AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.231
Data decisione, Autorità: 17.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00231
Lugano 17 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile in materia di contratto di lavoro (inc. no. Ord. 4662 della Pretura del distretto di Locarno-Città) promossa con istanza 21 giugno 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'367, 95 a titolo di salario, tredicesima ed assegni familiari oltre ai contributi per la previdenza professionale, l'AVS-AI-IPG, l'assicurazione disoccupazione nonché il corrispettivo delle vacanze maturate durante i primi cinque mesi del 1994;
domanda parzialmente accolta dal pretore con sentenza 25 agosto 1995, limitatamente all'importo di fr. 1'699,75;
appellante l'istante con atto 7 settembre 1995, il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere interamente l'istanza;
lette le osservazioni all'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
Ritenuto
in fatto
A. In data 2 maggio 1988 __________ e la ditta __________ hanno sottoscritto un contratto di lavoro in base al quale __________ veniva assunto in qualità di tecnico del controllo finale con inizio al 1° agosto 1988 (doc. 2).
Con lettera 29 marzo 1994 (doc. A) __________ ha notificato le proprie dimissioni dal posto di lavoro occupato presso la __________ "a decorrere dal 31 marzo 1994".
B. In data imprecisata (comunque prima di fine marzo e prima che il direttore della convenuta rendesse note le dimissioni dell'istante), è avvenuto un colloquio fra il lavoratore e il vicedirettore __________, responsabile del reparto sviluppo.
sostiene che in quell'occasione il suo diretto superiore l'avrebbe esonerato dal presentarsi sul lavoro durante i mesi di aprile e maggio pur garantendogli la remunerazione salariale corrente.
Tale affermazione sarebbe stata in seguito smentita dal tenore della lettera 5 aprile 1994 della __________ (doc. C) dalla quale si poteva desumere l'intenzione della stessa di non pagare lo stipendio durante i due mesi di disdetta, in quanto __________ sarebbe stato stipendiato dal nuovo datore di lavoro, ovvero dalla __________.
Questa presa di posizione della __________ è stata immediatamente contestata da __________, il quale con lettera 7 aprile 1994 (doc. B) chiedeva alla stessa di confermare il diritto allo stipendio per i mesi di aprile e maggio 1994 oltre a una frazione della tredicesima mensilità.
In risposta, con lettera 11 aprile 1994 (doc. D), la ditta __________ proponeva a __________ due soluzioni: egli avrebbe potuto lavorare da subito presso la nuova ditta, malgrado la stessa fosse una concorrente diretta della __________, terminando così il rapporto di lavoro con la stessa al 31 marzo 1994 oppure si sarebbe presentato presso la __________ dove sarebbe stato assegnato al reparto montaggio sottosistemi sino al 31 maggio 1994 alle condizioni salariali precedenti.
Con lettera 13 aprile 1994 (doc. E), __________ comunicava alla ditta __________ che le proposte contenute nello scritto 11 aprile 1994 erano in contrasto con quanto accordato al momento dell'inoltro delle dimissioni. Egli dichiarava inoltre che la __________ sarebbe stata disposta ad assumerlo a partire dal 1° maggio 1994 e pertanto si limitava a reclamare lo stipendio di aprile oltre alla tredicesima mensilità pro rata.
Di conseguenza, la __________ con scritto 14 aprile 1994 (Doc. F), offriva a __________ la possibilità di lavorare presso la stessa fino al 30 aprile 1994, ritenuto che i primi 15 giorni di aprile durante i quali non aveva lavorato sarebbero stati comunque retribuiti. Nel caso in cui non si fosse presentato il giorno di lunedì 18 aprile 1994 il rapporto di lavoro con la __________ sarebbe stato considerato concluso il 31 marzo 1994.
Il 15 aprile 1994 __________ comunicava di non accettare la proposta della __________, ribadendo la richiesta di pagamento e comunicando che il 18 aprile 1994 non si sarebbe presentato al lavoro.
C. Con istanza 21 giugno 1994 __________ postulava la condanna della __________ al pagamento del salario per i mesi di aprile e maggio 1994, oltre alla tredicesima mensilità, agli assegni familiari, ai relativi contributi sociali e alle vacanze non godute, dedotto l'importo di fr. 983,75 versatogli il 25 aprile 1994, in totale per un importo pari a fr. 9'367,95.
D. La convenuta si è opposta a tale richiesta affermando innanzi tutto che __________, in occasione della discussione avuta con l'istante a seguito delle dimissioni, si era limitato a vietare a quest'ultimo di ripresentarsi nel reparto di produzione a causa del passaggio dello stesso ad un ditta concorrente, da cui il pericolo concreto di una fuga di informazioni tecniche. Per contro, __________ non aveva dichiarato concluso il rapporto di lavoro al 31 marzo 1994 con la garanzia di due mesi di stipendio. Il divieto di accesso al reparto sarebbe durato fino ad una presa di posizione definitiva da parte della __________. A mente della convenuta, in base alle lettere 11 aprile 1994 della stessa (doc. D) e 13 aprile 1994 dell'istante (doc. E), quest'ultimo avrebbe dovuto prestare il proprio lavoro sino alla fine del mese di maggio 1994. Lo stesso non avrebbe però dato seguito a questo obbligo legale. La convenuta chiede pertanto un'indennità ex art. 337 d cpv. 1 CO, pari ad un quarto del salario mensile. Essa osserva inoltre che le pretese per il mese di maggio 1994 non possono essere richieste in quanto l'istante, con lettera 13 aprile 1994 (doc. E), avrebbe affermato di iniziare a lavorare presso la __________ a partire dal 1° maggio 1994. Il fatto che, in seguito, tale aspettativa non si sia realizzata non giustificherebbe la richiesta di salario anche per quel mese.
In via subordinata la __________ riconosce le pretese salariali dell'istante per il periodo dal 1° aprile 1994 al 14 aprile 1994 per un importo pari a fr. 1.144,55 lordi, già dedotta l'indennità ex art. 337d CO.
E. Con la decisione impugnata il Pretore del Distretto di Locarno-Città ha accolto l'istanza limitatamente all'importo lordo di fr. 1'699,75, riconoscendo unicamente il salario dovuto dal 1°aprile 1994 al 17 aprile 1994, oltre alla tredicesima mensilità pro rata temporis, agli assegni familiari e al compenso di un giorno di vacanza non goduto.
A mente del giudice di prima istanza l'affermazione di __________ deve essere considerata come una "messa in libertà" ("Freistellung"), la quale però, essendo parificabile ad una direttiva comportamentale ai sensi dell'art. 321 d CO, può essere revocata.
In altre parole, con lettere 11 e 14 aprile, la convenuta avrebbe ben potuto revocare la "messa in libertà" invitando l'istante a presentarsi sul posto di lavoro per il 18 aprile 1994. Non ottemperando a questa direttiva, __________ ha causato la cessazione dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondergli il salario.
Il primo giudice ha poi dedotto dal credito del lavoratore un'indennità dovuta alla convenuta in virtù dell'art. 337d CO, pari a fr. 1'037,50, rimasta incontestata da parte di __________ e non più oggetto di censura in questa sede.
F. Con l'appello __________ chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente l'istanza 21 giugno 1994. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la "messa in libertà" ("Freistellung") del lavoratore non sarebbe parificabile a una direttiva comportamentale. Essa costituirebbe un diritto formatore e come tale non sarebbe suscettibile di revoca.
G. Con le proprie osservazioni la __________ chiede la reiezione dell'appello, nel senso di confermare la decisione pretorile, sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei considerandi successivi.
Considerando
in diritto
Durante il periodo di disdetta il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa, ritenuto che il contratto di lavoro rimane in vigore sino alla fine del termine di disdetta. Il datore di lavoro può decidere di esonerare il suo impiegato dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta corrispondendogli comunque il salario dovuto.
La prova dell'esonero dal lavoro deve essere portata dal lavoratore, il quale, in mancanza della stessa, è tenuto a prestare il proprio lavoro, pena la perdita del diritto al salario (Berner Kommentar, Rehbinder, art. 335 CO, n. 12).
Occorre ora valutare se l'appellante fosse tenuto a prestare il proprio lavoro durante il periodo di disdetta oppure se sia stato esonerato dal lavoro con garanzia dello stipendio.
Egli -sentito come testimone- ha affermato che quando __________ gli disse di avere inoltrato la disdetta poiché era stato assunto dalla ditta __________, era sua convinzione che questi sarebbe rimasto a lavorare presso la __________ A durante i due mesi di disdetta. L'ing. __________, in procinto di partire per le vacanze, dovette prendere una decisione immediata in quanto l'appellante sarebbe passato a una ditta concorrente e pertanto si poneva un problema di riservatezza sul lavoro in atto presso __________ di cui il lavoratore era a perfetta conoscenza. A questo proposito il teste osserva quanto segue: "Ho dovuto prendere una decisione immediata e consigliai quindi a __________ di non più presentarsi nel nostro reparto per il lavoro fintanto che non fosse chiarita la questione". Afferma infine di aver comunicato oralmente alla direzione quanto detto a __________ "in merito alla decisione di non volerlo più a lavorare nel reparto durante il periodo di disdetta", ritenuto che "la direzione doveva poi confermare le condizioni in forma scritta" (audizione testimoniale __________, 14.2.1995).
Il malinteso è stato superato dalla corrispondenza che ne è seguita, tant'è che l'istante (e appellante) fonda il proprio esonero dal lavoro sull'atteggiamento del vicedirettore __________.
Alla luce di quanto esposto e in particolare della testimonianza __________, si deve concludere che non vi è stata una decisione di esonero dal lavoro nei riguardi di __________. Infatti, come emerge dall'istruttoria, la comunicazione orale del vicedirettore __________, non può essere considerata come una decisione di esonero. Trattasi semplicemente di un provvedimento temporaneo dettato dall'urgenza concernente l'acceso al reparto sviluppo, ossia di ricerca: la questione riguardo ai mesi di disdetta sarebbe poi stata chiarita in modo definitivo, verosimilmente dalla direzione della ditta. Proprio in tal senso vanno considerate le lettere, 11 e 14 aprile 1994 della __________. Nell'ambito di tali chiarimenti l'appellata non ha mai espresso la volontà di esonerare __________ dal lavoro, salvo per la prima metà di aprile, ormai trascorsa. L'ordine impartito da __________ deve essere considerato nel concreto non diversamente da una direttiva comportamentale (art. 321 d CO) con la quale l'appellato veniva temporaneamente esonerato dalla presenza nel reparto di ricerca.
In conformità con tale presa di posizione, con lettera 14 aprile 1994 (doc. F), la __________ ha formulato una proposta definitiva di soluzione della vertenza concernente il periodo di disdetta , invitando __________ a presentarsi al lavoro il giorno di lunedì 18 aprile 1994 (ritenuto che fino a quella data sarebbe stato ugualmente retribuito) e di svolgere la propria attività lavorativa presso un altro reparto rispetto a quello in cui aveva precedentemente lavorato, sino al 30 aprile 1994, a dipendenza dell'inizio del lavoro presso __________ col 1. maggio.
Malgrado tale direttiva __________ non si è presentato al lavoro privandosi così del diritto al salario.
Infine per quanto concerne lo stipendio del mese di maggio 1994 (doc. E) si osserva che lo stesso non può, in ogni caso, essere preteso in quanto, con lettera 13 aprile 1994 l'appellante ha espressamente comunicato di iniziare la propria attività lavorativa presso la nuova ditta a partire dal 1° maggio 1994, rinunciando pertanto allo stipendio per lo stesso mese. Tale proposta è stata implicitamente accolta dall'appellata con lettera 14 aprile 1994 (doc. F). In tal modo le parti hanno modificato il termine di disdetta con accordo scritto (art. 335 c cpv. 2 CO) anticipando la risoluzione del contratto al 30 aprile
Ne consegue la reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio pretorile 25 agosto 1995.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese, mentre sono assegnate le ripetibili, le quali seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 417 e 148 CPC,
dichiara e pronuncia
L'appello 7 settembre 1995 presentato da __________ è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
rifonderà alla convenuta fr. 450.-- titolo di ripetibili d'appello.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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