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Numero d'incarto:
12.1995.234
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00234
Lugano
27 novembre 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 7137
della Pretura della giurisdizione di __________, promossa con petizione 24
marzo 1994 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con
cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
290’233.75 oltre interessi al 6% dal 1° luglio 1981;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione,
protestando spese e ripetibili.
Ed
ora sull’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del giudice civile
sollevata dal convenuto con la risposta 3 gennaio 1995, che il Pretore ha
respinto con decreto 10 agosto 1995;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 11 settembre 1995, cui è stato concesso
effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di giurisdizione e
conseguentemente di respingere in ordine la petizione, siccome irricevibile; il
tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni 12 ottobre 1995 ha postulato la reiezione del gravame
con la protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che in base agli art. 1
cpv. 1 e 2 cpv. 1 dello Statuto 4 maggio 1973 sotto la denominazione
“__________ ” era costituita e iscritta a registro di commercio un’associazione
ai sensi dell’art. 60 e rel. CC, avente lo scopo di gestire l’omonimo ospedale
(doc. A);
che giusta l’art. 1 cpv. 2
del medesimo Statuto l’associazione raggruppava tutti i Comuni del distretto di
__________ (doc. A), tra cui quindi anche il Comune di __________;
che il 4 giugno 1982
l’Assemblea dei delegati dei Comuni costituenti l’associazione ha approvato un
progetto di ampliamento dell’istituto di cura, comportante una spesa di fr.
32’926’000.-, di circa 10 milioni di franchi inferiore a quella prevista per un
analogo progetto approvato dalla stessa assemblea nel 1975;
che con ricorso 18 giugno
1982 i Comuni di __________, __________ e __________, nonché alcuni privati,
hanno chiesto al Consiglio di Stato l’annullamento della delibera assembleare;
che il Consiglio di Stato
ha respinto il ricorso per carenza di giurisdizione, atteso che in base
all’art. 75 CC il giudizio sulla validità o meno di una deliberazione assembleare
competeva al giudice civile e non all’autorità amministrativa (doc. F);
che i ricorsi
successivamente inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo ed al Tribunale
federale sono stati analogamente respinti, siccome irricevibili (doc. G, H e
I);
che a dipendenza della
decisione assembleare del 4 giugno 1982 l’associazione __________ ha chiesto al
Comune di __________ il pagamento di fr. 290’233.75 a titolo di contributi per
il previsto ampliamento (cfr. doc. O);
che il Comune non ha
tuttavia ritenuto di dar seguito alla richiesta di pagamento;
che a far tempo dal 1°
gennaio 1984 l’Ente Ospedaliero Cantonale con sede in Bellinzona, ente avente
personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 Losp.), ha assunto gli
attivi e i passivi dell’__________ (art. 6 Losp. e art. 1 DL concernente le assunzioni
di ospedali da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale);
che con petizione 24 marzo
1994 l’Ente Ospedaliero Cantonale ha chiesto la condanna del Comune di
__________ al pagamento dei contributi di costruzione, a suo tempo dovuti
all’associazione, pari ad una somma complessiva di fr. 290’233.75 oltre
interessi al 6% dal 1° luglio 1981;
che con risposta di causa
3 gennaio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando in via
preliminare l’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del giudice
adito, ritenendo in sostanza che la vertenza presentava un carattere pubblicistico,
per cui sfuggiva alla giurisdizione civile;
che, come richiesto dal
convenuto, l’udienza preliminare del 24 maggio 1995 è stata limitata all’esame
del presupposto processuale della giurisdizione del giudice;
che in quella sede le
parti si sono riconfermate nelle loro opposte tesi;
che con decreto 10 agosto
1995 il Pretore ha respinto l’ecce-zione, ritenendo dato il presupposto
processuale della giurisdizione civile;
che egli, pur rilevando
che di principio nell’effettuare la distinzione fra rapporto di diritto
pubblico e rapporto di diritto privato la prassi non faceva riferimento ad un
unico metodo discriminante, ma ad un insieme di teorie, nel caso concreto non
ha tuttavia ritenuto di utilizzare questo criterio, ma si è limitato a
dichiararsi competente in quanto in precedenza i giudici amministrativi, che si
erano pronunciati sul contenzioso tra l’associazione ed il Comune, erano giunti
alla conclusione che la questione era retta dal diritto privato;
che, sempre a suo parere,
la decisione dei tribunali amministrativi non era più sindacabile dal giudice
civile;
che inoltre il fatto che
ora i rapporti fra l’Ente Ospedaliero Cantonale, che era un ente di diritto
pubblico, e i Comuni, che erano pure enti di diritto pubblico, e il fatto che
l’Ente svolgesse funzioni nell’interesse pubblico, nulla cambiavano al
carattere di diritto privato del credito acquisito dall’Ente Ospedaliero
Cantonale nei confronti del Comune di __________e mediante assunzione di attivi
e passivi dell’associazione __________;
che, di conseguenza, quel
credito era e rimaneva di diritto privato, alla stregua di un credito che
avrebbe potuto vantare nei confronti di un Comune un soggetto giuridico di
diritto privato, poi assorbito da un ente di diritto pubblico;
che con appello 11 settembre
1995 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’eccezione di carenza di giurisdizione e conseguentemente di
respingere in ordine la petizione, siccome irricevibile; il tutto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che l’appellante sostiene
nuovamente che la presente vertenza, promossa da un ente pubblico nei confronti
di un altro ente pubblico, sia chiaramente di natura pubblicistica;
che le teorie, cui il
Pretore aveva fatto riferimento -senza per altro applicarle- portavano alla
medesima conclusione;
che era inoltre errato che
il giudice civile non potesse più riesaminare in modo indipendente le decisioni
dell’autorità amministrativa;
che, in ogni caso, la
presente vertenza, avente per oggetto un’azione creditoria, era sicuramente
diversa da quella esaminata in precedenza dai giudici amministrativi, che
avevano correttamente stabilito che la contestazione delle delibere assembleari
costituiva una lite di carattere civilistico;
che delle osservazioni 12
ottobre 1995 dell’attore con cui si postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
che con decisione 15
novembre 1995 il Pretore ha concesso al gravame l’effetto sospensivo (art. 96
cpv. 3 CPC);
considerando
in diritto: che l’appellante ha
pacificamente ammesso (appello p. 5) che la vertenza precedentemente esaminata
dai giudici amministrativi, avente per oggetto la contestazione di una
decisione assembleare dell’associazione __________ da parte del Comune, era di
natura civilistica, in quanto si basava sull’art. 75 CC;
che la presente
fattispecie trae per contro origine dal fatto che un membro della medesima
associazione non ha pagato i contributi sociali;
che il diritto
dell’associazione a percepire tali contributi è previsto dalla legge all’art.
71 CC nonché dall’art. 3 dello Statuto;
che la dottrina ha già
avuto modo di precisare che, nel caso in cui un membro non ottemperi ai suoi
obblighi di pagamento, l’associazione può ottenere il dovuto applicando gli
art. 97 e segg. CO rispettivamente gli art. 103 e segg. CO (Riemer, Commentario bernese, N. 40 ad
art. 71 CC);
che di conseguenza la
presente causa creditoria, che assume i connotati di un’azione di natura
contrattuale o eventualmente extracontrattuale, è sicuramente di carattere
civilistico;
che il fatto che ora una
terza persona, diversa dall’associazione, faccia valere in giudizio tale
pretesa (a suo nome e per suo conto) non toglie che ci si trovi sempre e
comunque di fronte a una contesa in merito al pagamento dei contributi dovuti
ad un’associazione;
che, in altre parole, la
circostanza per cui tale pretesa è stata ceduta ad un terzo, sia esso semplice
cessionario oppure successore in diritto dell’associazione, attiene unicamente
alla titolarità della pretesa stessa, ovvero alla persona del creditore e
quindi alla sua legittimazione attiva, ma non può certo modificare il carattere
civilistico della pretesa;
che, infatti, nell’ipotesi
più favorevole al convenuto, se si volesse cioè considerare l’assunzione
dell’associazione da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale come una semplice
cessione e non -come dovrebbe invece essere- una successione a titolo
universale (cfr. Ottaviani, Le parti
nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 42; Riemer, op. cit., N. 93, 97 e segg. e 101 ad art. 76-79 CC),
anche in tale evenienza non vi potrebbe essere un cambiamento della
giurisdizione, tale effetto non rientrando tra quelli -principali o accessori-
che un atto di cessione può provocare (Gauch/Schluep/Jäggi,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. ed., Zurigo 1983, N.
2203 e segg.);
che una discussione in
merito alla competenza giurisdizionale potrebbe eventualmente porsi in merito
alle pretese di competenza dell’Ente Ospedaliero Cantonale, sorte dopo la sua
costituzione -ciò che non è il caso nella presente fattispecie- nella misura in
cui derivano originariamente da un ente di diritto pubblico;
che l’appello deve
pertanto essere respinto e il giudizio di prime cure confermato;
che la tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 11
settembre 1995 del Comune di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 400.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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