AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.236
Data decisione, Autorità: 05.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.95.00236
Lugano 5 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. 12'079 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 dicembre 1992 da
rappr. dall’avv. __________
contro
tutti rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti, in via principale in solido e in via subordinata in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di fr. 197’083.82 oltre interessi (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 luglio 1995 ha accolto limitatamente a fr. 179’436.82 più interessi, somma da rifondersi con il vincolo della solidarietà;
appellanti i convenuti con atto di appello 11 settembre 1995 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre l’attore con osservazioni 23 settembre 1997 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1988 __________, __________ e , comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno dei due stabili denominati “ ” di cui alla part. n. __________ RFD di __________, incaricarono l’arch. __________ di fornire tutte le prestazioni di sua competenza per la riattazione degli immobili in questione.
Nel contratto per le prestazioni dell’architetto, sottoscritto dalle parti (doc. A), è stato tra l’altro previsto che l’onorario definitivo a favore del professionista -da ripartirsi, a dipendenza delle prestazioni svolte, tra l’architetto medesimo (per il 69%) ed il tecnico edile __________, quale suo collaboratore esterno (per il 31%)- andava calcolato in base al costo di cui alla liquidazione finale, secondo la categoria di opere IV, con un supplemento per trasformazioni del 30% e con uno sconto del 5%, ritenuto inoltre che per quanto non previsto nel contratto faceva senz’altro stato il regolamento SIA 102; a quel momento l’onorario è stato stimato, tenendo conto di un costo determinante dell’opera di circa fr. 1’500’000.-, in circa fr. 263’000.-, con la precisazione che la modifica dei costi avrebbe comportato un adattamento delle percentuali di calcolo.
B. L’architetto si diede ben presto da fare: dopo aver ottenuto la sostanziale approvazione di un progetto preliminare per la riattazione (doc. C), il 15 dicembre 1988 provvide ad allestire una prima domanda di costruzione (doc. 12), seguita il 3 aprile 1989 da una variante, progetti che, a seguito delle critiche mosse dal Municipio e dai vicini, vennero tuttavia ritirati (doc. 17); il 20 luglio 1989, modificati i piani, egli inoltrò una nuova domanda di costruzione - variante (doc. UU), che il 18 dicembre 1989 (doc. 24) rispettivamente il 9 gennaio 1990 (doc. 25) ottenne il relativo benestare cantonale e comunale; il 22 agosto 1990, a seguito di un ricorso, la licenza edilizia comunale venne tuttavia annullata dal Consiglio di Stato (doc. O); con sentenza 7 novembre 1990 il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito detto : TRAM) ha a sua volta annullato la decisione del Consiglio di Stato, confermando la validità della licenza edilizia, che veniva però condizionata a determinate modifiche del progetto, soggette a semplice notifica (doc. Q). Nel frattempo l’architetto provvide pure ad allestire la documentazione necessaria per l’ottenimento del finanziamento bancario, comprensiva della stima aggiornata dei costi di costruzione (doc. T-BB).
Il rifiuto da parte dei committenti di retribuire le prestazioni sino a quel momento svolte dall’architetto ha indotto quest’ultimo a inoltrare la causa che qui ci occupa.
C. Con petizione 9 dicembre 1992 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________, __________ e __________ al pagamento di fr. 197’083.82 oltre interessi, in via principale in solido e in via subordinata in ragione di 1/3 ciascuno.
L’attore chiede in sostanza che gli vengano retribuite le prestazioni da lui effettuate sino ad allora ed in particolare: fr. 181’061.- per le prestazioni di base (pari al 47% dell’importo fatturabile, calcolato su un valore dell’opera di fr. 2’716’000.- e tenendo conto di un tasso percentuale medio p = 11.485% nonché dell’aumento per trasformazione e dello sconto), fr. 8’475.- per l’interruzione del mandato (10% sul 22% di prestazioni non eseguite), fr. 5’690.- per le prestazioni supplementari, dovute secondo la tariffa a tempo, nonché fr. 1’857.82 per prestazioni dei terzi e per le spese vive.
D. I convenuti ritengono per contro di non dover nulla all’attore.
A loro dire, l’architetto si sarebbe reso responsabile di tutta una serie di gravi violazioni contrattuali che escludevano una sua eventuale retribuzione: egli avrebbe innanzitutto provocato un esorbitante aumento dei costi da fr. 1’800’000.- a fr. 4’112’000.-; avrebbe insistito nell’elaborare un progetto in palese contrasto con le norme edilizie, il che ha causato numerose e fondate opposizioni contro le varie domande di costruzione ed ha comportato la necessità -anche dopo la sentenza del TRAM- di rielaborare il progetto, con importanti costi e ritardi nella ristrutturazione; controparte non avrebbe inoltre assolutamente provato di aver svolto le prestazioni ed i supplementi che ha fatturato e ancora che la fattura esposta corrispondesse a quanto eseguito. In definitiva, viste le prestazioni realmente effettuate, che al massimo corrispondevano al 23% del totale, l’importo eventualmente dovuto all’attore, da calcolarsi comunque in base al costo inizialmente previsto, ammonterebbe tutt’al più a fr. 60’490.-, somma tuttavia che si riduceva a zero, tenendo conto delle spese per l’allestimento del nuovo progetto (fr. 43’367.-) e delle gravi negligenze a lui imputabili; contestata era infine l’esistenza di una responsabilità solidale a carico dei convenuti.
E. Con sentenza 3 luglio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 179’436.82 oltre interessi, caricando loro la tassa di giustizia e le spese in ragione di 9/10 nonché l’indennità per ripetibili di fr. 12’600.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che all’attore potesse essere rimproverata una qualsiasi negligenza nell’esecuzione delle sue prestazioni. Preso atto che l’architetto aveva effettivamente svolto il 47% delle prestazioni di cui al contratto, che il supplemento del 30% per trasformazioni e quello del 10% per interruzione dell’incarico -ma anche lo sconto del 5%- erano effettivamente dovuti, che tuttavia il costo determinante per la calcolazione dell’onorario, il quale in base all’art. 8.5 del regolamento SIA 102 corrispondeva all’ultima stima dei costi presentata dall’architetto, non poteva comprendere gli eventuali imprevisti per cui andava ridotto a fr. 2’516’000.-, ha in definitiva quantificato in fr. 167’728.- la retribuzione a favore dell’attore per le prestazioni di base e in fr. 7’851.- il supplemento per l’interruzione del contratto; quanto all’onorario per le prestazioni supplementari, egli ha riconosciuto unicamente la somma di fr. 2’000.-, rilevando come l’attore non avesse provato, se non parzialmente, in che cosa consistessero i suoi interventi; le spese e le fatturazioni dei terzi in complessivi fr. 1’857.82, ritenute verosimili, sono per contro state integralmente ammesse. Il giudice di prime cure ha infine accertato la responsabilità solidale dei convenuti, ritenendo che essi nella circostanza avessero costituito una società semplice.
F. Con appello 11 settembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione fosse integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Gli appellanti ripropongono innanzitutto la tesi secondo cui controparte si sarebbe resa responsabile di tutta una serie di gravi violazioni contrattuali, tali da escludere la sua retribuzione. Se ciò non bastasse, essi osservano inoltre come l’attore, rinunciando all’allestimento della prova peritale, non abbia assolutamente provato di aver realmente effettuato le prestazioni per cui pretende di essere remunerato, né d’altra parte che le stesse fossero conformi alle regole dell’arte o ancora che la fattura presentata corrispondesse effettivamente a tali prestazioni. Esclusa era infine -sempre a loro dire- una loro responsabilità solidale.
G. Delle osservazioni 23 settembre 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Alcune prestazioni, come l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre 1996 in re C./M.P. SA).
Nel caso di specie, risulta chiaramente dal contratto (doc. A) che l’attività dell’architetto non era limitata all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, ma aveva per oggetto tutte le prestazioni fatturabili (100%): il fatto che l’attore in pratica si dovesse occupare unicamente della prima parte (69%), mentre della rimanenza (31%) si sarebbe occupato il tecnico edile __________ “sotto sua responsabilità”, non toglie che partner contrattuale dei convenuti fosse sempre e comunque il solo attore, tanto è vero che nel contratto il tecnico edile veniva semplicemente indicato come semplice “collaboratore esterno” dell’architetto e quindi quale suo ausiliario (art. 101 CO); ne discende che la ripartizione dei lavori tra l’architetto ed il tecnico non crea in concreto due contratti separati con i convenuti, ma ha unicamente valenza nei rapporti interni tra i due specialisti.
In tali circostanze è evidente che alla fattispecie risultano applicabili le norme relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO), tanto più che era stato previsto che l’attività dell’attore si sarebbe estesa in buona parte anche nella fase esecutiva (con la sola esclusione della direzione lavori e della fase finale, ovvero l’allestimento della liquidazione, della documentazione finale nonché la direzione dei lavori di garanzia).
La censura è infondata.
2.1 È indiscutibile che l’attore che pretende di essere retribuito debba provare in causa di aver effettivamente e correttamente svolto le prestazioni da lui fatturate (art. 8 CC).
Evidentemente, nell’ambito del processo tale prova può essere fornita facendo capo a tutti i mezzi di prova previsti dal codice di rito e le prove offerte vengono poi valutate dal giudice ai sensi dell’art. 90 CPC. Trattandosi di questione con aspetti tecnici legati alle regole di una determinata arte, vi è in pratica la comprensibile propensione a privilegiare la perizia quale mezzo di prova decisivo, ed in effetti in parecchie occasioni una parte è risultata soccombente in conseguenza del mancato allestimento di un referto peritale. Non si deve però fraintendere la portata di tale constatazione: in quei casi la soccombenza della parte gravata dall’onere della prova non è stata determinata dalla sola mancanza di una perizia, ma dal fatto che a tale mancanza non ha supplito nessun altro elemento probatorio, così che le affermazioni della parte sono in definitiva rimaste allo stadio di puro parlato.
Non vi è tuttavia per legge alcuna presunzione della preminenza della perizia rispetto agli altri mezzi di prova ammessi dalla procedura (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994, pag. 161). E’ infatti pensabile, anche in una materia tecnica, che nonostante l’assenza di una perizia giudiziaria il giudice riesca comunque a fondare il proprio convincimento su prove documentali, su deposizioni testimoniali, oppure ancora su ammissioni delle parti o sul loro comportamento preprocessuale e processuale valutato secondo i canoni della buona fede (IICCA 26 aprile 1996 in re P.S. e Co./H.).
2.2 Nel caso in esame, senza che si possa comunque pienamente condividere la valutazione delle prove effettuata dal giudice di prime cure -circostanza di cui verrà data ragione nei successivi considerandi- ben si può ritenere che, tutto sommato, l’allestimento di una perizia giudiziaria non fosse indispensabile: le questioni litigiose hanno potuto in effetti essere risolte in base alle risultanze delle altre prove assunte.
Il rilievo è infondato.
3.1 Con sentenza 7 novembre 1990 (doc. Q), regolarmente cresciuta in giudicato, il TRAM ha ritenuto che il progetto allestito dall’attore fosse sostanzialmente rispettoso della legislazione edilizia ed ha di conseguenza confermato la validità della licenza comunale; dagli atti di causa è inoltre risultato che le due condizioni inserite a quel momento dal TRAM -l’eliminazione di un lucernario nella casa “B” e l’eliminazione del corpo scale esterno nella casa “A” (quest’ultima relativamente importante, tanto è vero che comportava una compressione generale delle superfici, la parziale riorganizzazione degli spazi interni, la riduzione ad 1.5 locali degli appartamenti di 2.5 locali al II ed al III piano, come pure l’eliminazione dell’impianto lift, cfr. doc. S)- sono state regolarmente ossequiate, con l’allestimento da parte dell’attore dei relativi piani (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 13 e teste __________), con il che il progetto era senz’altro pronto per la fase esecutiva vera e propria. Se ciò non bastasse, la sostanziale bontà del progetto è stata inoltre riconosciuta dai membri della Commissione comunale del Centro storico (teste __________).
Ne discende che non si può oggettivamente muovere alcun appunto al progetto allestito.
3.2 Quanto al rimprovero mosso all’attore di aver presentato un progetto al limite della legalità, il che avrebbe provocato numerose opposizioni e un iter di approvazione alquanto travagliato, va rilevato che gli appellanti erano stati informati, ed erano d’accordo, che l’architetto avesse ad elaborare un progetto tendente al maggior sfruttamento delle possibilità edificatorie (interrogatorio formale dell’attore ad 6, teste __________); essi d’altro canto erano perfettamente consci del fatto che gli interventi di ristrutturazione avrebbero potuto essere problematici (interrogatorio formale dell’attore ad 6, teste __________), lo specialista dovendosi muovere all’interno della zona di conservazione C del nucleo storico di Locarno, per la quale erano state allestite norme pianificatorie tutt’altro che chiare ed univoche (testi __________ e __________): l’architetto -e di ciò i convenuti gli davano per altro atto, seppur in altra sede (doc. P p. 7 e 8)- si era comunque premurato di allestire e di far approvare dal Municipio una domanda di costruzione preliminare (doc. C), aveva costantemente tenuto contatti con l’esecutivo comunale e con la Commissione per il Centro storico e, nel limite del possibile, aveva fatto in modo di evitare qualsiasi contrasto con i vicini, tanto è vero che proprio per questo motivo venne deciso il ritiro del primo progetto e della relativa variante (teste __________).
Nulla può pertanto essere rimproverato all’architetto per le difficoltà avute nel far approvare il progetto.
3.3 In merito ai ritardi conseguenti al menzionato iter d’approvazione ed agli aumenti di costo che si sono man mano prodotti, si osserva quanto segue.
3.3.1 La questione circa l’esistenza di eventuali ritardi è stata abbandonata dai convenuti in sede conclusionale, di modo che la stessa, riproposta con l’appello, è irricevibile.
Viste la complessità del progetto (sottolineata tra l’altro dal teste __________), le varie possibilità d’interpretazione delle norme pianificatorie (testi __________ e __________), nonché la pertinacia di alcuni opponenti, i tempi per la sua approvazione sono in ogni caso risultati relativamente contenuti e comunque si situano nella media per casi analoghi: non trattandosi tuttavia di circostanze imputabili all’attore, non vi può essere alcuna responsabilità a carico di quest’ultimo.
3.3.2 Quanto al lievitamento dei costi, si osserva che il contratto, pur indicando che la retribuzione dell’architetto (fr. 263’000.-) a quel momento -quando cioè non vi era nemmeno un progetto di massima (cfr. interrogatorio formale dell’attore, ad 1)- veniva stimata in base ad un costo totale di ca. fr. 1’800’000.-, di cui solo ca. fr. 1’500’000.- determinanti per la fissazione dell’onorario, precisava espressamente che la stessa era solo approssimativa e che gli eventuali aumenti di costo avrebbero comportato una modifica delle percentuali applicabili per il calcolo: era perciò chiaro per le parti che sarebbero stati possibili degli aumenti di costo.
Gli appellanti erano comunque ben coscienti che i costi sarebbero stati più alti, circostanza di cui essi sono stati costantemente informati: in effetti nel dicembre 1988 essi hanno sottoscritto una prima domanda di costruzione indicante un costo complessivo di fr. 2’130’000.- (doc. 12), nel luglio 1989 un’altra domanda di costruzione - variante con un costo di fr. 2’123’800.- (doc. UU); verso metà ottobre 1989 è stato comunicato loro che la stima di massima dei costi (esclusi gli onorari) -ritenuto in particolare l’aumento “come stabilito” del costo al mq da fr. 450.- a fr. 600.-- ammontava a fr. 2’560’000.- (doc. 22), per poi passare, alla fine di quel mese, a fr. 2’400’000.- (esclusi gli onorari ed i costi secondari, doc. V); nel gennaio 1990 i costi primari sono ulteriormente lievitati a fr. 2’421’000.- (doc. AA) e infine, su esplicita richiesta del convenuto __________ (cfr. interrogatorio formale dell’attore, ad 1), a fr. 2’878’000.- (doc. BB). Ebbene, nonostante questi continui aumenti, agli atti non vi è un documento attestante che i convenuti abbiano avuto qualcosa da obiettare; anzi, nemmeno nello scritto con cui nel giugno 1991 hanno contestato la nota d’onorario (doc. HH) si evince che essi abbiano avuto qualcosa da ridire in proposito: ciò posto, non è arbitrario ritenere che essi fossero perfettamente d’accordo con gli importi esposti, di modo che la contestazione della circostanza in questa sede appare francamente fuori luogo.
4.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore avesse sufficientemente provato di aver eseguito il 47% delle prestazioni fatturabili: egli, dopo aver preso atto che i convenuti avevano ammesso di dover quanto meno corrispondere all’architetto le percentuali fino alla fase della licenza di costruzione (23%), ha in effetti appurato che i piani esecutivi provvisori erano stati allestiti, giungendo così alla conclusione che tutte le prestazioni previste di regola fino a quel momento -per l’appunto il 47%- erano pure state eseguite.
Il giudizio di prime cure non può essere seguito: il fatto che l’architetto abbia effettuato una prestazione successiva non comporta automaticamente che egli abbia eseguito anche quella prevista ad un punto precedente, l’ordine in cui le stesse vengono illustrate nella norma SIA 102 non essendo imperativo, né obbligatorio, ma corrispondendo unicamente all’iter cronologico che viene di regola seguito (art. 3.1), fermo restando la possibilità per le parti di anticipare determinate prestazioni e/o di ritardarne altre.
4.1.1 È incontestabile che le prestazioni fino alla fase della licenza di costruzione (segnatamente, nella fase del progetto di massima: l’analisi del problema (1%), lo studio delle soluzioni possibili (4.5%), il progetto di massima e la stima sommaria dei costi (3.5%); mentre nella fase del progetto definitivo: l’allestimento per l’appunto del progetto definitivo con la stima dei costi (12.5%) e la procedura per la licenza di costruzione (1.5%)) e con esse la percentuale di retribuzione complessivamente del 23% debbano essere riconosciute all’attore: l’effettuazione di queste prestazioni è stata in effetti pacificamente ammessa dai convenuti -e a torto gli appellanti censurano in questa sede tale assunto- sia in fase preprocessuale (doc. HH), sia nel corso di causa (risposta p. 18, 22 e 25); l’istruttoria ha in ogni caso ampiamente provato l’esecuzione delle prestazioni in discussione, compreso, in particolare, lo studio storico (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 2, mentre il teste __________ non ha escluso la circostanza, limitandosi per contro a riferire che “a mia conoscenza, non venne fatta un’analisi storica”).
4.1.2 Per la posizione “studi di dettaglio” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione pari al 5% del totale fatturabile: la prestazione di base per tale posizione comprende la determinazione del livello qualitativo dell’esecuzione in accordo con il committente, l’allestimento degli studi di dettaglio della soluzione tecnica e architettonica con scelta dei materiali e del loro uso, l’integrazione delle proposte degli specialisti, consulenti ed imprenditori, tenendo conto delle esigenze di qualità e di economicità dei mezzi impiegati, nonché l’allestimento degli schizzi in scala appropriata quali base per il computo metrico e per la stima dei prezzi unitari (art. 4.2.4. SIA 102).
Nel caso di specie, a parte l’allestimento di un piano di dettaglio relativo alle canalizzazioni ed un altro avente per oggetto il locale cisterna (cfr. doc. UU), agli atti non vi è nulla: nessun riferimento ai materiali usati, alle scelte dei committenti; nulla in merito ad eventuali contatti con altri specialisti, fornitori, imprenditori o ad eventuali loro proposte; nulla infine per quanto riguardava gli schizzi che dovrebbero stare alla base del computo metrico e della stima dei prezzi.
In tali circostanze, per le prestazioni effettuate in questa fase, appare a questa Camera equo riconoscere una percentuale pari allo 0.5%.
4.1.3 Per la posizione “preventivo” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione pari al 7% del totale fatturabile: la prestazione di base per tale posizione comprende l’elaborazione del preventivo dei costi con descrizione dettagliata dei lavori e delle forniture previsti, con la precisazione dei materiali scelti, con le quantità e i prezzi stimati, l’integrazione dei preventivi allestiti dagli specialisti, la consultazione degli imprenditori e dei fornitori, l’aggiornamento del piano generale delle scadenze di costruzione dell’opera (art. 4.2.5 SIA 102).
L’attore ha allegato agli atti un calcolo datato 17 gennaio 1990, denominato “stima di massima dei costi di ristrutturazione (preventivo reale dei costi di costruzione)” (doc. Z e AA): lo stesso non risulta invero particolarmente dettagliato, limitandosi ad esporre il costo per categoria d’intervento (ad es. demolizioni, capomastro, elettricista,....), senza per altro indicare alcun margine d’approssimazione; dallo stesso non risultano invero i materiali scelti, le quantità ed i prezzi stimati; non vi è alcun riferimento ad eventuali preventivi allestititi da altri specialisti, a consultazioni con imprenditori o fornitori.
Ciò premesso, atteso inoltre che l’allestimento degli studi di dettaglio, qui eseguiti solo in parte, costituisce un elemento di base per un valido preventivo e che in ogni caso il documento presentato ai committenti, pur consentendo loro di eventualmente farsi un’idea del costo effettivo dell’opera e di chiedere l’ottenimento dei crediti di costruzione, non è sicuramente tale da costituire -come invece dovrebbe- la base per il controllo finanziario durante l’esecuzione dell’opera, è chiaro che la prestazione “preventivo” risulta in realtà adempiuta in modo estremamente ridotto: questa Camera ritiene pertanto di poter riconoscere a questo titolo unicamente una percentuale dell’1%.
4.1.4 Per la posizione “piani esecutivi provvisori” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione pari al 12% del totale fatturabile: la prestazione di base per tale posizione comprende la verifica delle scelte, con le relative modifiche, dei materiali e dei sistemi costruttivi con specialisti, imprenditori e fornitori, l’integrazione delle proposte degli specialisti, l’elaborazione di una descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi, l’elaborazione in scala appropriata di piani esecutivi e dei dettagli, la direzione del coordinamento dei piani degli impianti (art. 4.3.1 SIA 102).
L’interrogatorio formale dell’attore (ad 13) ha permesso di accertare che quest’ultimo ha allestito i piani esecutivi provvisori; le rimanenti prestazioni appena elencate non risultano per contro effettuate. In tali circostanze, atteso inoltre che la posizione “piani esecutivi provvisori” implicava di poter disporre preventivamente degli studi di dettaglio e del preventivo dei costi -dei quali è stata provata solo in parte l’effettuazione- la stessa risulta anche in questo caso adempiuta solo in misura limitata: a giudizio di questa Camera, in tali circostanze si giustifica di riconoscere all’architetto una percentuale retributiva pari al 3%.
Ne discende che, complessivamente, all’attore può essere riconosciuta una retribuzione pari al 27.5%.
4.2 Gli appellanti, pur contestando che controparte abbia provato di aver fatturato le proprie prestazioni in modo corretto, non hanno speso una parola in merito al coefficiente p, che il primo giudice ha confermato nella misura indicata dall’attore (11.485%), né sulla circostanza -pure appurata dal Pretore- secondo cui le percentuali di cui sopra dovessero essere calcolate in funzione dell’ultima stima dei costi approntata dall’architetto e non piuttosto, come invece previsto nel contratto, sull’importo della liquidazione finale: già per questo motivo, l’assunto pretorile merita di essere confermato, conferma che in ogni caso va ribadita anche nel merito, atteso con particolare riferimento a quest’ultima problematica che l’art. 8.5 SIA 102 -come correttamente puntualizzato dal giudice di prime cure- prevede espressamente nel caso in cui il progetto non viene realizzato che l’onorario per le prestazioni assolte sia effettivamente calcolato in base all’ultima stima dei costi; quanto stabilito nel contratto, cioè che l’onorario doveva essere calcolato in funzione del costo di cui alla liquidazione finale valeva evidentemente solo nel caso in cui l’opera fosse stata effettivamente realizzata.
Non avendo gli appellanti per il resto contestato l’importo determinante per la fissazione dell’onorario, che il Pretore, correggendo parzialmente l’ultima stima dei costi (doc. AA), ha indicato in fr. 2’516’000.-, quest’ultimo importo può senz’altro essere confermato.
4.3 Gli appellanti contestano anche in questa sede di dover alla controparte il supplemento del 30% previsto a contratto per il fatto che la trasformazione avveniva nella zona di risanamento conservativo C del nucleo storico, il che -a loro dire- avrebbe di conseguenza imposto una maggior cura e una maggior mole di lavoro da parte dell’architetto: essi ritengono che in realtà non vi sia stato alcun maggior impegno.
La censura è manifestamente infondata, l’istruttoria avendo chiaramente provato che l’attore si è impegnato in misura ben superiore rispetto a quanto una normale riattazione avrebbe necessitato: ne sono la prova l’allestimento di una domanda di costruzione preliminare, i continui contatti con il Municipio e con la Commissione del Centro storico, al fine di poter allestire una progetto ossequioso delle normative vigenti, e ancora con i vicini, conclusi per altro con l’esito sostanzialmente favorevole di cui si è detto più sopra; le difficoltà in cui l’attore si è mosso sono state altresì provate dal fatto che le norme vigenti erano talora vaghe e lasciavano perciò adito a diverse interpretazioni (testi __________ e __________), ciò che -combinato con l’insistenza di alcuni opponenti- ha in ultima analisi provocato il complicato iter di approvazione del progetto.
4.4 A giudizio degli appellanti, nemmeno il supplemento del 10% per la revoca del contratto a tempo indebito meritava di essere riconosciuto e ciò per le gravi negligenze imputabili all’attore.
Non potendosi -per i motivi ampiamente illustrati in precedenza- tuttavia rimproverare alcunché allo specialista, ne discende la reiezione della censura inerente l’aumento del 10% per la revoca del mandato, la parte appellante non avendo per il resto contestato la legittimità della richiesta e del suo ammontare, stabilito dal Pretore in fr. 7’851.-.
4.5 Dovendosi perciò ammettere che il costo determinante per la calcolazione dell’onorario dell’attore è quello accertato dal Pretore in fr. 2’516’000.- (cons. 4.2), che il coefficiente p vale 11.485% (cons. 4.2), che allo specialista possono essere retribuite le prestazioni di base in misura del 27.5% (cons. 4.1), che in ogni caso sono dovuti sia l’aumento del 30% per la trasformazione (cons. 4.3) sia lo sconto del 5% (pacificamente riconosciuto), l’onorario per le prestazioni di base a favore dell’attore si fissa complessivamente in fr. 98’138.90 (= 2’516’000 x 11.485 : 100 x 27.5 : 100 x 130 : 100 x 95 : 100).
Per la revoca del mandato, come accertato dal Pretore, è inoltre dovuta la somma di fr. 7’851.- (cons. 4.4).
5.1 Per le prestazioni supplementari il Pretore ha riconosciuto all’attore unicamente un importo ridotto: egli ha osservato che la parte attrice non aveva esibito il dettaglio o comunque le pezze giustificative necessarie affinché il giudice potesse pronunciarsi in proposito, per cui, preso atto che nemmeno risultava per quali prestazioni l’architetto intendesse farsi retribuire, se si escludono le osservazioni redatte a dipendenza dei ricorsi inoltrati, gli ha riconosciuto solo la somma di fr. 2’000.- a fronte di una richiesta di fr. 5’690.- (doc. MM).
È a torto che gli appellanti ritengono che in mancanza delle necessarie prove all’attore non potrebbe essere riconosciuta alcuna retribuzione per le opere supplementari: ora, il primo giudice ha accertato, a ragione, che l’attore aveva allestito le osservazioni ai ricorsi presentati dagli opponenti (doc. H e M); l’istruttoria ha altresì provato che l’architetto ha svolto anche altre prestazioni supplementari: ha in particolare allestito il calcolo della redditività degli immobili (doc. CC), preparato la documentazione necessaria per l’ottenimento dei crediti bancari (doc. T-BB) e coadiuvato il legale dei convenuti ad allestire il riscorso al TRAM (circostanza ammessa dagli stessi convenuti a p. 14 della risposta). Alla luce di quanto precede, la retribuzione di fr. 2’000.- appare ampiamente giustificata e può senz’altro essere confermata.
5.2 Il Pretore ha riconosciuto all’attore la rifusione delle spese di fr. 1’857.82, osservando come le stesse apparissero del tutto verosimili, non da ultimo in quanto fondate in larga misura (80% circa) su fatture emesse da terzi.
La censura degli appellanti, che ritengono non sufficientemente provate le varie posizioni esposte, merita in questo caso parziale accoglimento.
Nulla osta innanzitutto al riconoscimento delle spese per fotocopie ed eliografie complessivamente di fr. 353.32, fatturate per altro secondo contratto: lo stato dei lavori di progettazione rende infatti del tutto verosimili i quantitativi esposti, dei quali nemmeno si poteva ragionevolmente pretendere una prova troppo rigorosa. Quanto alle fatture dei terzi, può essere riconosciuta unicamente quella di fr. 183.50 allestita dalla ditta __________, per la quale agli atti vi è il relativo documento giustificativo (doc. PP); in assenza degli altri giustificativi, le rimanenti fatture, quella di fr. 609.65 (doc. NN) e quella di fr. 711.35 (doc. OO), di cui neppure è dato a sapere a cosa si riferiscano, non possono per contro essere ammesse.
All’attore spetta quindi, a titolo di spese, la somma di fr. 536.82.
In conclusione, il credito a favore dell’attore ammonta a fr. 108’526.72 (fr. 98’138.90 prestazioni di base, fr. 7’851.- aumento per revoca del mandato, fr. 2’000.- prestazioni supplementari e fr. 536.82 spese).
Rimane infine da accertare se, come ritenuto dal giudice di prime cure, i convenuti debbano rispondere in solido e non invece in misura di 1/3 ciascuno.
Atteso che alla fattispecie si applicano, come accennato, le norme relative al contratto di mandato, i convenuti rispondono per legge in solido (art. 403 cpv. 1 CO). Appare in ogni caso corretto l’assunto pretorile secondo cui i convenuti avrebbero nell’occasione dato vita a una società semplice (il che è la regola nel caso in cui più committenti incaricano un architetto, cfr. Gauch/Tercier, op. cit., N. 719), finalizzata all’effettuazione dei lavori di ristrutturazione negli immobili di cui essi sono comproprietari, ciò che pure porta ad ammettere l’esistenza di una responsabilità solidale (art. 544 cpv. 3 CO): è al proposito significativo che nei confronti della banca finanziatrice essi si sono per l’appunto impegnati con questo particolare vincolo (teste __________ e interrogatorio formale del convenuto __________, ad 5).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 settembre 1995 di __________, __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 luglio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza i signori __________ e __________ in __________ e __________ in __________ sono condannati in solido a versare all’arch. __________ in __________ l’importo complessivo di fr. 108’526.72 oltre interesse legale del 5% dal 1° dicembre 1991.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2’500.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 3/5 e per 2/5 sono poste a carico dell’appellato, al quale gli appellanti rifonderanno pure solidalmente fr. 800.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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