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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.238
Data decisione, Autorità: 04.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00238
Lugano 4 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.1130 (1528) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 27 agosto/4 settembre 1992 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di lavoro.
Ed ora sull’appello 13 settembre 1995 dell’attore nei confronti del decreto 1 settembre 1995 del Pretore che, in accoglimento della domanda della parte convenuta del 14 giugno 1993, lo obbliga a prestare una cauzione processuale di Fr. 7’000.- ai sensi dell’art. 153 CPC.
Viste le osservazioni all’appello di data 2 ottobre 1995.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che al di là delle inconcludenti affermazioni delle parti (una procedura riguardante pretese derivanti da contratto di lavoro ma superiori a Fr. 20’000.- non rientra evidentemente in quelle per mercedi e salari di cui agli art. 416 e seg. CPC e la cauzione processuale, a carico dell’attore, non può tenere conto del valore della pretesa riconvenzionale poiché il convenuto non é mai tenuto, anche qui evidentemente, a prestarla) l’appello, per altri motivi di quelli addotti, deve essere accolto ed il decreto del Pretore riformato nel senso di respingere la domanda di cauzione;
che infatti per l’art. 153 cpv. 1 litt. b) CPC l’attore può essere tenuto a prestare cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili quando é domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;
che il Pretore, dando per scontato il realizzarsi di queste condizioni, ha affermato il contrario della reale situazione giuridica internazionale;
che infatti la __________, Stato di domicilio dell’attore, ha aderito alla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1 marzo 1954 con effetto dall’8 ottobre 1991 in qualità di uno degli Stati successori dell’ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia per la quale la Convenzione era in vigore già dal 1962 (Patocchi & Geisinger, Code DIP annoté, pag. 626 e seg. in particolare pag. 633 per quanto riguarda lo stato delle ratificazioni al 1° marzo 1994);
che la Svizzera vi ha aderito nel 1957;
che tale Convenzione prevede al suo art. 17 che nessuna cauzione o deposito può essere imposto ai cittadini di uno Stato contraente aventi domicilio in uno di questi Stati per il fatto di non avere residenza nello Stato in cui procedono in giudizio;
che di conseguenza non sono date le condizioni di applicazione dell’art. 153 CPC e la domanda di cauzione della parte convenuta doveva essere respinta;
che esiste anche altra Convenzione dell’Aja, del 25 ottobre 1980, tendente a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia - ratificata dalla __________, sempre quale uno degli Stati successori della Jugoslavia, con effetto dal 1° ottobre 1988 ed anche ultimamente dalla Svizzera, con effetto dal 2 gennaio 1995 (Patocchi & Geisinger, op. cit., pag. 663 e seg. e 671) - che al suo art. 14 prevede uguale disposizione di quella contenuta nella Convenzione del 1954;
che la tassa e le spese di giustizia sono a carico della parte istante ed appellata che anche in appello ha insistito per l’ottenimento della cauzione, mentre non si assegnano ripetibili all’appellante le cui motivazioni non hanno avuto alcun peso per l’esito dell’appello;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello é accolto ai sensi dei considerandi e di
conseguenza il decreto 1 settembre 1995 del Pretore di
Lugano, sez. 3 viene così riformato:
dalla parte convenuta é respinta.
a carico della parte convenuta.
II. La tassa di giustizia della procedura d’appello in Fr. 130.-
le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), già anticipati
dall’appellante, sono a carico della controparte.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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