere se una parte abbia espresso una determinata volontà contrattuale e se la stessa sia stata recepita dall’altra parte per come espressa, mentre è questione di diritto quella a sapere come doveva essere intesa secondo il principio dell’affidamento tale manifestazione di volontà (DTF 116 II 696), e perciò in definitiva anche quella a sapere se tra quelle parti sia o meno venuto in essere un contratto.
Nella specie, l’attrice non ha per nulla rinnegato l’esistenza dei fatti relativi alla stipulazione del contratto la cui esistenza era stata sostenuta negli allegati introduttivi (raggiungimento di un accordo con la convenuta, pagamento di fr. 60’000.--), ma ha semplicemente modificato la valutazione giuridica di quei fatti, giungendo alla conclusione secondo cui detto contratto non esisterebbe per vizio di forma.
Si deve di conseguenza giungere alla conclusione secondo cui la nuova domanda di causa dell’attrice poggia sul medesimo complesso di fatti di quella presentata all’inizio, con il che deve essere accolta la richiesta di mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 lit. a CPC.
Ne consegue l’accoglimento del gravame nella sua richiesta subordinata.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 luglio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 14 giugno 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformato nel modo seguente:
La mutazione dell’azione formulata dall’attrice in sede di udienza 2 maggio 1995 è ammessa.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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