AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.234
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00234
Lugano 27 novembre 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 7137 della Pretura della giurisdizione di __________, promossa con petizione 24 marzo 1994 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 290’233.75 oltre interessi al 6% dal 1° luglio 1981;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Ed ora sull’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del giudice civile sollevata dal convenuto con la risposta 3 gennaio 1995, che il Pretore ha respinto con decreto 10 agosto 1995;
appellante la parte convenuta con atto di appello 11 settembre 1995, cui è stato concesso effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di giurisdizione e conseguentemente di respingere in ordine la petizione, siccome irricevibile; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 12 ottobre 1995 ha postulato la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che in base agli art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 dello Statuto 4 maggio 1973 sotto la denominazione “__________ ” era costituita e iscritta a registro di commercio un’associazione ai sensi dell’art. 60 e rel. CC, avente lo scopo di gestire l’omonimo ospedale (doc. A);
che giusta l’art. 1 cpv. 2 del medesimo Statuto l’associazione raggruppava tutti i Comuni del distretto di __________ (doc. A), tra cui quindi anche il Comune di __________;
che il 4 giugno 1982 l’Assemblea dei delegati dei Comuni costituenti l’associazione ha approvato un progetto di ampliamento dell’istituto di cura, comportante una spesa di fr. 32’926’000.-, di circa 10 milioni di franchi inferiore a quella prevista per un analogo progetto approvato dalla stessa assemblea nel 1975;
che con ricorso 18 giugno 1982 i Comuni di __________, __________ e __________, nonché alcuni privati, hanno chiesto al Consiglio di Stato l’annullamento della delibera assembleare;
che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per carenza di giurisdizione, atteso che in base all’art. 75 CC il giudizio sulla validità o meno di una deliberazione assembleare competeva al giudice civile e non all’autorità amministrativa (doc. F);
che i ricorsi successivamente inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo ed al Tribunale federale sono stati analogamente respinti, siccome irricevibili (doc. G, H e I);
che a dipendenza della decisione assembleare del 4 giugno 1982 l’associazione __________ ha chiesto al Comune di __________ il pagamento di fr. 290’233.75 a titolo di contributi per il previsto ampliamento (cfr. doc. O);
che il Comune non ha tuttavia ritenuto di dar seguito alla richiesta di pagamento;
che a far tempo dal 1° gennaio 1984 l’Ente Ospedaliero Cantonale con sede in Bellinzona, ente avente personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 Losp.), ha assunto gli attivi e i passivi dell’__________ (art. 6 Losp. e art. 1 DL concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale);
che con petizione 24 marzo 1994 l’Ente Ospedaliero Cantonale ha chiesto la condanna del Comune di __________ al pagamento dei contributi di costruzione, a suo tempo dovuti all’associazione, pari ad una somma complessiva di fr. 290’233.75 oltre interessi al 6% dal 1° luglio 1981;
che con risposta di causa 3 gennaio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando in via preliminare l’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del giudice adito, ritenendo in sostanza che la vertenza presentava un carattere pubblicistico, per cui sfuggiva alla giurisdizione civile;
che, come richiesto dal convenuto, l’udienza preliminare del 24 maggio 1995 è stata limitata all’esame del presupposto processuale della giurisdizione del giudice;
che in quella sede le parti si sono riconfermate nelle loro opposte tesi;
che con decreto 10 agosto 1995 il Pretore ha respinto l’ecce-zione, ritenendo dato il presupposto processuale della giurisdizione civile;
che egli, pur rilevando che di principio nell’effettuare la distinzione fra rapporto di diritto pubblico e rapporto di diritto privato la prassi non faceva riferimento ad un unico metodo discriminante, ma ad un insieme di teorie, nel caso concreto non ha tuttavia ritenuto di utilizzare questo criterio, ma si è limitato a dichiararsi competente in quanto in precedenza i giudici amministrativi, che si erano pronunciati sul contenzioso tra l’associazione ed il Comune, erano giunti alla conclusione che la questione era retta dal diritto privato;
che, sempre a suo parere, la decisione dei tribunali amministrativi non era più sindacabile dal giudice civile;
che inoltre il fatto che ora i rapporti fra l’Ente Ospedaliero Cantonale, che era un ente di diritto pubblico, e i Comuni, che erano pure enti di diritto pubblico, e il fatto che l’Ente svolgesse funzioni nell’interesse pubblico, nulla cambiavano al carattere di diritto privato del credito acquisito dall’Ente Ospedaliero Cantonale nei confronti del Comune di __________e mediante assunzione di attivi e passivi dell’associazione __________;
che, di conseguenza, quel credito era e rimaneva di diritto privato, alla stregua di un credito che avrebbe potuto vantare nei confronti di un Comune un soggetto giuridico di diritto privato, poi assorbito da un ente di diritto pubblico;
che con appello 11 settembre 1995 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di giurisdizione e conseguentemente di respingere in ordine la petizione, siccome irricevibile; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che l’appellante sostiene nuovamente che la presente vertenza, promossa da un ente pubblico nei confronti di un altro ente pubblico, sia chiaramente di natura pubblicistica;
che le teorie, cui il Pretore aveva fatto riferimento -senza per altro applicarle- portavano alla medesima conclusione;
che era inoltre errato che il giudice civile non potesse più riesaminare in modo indipendente le decisioni dell’autorità amministrativa;
che, in ogni caso, la presente vertenza, avente per oggetto un’azione creditoria, era sicuramente diversa da quella esaminata in precedenza dai giudici amministrativi, che avevano correttamente stabilito che la contestazione delle delibere assembleari costituiva una lite di carattere civilistico;
che delle osservazioni 12 ottobre 1995 dell’attore con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
che con decisione 15 novembre 1995 il Pretore ha concesso al gravame l’effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC);
considerando
in diritto: che l’appellante ha pacificamente ammesso (appello p. 5) che la vertenza precedentemente esaminata dai giudici amministrativi, avente per oggetto la contestazione di una decisione assembleare dell’associazione __________ da parte del Comune, era di natura civilistica, in quanto si basava sull’art. 75 CC;
che la presente fattispecie trae per contro origine dal fatto che un membro della medesima associazione non ha pagato i contributi sociali;
che il diritto dell’associazione a percepire tali contributi è previsto dalla legge all’art. 71 CC nonché dall’art. 3 dello Statuto;
che la dottrina ha già avuto modo di precisare che, nel caso in cui un membro non ottemperi ai suoi obblighi di pagamento, l’associazione può ottenere il dovuto applicando gli art. 97 e segg. CO rispettivamente gli art. 103 e segg. CO (Riemer, Commentario bernese, N. 40 ad art. 71 CC);
che di conseguenza la presente causa creditoria, che assume i connotati di un’azione di natura contrattuale o eventualmente extracontrattuale, è sicuramente di carattere civilistico;
che il fatto che ora una terza persona, diversa dall’associazione, faccia valere in giudizio tale pretesa (a suo nome e per suo conto) non toglie che ci si trovi sempre e comunque di fronte a una contesa in merito al pagamento dei contributi dovuti ad un’associazione;
che, in altre parole, la circostanza per cui tale pretesa è stata ceduta ad un terzo, sia esso semplice cessionario oppure successore in diritto dell’associazione, attiene unicamente alla titolarità della pretesa stessa, ovvero alla persona del creditore e quindi alla sua legittimazione attiva, ma non può certo modificare il carattere civilistico della pretesa;
che, infatti, nell’ipotesi più favorevole al convenuto, se si volesse cioè considerare l’assunzione dell’associazione da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale come una semplice cessione e non -come dovrebbe invece essere- una successione a titolo universale (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 42; Riemer, op. cit., N. 93, 97 e segg. e 101 ad art. 76-79 CC), anche in tale evenienza non vi potrebbe essere un cambiamento della giurisdizione, tale effetto non rientrando tra quelli -principali o accessori- che un atto di cessione può provocare (Gauch/Schluep/Jäggi, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. ed., Zurigo 1983, N. 2203 e segg.);
che una discussione in merito alla competenza giurisdizionale potrebbe eventualmente porsi in merito alle pretese di competenza dell’Ente Ospedaliero Cantonale, sorte dopo la sua costituzione -ciò che non è il caso nella presente fattispecie- nella misura in cui derivano originariamente da un ente di diritto pubblico;
che l’appello deve pertanto essere respinto e il giudizio di prime cure confermato;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 11 settembre 1995 del Comune di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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