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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.220
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00220
Lugano
21 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente a giudicare nella
procedura sommaria di sfratto dei conduttori (inc no. SF 95.00156 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) dipendente di istanza 13 luglio 1995 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
e __________
concernente un appartamento
di quattro locali, al pian terreno della __________ a __________;
che il pretore ha accolto
con sentenza 9 agosto 1995, ordinando ai convenuti di mettere l’ente locato a
libera disposizione dell’istante entro 10 giorni dalla decisione;
decisione contro la quale
insorgono i convenuti con scritto 12/14 agosto 1995 lamentando un’ irregolarità
processuale, per non avere il pretore preso in considerazione una loro istanza
di rinvio del contraddittorio, e chiedendo la fissazione un’udienza allo scopo
di poter esporre le loro ragioni;
ritenuto di poter procedere
in virtù dell’art. 313 bis CPC, ossia senza intimare il gravame alla
controparte;
considera
in fatto e in diritto
- Anche la
procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC) prevede,
in ossequio al diritto fondamentale delle parti di essere sentite (art. 4
Cost), la loro citazione per un’udienza di contraddittorio (art. 507 CPC).
Per quanto riguarda
la possibilità di rinvio dell’udienza valgono le regole generali dell’art. 136
CPC: il rinvio dev’essere chiesto tempestivamente e può essere concesso solo in
presenza di motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per
servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti a un altro
tribunale.
- Nel processo
in esame, citate le parti per martedì 8 agosto, il pretore ha respinto una
prima istanza di rinvio dei signori __________, di data 26 luglio, poiché
ingiustificata: gli istanti infatti, si erano limitati ad affermare che la data
non era "confacente ai loro impegni già predisposti". Una seconda
istanza di rinvio, di data 4 agosto, a causa di impegni verosimilmente di
lavoro e a impegni familiari, ha pure dovuto essere respinta: pertanto
all’udienza dell’8 agosto è comparso unicamente il patrocinatore dell’istante.
Agli atti della
pretura non esiste un’ulteriore istanza di rinvio, segnatamente di data 7
agosto, come affermano gli appellanti.
Non esiste quindi
nemmeno un’ulteriore decisione su questa richiesta: la decisione sul rinvio è
comunque un’ ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC) e pertanto non potrebbe in sé
essere oggetto d’appello (art. 95 CPC).
In sostanza, se
fosse stato leso il diritto di essere sentiti degli appellanti, questo giudice
dovrebbe constatare la nullità della sentenza pretorile in virtù dell’art. 142
cpv. 1 lett. b CPC. Sennonché è pacifico che il pretore, dapprima, ha
regolarmente indetto il contraddittorio e, poi, nell’ambito del suo potere
decisionale, ha respinto due successive istanze di rinvio della stessa udienza.
Non v’è pertanto nessuna lesione della norma fondamentale in questione.
Riguardo alla
pretesa ultima istanza di rinvio va osservato quanto segue:
a. non
v’è prova della sua esistenza. Comunque l’udienza è stata confermata con le due
precedenti decisioni negative sulle istanze di rinvio;
b. qualora
l’istanza fosse stata effettivamente presentata, sarebbe stata respinta in ogni
modo: infatti, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva in tanto in quanto
presentata ( o solo spedita ) il 7 agosto relativamente all’ udienza del il
giorno successivo (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 136, n. 2).
- La richiesta
di contraddittorio in questa sede non è proponibile; non solo a dipendenza del
carattere riformatore riservato all’appello, ma anche perché il materiale
processuale raccolto dal primo giudice resta fondamentalmente il medesimo anche
in seconda sede
(art.
321 CPC). La domanda in esame tende per contro, esclusivamente, a modificare i
fatti noti al pretore, sulla base delle allegazioni dell’istante, e rimasti
incontestati per l’ inazione dei convenuti, assenti dal processo per loro
stessa colpa.
Per tutti questi motivi,
Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 12
agosto 1995 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese e la
tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli
appellanti.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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