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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.240
Data decisione, Autorità: 12.12.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00240
Lugano 12 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.920 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 16 settembre 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’672.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 a titolo di canone di locazione e risarcimento danni;
E ora sul decreto 6 settembre 1995 con il quale il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli in conseguenza del fallimento della convenuta e della sua cancellazione dal registro di commercio;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 13 settembre 1995 chiede l’annullamento del decreto impugnato e che di conseguenza si dia luogo alla continuazione della causa;
Mentre __________ e __________, soci della convenuta, con osservazioni del 27 ottobre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore con la petizione in rassegna ha proceduto nei confronti della convenuta per un credito di fr. 24’672.-- oltre interessi derivante da un contratto di lavoro;
che la convenuta si è opposta alla petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 oltre interessi per canoni di locazione e risarcimento danni;
che il 2 febbraio 1995 è stato decretato il fallimento della società convenuta;
che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ed è poi stata chiusa con decreto 14 febbraio 1995;
che l’__________ è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale (n. __________, pag. __________) la radiazione della convenuta dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;
che di conseguenza con decreto 6 settembre 1995 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;
che con atto di appello del 13 settembre 1995 l’attore chiede l’annullamento del decreto impugnato e la reiscrizione della causa nei ruoli poiché la convenuta, nonostante il fallimento e la radiazione, continuerebbe ad esistere e ad avere la capacità processuale;
che inoltre, secondo l’appellante, stante la responsabilità dei soci per i debiti della società, una diversa soluzione sarebbe contraria al principio dell’economia processuale, dovendo in tal caso essere ripetuta la procedura svolta nei confronti dei soci o di parte di essi;
che con osservazioni del 27 ottobre 1995 __________ e __________, soci della convenuta, hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
che, come rettamente rileva l’appellante, per costante giurisprudenza del Tribunale federale la società in nome collettivo conserva la capacità di essere parte in un processo anche dopo la cancellazione dal Registro di commercio, anche se la stessa è stata determinata dal fallimento della società, e addirittura anche a liquidazione terminata, purché esistano ancora passivi o attivi da dividere tra i soci (DTF 81 II 361, 78 I 122, 59 II 423 e 424; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 12 e riferimenti);
che il processo in questione è stato avviato prima del fallimento della società;
che in conseguenza dell’azione giudiziaria vi possono ancora essere sia attivi che passivi da dividere;
che l’accertamento di questa possibilità giustifica il mantenimento dell’azione giudiziaria (DTF 59 II 424);
che l’appello deve pertanto essere accolto;
che le spese e le ripetibili della procedura di appello devono essere poste a carico dello Stato, non essendo la decisione impugnata stata provocata dalla resistenza della convenuta, che non può perciò essere ritenuta soccombente, nemmeno a fronte delle osservazioni all’appello irritualmente proposte da soggetto giuridico che non può con lei essere identificato;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 settembre 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 6 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è annullato.
II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 600.--, già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato, che rifonderà all’attore fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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