AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.242
Data decisione, Autorità: 09.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00242
Lugano 9 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. CL.95.00043 (13/V/1994) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con istanza 8 aprile 1994 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la constatazione dell’inesistenza di un debito di fr. 12’810.- oltre accessori e di conseguenza la conferma in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e sulle quali il Pretore con sentenza 6 settembre 1995 si è così pronunciato:
L’istanza è respinta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Non si prelevano tassa e spese di giustizia. Parte istante rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 300.- a titolo di indennità.
Appellante la parte istante con atto di appello 15 settembre 1995, cui è stato concesso effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre il convenuto con osservazioni 28 settembre 1995 ha chiesto in via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito il parziale accoglimento del gravame nel senso che il rigetto dell’opposizione al PE fosse limitato all’importo di fr. 12’810.- più interessi; il tutto protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. A far tempo dal 1° settembre 1991 __________ è entrato alle dipendenze della __________ in qualità di pilota istruttore con il grado di capitano.
Il contratto di lavoro 11 ottobre 1991, di durata indeterminata, prevedeva tra l’altro una remunerazione mensile lorda di fr. 6’185.- (poi aumentata a fr. 6’405.-) e un termine di disdetta di 2 mesi (cfr. doc. C, E inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5).
B. Con scritto 24 dicembre 1992 il datore di lavoro, adducendo la necessità di una ristrutturazione all’interno della società, significò al dipendente la disdetta ordinaria del rapporto contrattuale (doc. D inc. 208 RO).
C. In seguito al mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei salari di gennaio e febbraio 1993, __________ il 18 gennaio 1994 avviò nei suoi confronti una procedura esecutiva volta all’ottenimento di fr. 13’887.50 oltre interessi all’8% dal 14 gennaio 1994 (doc. A inc. 208 RO). Vista l’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________ dell’UE di Lugano, egli ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria, che il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 marzo 1994 ha concesso limitatamente a fr. 12’810.- oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 1993.
D. Con tempestiva istanza 8 aprile 1994 __________ ha chiesto la constatazione dell’inesistenza del debito e di conseguenza la conferma in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’istante afferma in particolare che a far tempo dal 15 gennaio 1993 il convenuto non si sarebbe più presentato sul posto di lavoro, perdendo così il diritto alla remunerazione fino allo scadere del termine di disdetta; il pagamento del salario per la prima metà del mese di gennaio era parimenti escluso, siccome compensato dai danni che il suo ingiustificato abbandono del posto di lavoro le aveva cagionato.
Nel corso dell’udienza del 27 giugno 1994 il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo che egli dopo il 15 gennaio 1993 -come al solito- era rimasto presso il suo domicilio a disposizione del datore di lavoro, il quale tuttavia non lo convocò più; nega infine di aver detto di voler smettere l’attività per quella data, le sue parole in tal senso essendo state chiaramente fraintese.
E. In replica e in duplica, nonché in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. Nelle conclusioni l’istante ha inoltre escluso che il convenuto potesse giustificare la sua assenza dal posto di lavoro, facendo valere un eventuale diritto a vacanze arretrate.
F. Con sentenza 6 settembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, caricando all’istante le ripetibili di fr. 300.-.
Il giudice di prime cure, preso atto che dagli atti di causa non risultava l’asserito abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del convenuto, né si era potuto dimostrare se questi avesse o meno diritto a vacanze arretrate, ha concluso che l’inadempienza da parte del lavoratore non era stata provata dal datore di lavoro, al quale incombeva l’onere della prova: ne discendeva, già per questo motivo, la reiezione dell’istanza. L’azione non meritava altresì accoglimento per il fatto che con la cessione a un’altra società dell’aereo __________, a suo tempo pilotato dal convenuto, era ormai impossibile che quest’ultimo potesse ancora svolgere la sua attività lavorativa, impossibilità che era senz’altro imputabile al datore di lavoro; ciò confermerebbe per altro la tesi del convenuto, secondo cui quest’ultimo sarebbe stato frainteso, allorché avrebbe detto che dopo il 15 gennaio 1993 non vi sarebbe stato più lavoro per lui.
G. Con appello 15 settembre 1995 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante osserva innanzitutto che dagli atti di causa risultava chiaramente che il convenuto dopo il 15 gennaio 1993 era rimasto a casa in quanto riteneva di avere delle vacanze arretrate e non per altri motivi, in particolare restando a disposizione del datore di lavoro presso il suo domicilio. Il convenuto, cui -a suo dire- incombeva l’onere della prova, non avrebbe tuttavia minimamente provato di aver avuto diritto a quelle vacanze e di non averne già goduto: di conseguenza egli risultava inadempiente, il fatto di non essersi presentato sul posto di lavoro non potendo essere giustificato in altro modo. Per il resto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non era vero che l’istante non sarebbe stata in grado di offrire del lavoro al convenuto a seguito della cessione a terzi del velivolo __________: il convenuto avrebbe infatti sempre potuto, se l’avesse voluto, pilotare quell’aereo presso i nuovi proprietari. Neppure risultava che il convenuto fosse stato frainteso in merito all’affermazione secondo cui egli non si sarebbe più ripresentato dopo metà gennaio, in quanto non c’era più lavoro per lui.
In via subordinata, rilevando come in ogni caso il Pretore, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE, sia andato ultra petita, chiede che quella parte del dispositivo venga annullata e conseguentemente riformata.
Con decreto 19 settembre 1995 il Presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto.
H. Delle osservazioni 28 settembre 1995 di parte convenuta con cui si postula in via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito il parziale accoglimento del gravame nel senso che il rigetto dell’opposizione al PE venga limitato all’importo di fr. 12’810.- più interessi, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
L’istruttoria di causa ha chiaramente ed inequivocabilmente provato che il convenuto dopo il 15 gennaio 1993 non si presentò più sul posto di lavoro, in quanto riteneva di avere ancora delle vacanze arretrate (teste __________ e doc. B, C, D); il fatto che egli sia stato eventualmente frainteso dal datore di lavoro è per contro rimasto allo stadio di puro parlato. È pertanto evidente, come del resto appurato anche dal giudice di prime cure, che l’esito della presente vertenza dipenderà esclusivamente dal fatto se il convenuto disponeva ancora di giorni liberi arretrati.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, l’onere della prova circa l’effettuazione o meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe effettivamente al datore di lavoro, che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329 CO; JAR 1990 p. 443; ZR 1983 N. 107 p. 266; IICCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA).
Ciò non significa ancora, evidentemente, che nella fattispecie l’istante sia tenuta a pagare a controparte l’intera somma di fr. 12’810.- vantata dal lavoratore, tanto più che da un lato lo stesso convenuto, non allestendo i conteggi mensili della sua attività -compito che pure gli competeva (teste __________ p. 2)- era stato all’origine delle difficoltà probatorie e che dall’altro in ogni caso appariva inverosimile che il 15 gennaio 1993, dopo poco meno di un anno e mezzo di lavoro, egli disponesse ancora di 6 settimane di vacanza, cioè fino allo scadere del termine di disdetta.
3.1 Quanto alle vacanze, il teste __________ ha innanzitutto riferito che dal 1° maggio 1992 al 15 gennaio 1993 il convenuto aveva già usufruito complessivamente di 22 giorni di vacanza (teste __________ e doc. B, C).
Per il periodo precedente, agli atti non vi sono per contro dati certi: il doc. A, dal quale si evince che il convenuto non avrebbe lavorato per la società per quasi 2 mesi e mezzo all’inizio del 1992, è infatti una semplice allegazione di parte, mentre la dichiarazione del signor __________, che pure sembrerebbe avallare questa tesi (cfr. doc. 1 inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5), è a sua volta stata relativizzata, in quanto lo stesso signor __________, sentito in sede testimoniale, ha dovuto ammettere di non essere oggettivamente in grado di accertare i giorni liberi e quelli di vacanza che il convenuto aveva goduto prima del maggio 1992 (doc. C e teste __________ p. 1).
In tali circostanze, sulla base del citato principio che regola l’onere della prova, si deve concludere che il dipendente da settembre 1991 al maggio 1992 non aveva goduto di vacanze.
3.2 Poiché il contratto, per quanto riguarda sempre le vacanze, rimandava al CO (art. 14.1, doc. C inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) e quest’ultimo all’art. 329a impone al datore di lavoro di accordare al lavoratore annualmente almeno 4 settimane di vacanza, nel caso di specie è chiaro che al convenuto dal 1° settembre 1991 al 15 gennaio 1993 spettavano al massimo 28 giorni di ferie.
Dedotti i 22 giorni da lui già effettuati in precedenza (teste __________), il 15 gennaio 1993 egli disponeva ancora di 6 giorni liberi, per cui, tenuto conto dei giorni festivi e di quelli ad essi equiparati, la sua assenza dal posto di lavoro era giustificata almeno fino a lunedì 25 gennaio 1993.
3.3 Dagli atti di causa non si è invece potuto stabilire se il dipendente avesse eventualmente diritto a giorni liberi in base all’art. 14.2 del contratto (doc. C inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5): in mancanza di una qualsiasi indicazione da parte del convenuto circa la loro esistenza ed il loro numero, gli stessi non possono pertanto essere riconosciuti in alcun modo.
3.4 Da quanto precede, si ha che il convenuto ha potuto giustificare la sua assenza dal posto di lavoro solo fino al 25 gennaio 1993, mentre per il periodo successivo, venendo meno il diritto a vacanze e a giorni liberi, la stessa era del tutto ingiustificata: a partire da quella data egli è quindi risultato inadempiente, ciò che comporta la perdita del diritto alla remunerazione.
L’istante è pertanto tenuta a versare a controparte il solo salario relativo ai primi 25 giorni del mese di gennaio: atteso che il convenuto aveva un salario mensile lordo di fr. 6’405.- l’indennità a cui egli avrà diritto, da calcolarsi al netto degli oneri sociali (IICCA 21 luglio 1993 in re B./B., dedotti quindi fr. 12.80 AD, fr. 323.45 AVS, fr. 90.30 INSAI e fr. 384.30 cassa pensione (in totale quindi fr. 810.85), cfr. doc. F inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5), ammonterà a fr. 4’661.80 (= (6’405 - 810.85) x 25 : 30). La differenza di fr. 8'148,20 rispetto alla decisione di rigetto d'opposizione è così disconosciuta in accoglimento parziale dell'istanza.
A ragione, l’appellante rileva in via subordinata che il giudice di prime cure, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE (quindi per l’intera somma posta in esecuzione di fr. 13’887.50 oltre interessi all’8% dal 14 gennaio 1994), sarebbe andato ultra petita, atteso che in via provvisoria la stessa era stata rigettata solo limitatamente a fr. 12’810.- oltre interessi e che controparte in nessuna occasione ne aveva chiesto il rigetto in via definitiva. Visto che anche l’appellato ha ammesso l’errore da parte del Pretore, nulla osta all’accoglimento della censura: la stessa comporta forzatamente l’annullamento della seconda parte del dispositivo N. 1, non essendo possibile una sua riforma nel senso voluto dall’appellato, di rigettare cioè in via definitiva l’opposizione per l’eventuale somma di cui fosse stata accertata l’esistenza: tale richiesta è infatti irricevibile, in quanto irritualmente formulata nella forma dell’allegato di osservazioni all’appello, invece che con un appello adesivo (IICCA 27 gennaio 1993 in re C./P. e M.).
Ne discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi, tale giudizio rendendo per altro priva d’oggetto la domanda di revoca dell’effetto sospensivo formulata dall’appellato in via preliminare.
Le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il debito di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione 21 marzo 1994 è disconosciuto nella misura di fr. 8'148.20 oltre interessi.
Non si prelevano tassa e spese di giustizia. Parte convenuta rifonderà all’istante l’importo di fr. 250.- per parti di ripetibili.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per la procedura di appello. L’appellato rifonderà all’appellante fr. 100.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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