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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.217
Data decisione, Autorità:
02.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00217
Lugano
2 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.933
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 14
aprile 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
in
materia di concorrenza sleale, protezione del nome della ditta e protezione
della personalità nella quale il Pretore, con decisione 14 luglio 1995,
accogliendo una domanda cautelare dell’attrice ha fatto ordine alla ditta
convenuta ”di non più far uso della ragione sociale __________ in
particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e ogni
altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ ”.
Appellante
la convenuta la quale, con appello 20 luglio 1995, chiede la riforma del primo
giudicato cautelare nel senso di respingere la domanda di provvedimenti
cautelari proposta dall’attrice.
Mentre
quest’ultima, con osservazioni all’appello 16 agosto 1995, chiede la reiezione
dell’avverso gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Essendo
stato accordato effetto sospensivo all’appello come a decreto presidenziale del
26 luglio 1995.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto
- L’attrice
__________ - che ha quale scopo l’esercizio di un’impresa di pittura,
verniciatura, tappezzeria, intonaci facciate ed é iscritta al Registro di
commercio dal 13 maggio 1994 - chiede con la causa di merito che venga ordinato
giudizialmente alla convenuta __________ - pure attiva quale impresa di pittura
ed iscritta con tale nome, previo cambiamento della ragione sociale, nel
Registro di commercio a far tempo dal febbraio 1995 - di mutare la ragione
sociale e dall’astenersi di far uso di ogni altro nome simile nell’esercizio
della sua attività imprenditoriale.
Con
la petizione ha pure postulato al giudice l’adozione di misure provvisionali
intese ad impedire alla convenuta, pendente causa, di far uso della sua ragione
sociale su cartelli pubblicitari, carta da lettera, insegne e timbri e di ogni
altro mezzo atto a causare confusione con la sua ditta.
-
Il
Pretore, con la decisione impugnata, ha accolto integralmente le domande
cautelari dell’attrice. Ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 3 litt. d)
LCSl e degli art. 28c e seg. CC (in forza del rinvio dell’art. 14 LCSl), fosse
senz’altro stato reso verosimile un pericolo di confusione tra le due ditte per
il fatto che in entrambe, attive nello stesso ramo e nella stessa regione, era
evidenziato il cognome __________ riferito poi a __________ e __________,
amministratori delle due società, domiciliati nello stesso Comune. Inoltre ha
dato per acquisito l’esistenza di un danno difficilmente riparabile per
l’attrice ed ha considerato dover accordare immediata protezione cautelare per
i tempi lunghi previsti dal processo di merito.
-
Con
l’appello la parte convenuta ritiene che il requisito fondamentale per
stabilire se un determinato comportamento configura un atto di concorrenza
sleale ai sensi della LCSl é il mancato rispetto delle norme della buona fede
come vuole l’art. 2 LCSl e di conseguenza, avendo i signori __________ e
__________ non fatto altro che usare lecitamente il loro nome nell’ambito
dell’esercizio della loro attività aziendale attraverso la denominazione della
società anonima, questa scelta non può essere considerata sleale. Manca così il
presupposto della verosimiglianza di una lesione illecita a sfavore della
controparte. Inoltre il Pretore avrebbe confuso il pregiudizio difficilmente
riparabile con il pericolo dello stato di confusione tra le due denominazioni
senza che la controparte abbia potuto sostanziare il pregiudizio concreto
subito, non bastando a ciò gli sporadici disguidi venuti in essere. Aggiunge
ancora che il querelato provvedimento é destinato ad anticipare il merito della
causa poiché l’ossequio dell’ordine del Pretore la costringerebbe
conseguentemente a modificare già da ora la propria ragione sociale.
Con
le osservazioni all’appello la parte istante respinge le critiche avversarie a
conferma della idoneità in fatto ed in diritto della misura cautelare ordinata
dal Pretore. Delle singole argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto che seguono.
- L’art.
14 LCSl dichiara applicabili per analogia, in materia di provvedimenti
cautelari, gli art. 28c e seg. CCS. L’art. 28c CC prevede che chi rende
verosimile una lesione illecita della sua personalità (in concreto di essere
oggetto di un’attività sleale per quanto interessa la presente fattispecie) ,
imminente o attuale e tale da potergli causare pregiudizio difficilmente
riparabile può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari.
4.1. La
stessa o simile denominazione di una società commerciale, attiva nello stesso
genere aziendale e nella stessa regione come é indubitabilmente per le due
parti, comporta concretamente un rischio di confusione. Anche se non si può
negare che, per principio (art. 950 cpv. 2 CO), si é autorizzati ad utilizzare
il proprio nome di famiglia nella ragione sociale di una ditta, questo diritto
trova i suoi limiti nella regola generale della necessaria e chiara
differenziazione della denominazione di una società rispetto a quella da prima
iscritta a registro (GVP SG 1984, 89). Le due ragioni sociali “” e
“” si prestano evidentemente al rischio di confusione non potendo
essere la sola aggiunta vicino al comune cognome del nome o dell’iniziale dei
nomi sufficientemente distintivo poiché, comunemente, si ha la tendenza, nel
linguaggio e comportamento corrente, a semplificare e ad accorciare il nome
delle ditte. Con ciò , in ogni caso e indipendentemente dalle norme sulle
ragioni di commercio, la ditta convenuta ha oltrepassato i limiti della
concorrenza poiché si avvale di misure atte a generare confusione con le merci,
le opere, le prestazioni o gli affari della concorrente società attrice (art. 3
litt. d LCSl; DTF 102 II 171; SMI 1990, 49).
La
violazione della singola fattispecie lesiva della concorrenza esemplificata
all’art. 3 LCSl non comporta assolutamente, come vorrebbe l’appellante,
l’adempimento delle condizioni previste all’art. 2 LCSl poiché questa clausola
generale é applicabile alle circostanze che non trovano riscontro nel
repertorio delle fattispecie particolari (Carl Baudenbacher, Relazione
introduttiva sulla nuova LCSl del 19 dicembre 1986, in Rep. 1989, pag. 18) e
permette di giudicare tutti i casi non regolati appunto dagli art. 3 e seg.
LCSl (Mess. CF 18 maggio 1983 n. 241.2). Affinché la slealtà commerciale esista
é sufficiente che vi sia oggettivamente il pericolo di confusione senza
necessità che il comportamento sia anche intenzionale (Mess. CF 18 maggio 1983
n. 241.33).
L’attrice
ha così reso verosimile, ed anche oltre la semplice verosimiglianza, il
requisito dell’illecita lesione attuale a suo danno da parte della convenuta.
4.2. Per
quanto riguarda la condizione del danno difficilmente riparabile bisogna
ammettere che, in presenza della verosimiglianza dell’utilizzo di mezzi sleali
come accertato al considerando precedente, é senz’altro resa credibile anche
una tale minaccia (SMI 1984, 370). Basti pensare che il pericolo di confusione
é concreto e già solo questa situazione deve poter essere prevenuta attraverso
delle misure cautelari poiché la determinazione del danno che ne può derivare all’attrice
(in funzione di perdita di potenziali clienti perché confondo una ditta con
l’altra o perché addebitano all’attrice le magagne della convenuta) é di
difficile se non impossibile determinazione.
L’urgenza
del provvedimento é ovvia poiché é tale la sola circostanza di dover accordare
protezione al richiedente prima della decisione finale tenuto conto
dell’ordinaria lentezza con cui si svolge il processo di merito (Spartaco
Chiesa, Azioni civili e disposizioni procedurali della nuova LCSl, in Rep.
1989, 57; SMI 1983, 149).
4.3. L’appellante
considera che le misure cautelari ordinate dal Pretore anticipano
definitivamente il merito della causa ma dimentica che, per l’art. 28c cpv. 2
cifra 1 CC, il giudice può persino ordinare l’esecuzione provvisoria del
giudizio che si chiede nel merito percui sono senz’altro legittimi
provvedimenti di astensione come quelli qui pronunciati che, per permettere la
continuazione dell’attività della convenuta, comportano quasi necessariamente
l’adozione di una nuova, non confondibile, ragione sociale.
-
L’appello,
infondato in ogni suo punto, viene respinto con il carico di spese e ripetibili
alla parte convenuta ed appellante.
-
La
domanda di intersecazione (art. 68 cpv. 3 CPC) proposta dall’appellante con riferimento
ad affermazioni contenute nelle osservazioni all’appello che riguardano il
comportamento di __________, amministratore della ditta convenuta, non può
essere accolta poiché le espressioni non sicuramente di lode nei suoi confronti
costituiscono un apprezzamento ed una deduzione di slealtà commerciale riferita
ad episodi evidenziatisi in istruttoria.
Per i quali motivi
visti gli art. 3 e 14 LCSl, 28c e seg.
CCS
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
20 luglio 1995 di __________ é respinto.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 280.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 300.-) già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 400.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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