AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.222
Data decisione, Autorità: 15.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00222 Rinvio TF
Lugano 15 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'982 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 7 agosto 1992 da
rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 35’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e accolta dal Pretore con sentenza 8 giugno 1994;
Giudizio impugnato dall’attore, che con atto di appello del 27 giugno 1994 ne ha chiesto la riforma nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
Gravame che questa Camera ha respinto con sentenza 9 novembre 1994;
Decisione che l’attore ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, il quale l’ha parzialmente accolto, annullando la sentenza di questa Camera e rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1982 l’attore ha proceduto al risanamento dell’immobile di sua proprietà sito in via __________ a __________.
Le opere da falegname sono state appaltate alla __________, mentre quelle da pittore sono state appaltate alla __________.
B. Le gelosie sono state oggetto di riparazioni gratuite nel corso del 1986.
ha riparato l’opera da lei eseguita, mentre il ritinteggio delle gelosie è stato affidato a __________, il quale è stato remunerato da __________.
C. Con petizione del 23 marzo 1990 l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 35’000.-- oltre interessi.
Questo perché nel 1991 sarebbe stato necessario sostituire tutte le gelosie, costruite -oltretutto in maniera errata- con legname di pessima qualità dalla __________, mal verniciate dalla __________ e mal riverniciate da __________ nel 1986.
D. Nei rispettivi memoriali responsivi tutti i convenuti hanno eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree alla luce delle norme che regolano il contratto di appalto.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che le gelosie siano parti costitutive dell’immobile e che perciò in caso di loro difetti si giustifichi l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO.
Il medesimo termine sarebbe applicabile ai lavori effettuati nel 1986, essendosi trattato di veri e propri lavori di ricostruzione e non di semplice manutenzione.
Tuttavia, dovendosi ammettere la decorrenza del termine di prescrizione dal momento della consegna dell’opera, nel caso di specie il termine di 5 anni si sarebbe già compiuto, dato che la fattura emessa da __________ -posteriore all’ultimazione dei lavori- recherebbe la data del 7 marzo 1986 e il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero la notifica dei precetti esecutivi ai convenuti, sarebbe avvenuto il 7 e il 19 marzo 1991.
Oltre a ciò l’azione sarebbe da ritenere perenta, atteso che il committente avrebbe notificato i difetti delle gelosie riparate nel 1986 solo nel 1990, molto dopo l’apparizione dei primi segni di deterioramento.
Da ciò la reiezione della petizione.
F. Questa Camera ha anch’essa ritenuto che le opere eseguite nel 1982 costituissero costruzione immobiliare ai sensi dell’art. 371 cpv. 2 CO, ma ha negato siffatta qualifica ai lavori di riparazione eseguiti nel 1986, ed ha di conseguenza ritenuto che il termine annuale di prescrizione di cui ai combinati art. 371 cpv. 1 e 210 CO si sarebbe compiuto già nel corso del 1987.
G. Il Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso per riforma dell’attore, ha stabilito che i ritocchi, le finiture o le correzioni di costruzioni immobiliari effettuati prima della scadenza del termine di prescrizione devono essere considerati come facenti parte delle costruzioni, con il che un nuovo termine di cinque anni si applica a tali lavori, e questo già solo per l’effetto interruttivo della prescrizione che tali lavori hanno.
Non potendosi stabilire in base alla sentenza cantonale se le opere eseguite nel 1986 costituivano ritocchi e correzioni di quelli del 1982, la causa è stata rinviata alla corte cantonale per un nuovo giudizio dopo l’effettuazione dei necessari accertamenti.
Considerato
in diritto:
La circostanza, asserita dall’attore con la petizione, è infatti stata pacificamente ammessa da tutte le parti convenute (risposta di __________, pag. 5; risposta di __________, pag. 4; risposta di __________, pag. 6 e 7), e confermata dai testimoni __________, __________ e __________.
Di conseguenza, a seguito della qualifica di costruzione immobiliare ex art. 371 cpv. 2 CO delle opere eseguite nel 1982, a partire dall’effettuazione di dette riparazioni ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di 5 anni (giudizio di rinvio, consid. 3c).
In concreto sono perciò i convenuti a dover dimostrare l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’attore.
L’attore, richiamando le deposizioni testimoniali, afferma che le riparazioni sarebbero state eseguite nella primavera del 1986, ovvero non prima del 20 marzo 1986 (conclusioni, pag. 3).
I convenuti, per loro parte, sostengono che le stesse sarebbero state eseguite in una data precedente, stante la fattura di __________ per le opere di sua competenza datata 7 marzo 1986 (doc. I).
Si può concordare con il Pretore -che peraltro addebita a torto all’attore la mancata dimostrazione del fatto che i lavori di risistemazione delle gelosie sarebbero proseguiti oltre l’inizio del marzo 1986 (sentenza, pag. 9)- sul fatto che la fattura del convenuto __________, che reca una data ben precisa (7 marzo 1986) è sul tema maggiormente attendibile rispetto alle vaghe deposizioni dei testi, che hanno genericamente riferito della “primavera” di un non precisato numero di anni prima, potendosi con ciò intendere in forma generica anche il periodo iniziale dell’anno.
Ciò nondimeno, la fattura del __________, pur nella sua attendibilità, non costituisce ancora la prova certa dell’intervenuta prescrizione delle eventuali pretese dell’attore.
5.1 Da una parte va osservato che la data della fattura non è necessariamente quella della consegna all’attore dell’opera ultimata, dovendosi considerare che il __________ era stato incaricato solo di una parte dell’opera di riparazione delle gelosie, cioè della verniciatura, e che dopo il compimento di questa parte per completare l’opera nei confronti dell’attore si doveva ancora provvedere al rimontaggio delle gelosie, operazione della quale il __________ non risulta essere stato incaricato (cfr. la sua offerta del 10 febbraio 1986, doc. 1), e che egli del resto non afferma di avere eseguito.
Ne consegue, in assenza di esplicite prove in tal senso, che il fatto che il __________ abbia ritenuto esigibile la propria mercede non può ancora significare che l’opera terminata era stata consegnata all’attore, con il che nemmeno si può senz’altro ammettere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere dalla data della fattura.
5.2 A maggior ragione dalla fattura del __________ non si può nemmeno concludere per una consegna dell’opera completa precedente la data della fattura stessa, non potendosi automaticamente ammettere la necessaria esistenza di un certo lasso di tempo tra il momento della consegna dell’opera e quello dell’emissione della fattura.
5.3 Infine, anche ammettendo, nella per i convenuti migliore delle ipotesi, la data della fattura quale momento della consegna dell’opera finita, e perciò quale inizio della decorrenza del periodo di prescrizione, la stessa risulta validamente interrotta, dapprima dai precetti esecutivi doc. U, V e Z ed in seguito per effetto della presente causa.
Dovendosi infatti ricondurre l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 135 cifra 2 CO già all’atto della consegna alla posta della domanda di esecuzione (Rep. 1989, pag. 99; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 7 ad art. 135 CO), e non solo al momento della stesura del precetto da parte dell’Ufficio esecuzioni o addirittura a quello -erroneamente ritenuto dal Pretore (consid. 8)- della sua notifica al debitore, ne conseguirebbe che i precetti allestiti il 6 (doc. V e Z) o il 7 marzo 1991 (doc. U) avrebbero interrotto la prescrizione quinquennale che avesse iniziato a decorrere il 7 marzo 1986.
Se ne deve necessariamente concludere per la mancanza di prova certa della prescrizione dell’eventuale credito dell’attore.
Ne conseguono l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 giugno 1994 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 giugno 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
L’eccezione di prescrizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 250.--, da anticipare dall’attore, sono a carico dei convenuti in solido, i quali, pure in solido, gli rifonderanno complessivi fr. 1’800.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’attore, sono a carico dei convenuti in solido, i quali, sempre in solido, gli rifonderanno fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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