AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.249
Data decisione, Autorità:
06.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00249
Lugano
6 dicembre 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. 147/94
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 2
settembre 1994 da
__________ (rappr. da __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con
cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
12’448.60 oltre interessi, somma ridotta nel corso del contraddittorio a fr.
11’948.60;
domanda
parzialmente avversata dal convenuto il quale l’ha riconosciuta limitatamente a
fr. 729.50 e in sede conclusionale per fr. 837.20, e che il Pretore con
sentenza 7 settembre 1995 ha accolto nella misura di fr. 6’200.35 oltre
accessori;
appellante
la parte convenuta che con atto di appello 18 settembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che l’istanza venga accolta limitatamente a
fr. 1’237.40 o in subordine a fr. 4’200.35; il tutto, con la protesta di spese
e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la parte istante con osservazioni 27 settembre 1995 postula la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Con
contratto 30 aprile 1994 __________ assunse __________ in qualità di cameriera
presso il Ristorante __________a __________, di cui egli era il titolare:
l’accordo prevedeva tra l’altro una retribuzione mensile lorda di fr. 2’550.-
(doc. A).
L’attività
della dipendente prese inizio il 14 giugno, ma ben presto, il 30 giugno, la
lavoratrice dovette interromperla a causa di un infortunio, che la rese inabile
al lavoro al 100% fino al 21 agosto (doc. B).
B. Lunedì
22 agosto, alla ripresa del lavoro, tra le parti vi fu un’animata discussione,
a seguito della quale la dipendente si allontanò dal posto di lavoro poco prima
della fine del turno pomeridiano. Ripresentatasi regolarmente per
l’effettuazione del turno serale, alla stessa non venne più concesso di
lavorare.
Il
successivo intervento da parte del sindacato non ha permesso di ricucire la
frattura prodottasi tra le parti (doc. C).
C. Con
istanza 2 settembre 1994 __________ ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 12’448.60 oltre interessi, ritenendo di essere stata
licenziata in tronco senza alcun valido motivo: la somma richiesta
corrispondeva ai salari fino al normale termine di disdetta, nonché a
un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a due mensilità, importi da
cui andavano dedotti gli acconti già percepiti.
D. Nel
corso dell’udienza di discussione il convenuto ha riconosciuto il buon fondamento
dell’istanza limitatamente alla somma di fr. 729.50.
Egli
contesta di aver licenziato in tronco la dipendente, la quale si sarebbe invece
resa responsabile di un abbandono ingiustificato del posto di lavoro: l’importo
da lui riconosciuto, che risultava dal conteggio di cui al doc. 6, teneva tra
l’altro conto di un’indennità a suo favore per l’abbandono del posto di lavoro
da parte dell’istante.
E. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande -se non
ritoccando leggermente gli importi chiesti (l’istante verso il basso a fr.
11’948.60) rispettivamente riconosciuti (il convenuto verso l’alto a fr.
837.20)- contestando nel contempo quelle di controparte.
F. Con
sentenza 7 settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha
condannato il convenuto al pagamento di fr. 6’200.35 oltre interessi,
compensate le ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che alla parte istante non poteva
essere rimproverato un abbandono ingiustificato del posto di lavoro per il
fatto di essersi assentata dall’esercizio pubblico poco prima della fine del
turno pomeridiano; d’altro canto, il fatto che la stessa non avesse svolto in
modo accettabile i lavori di pulizia nelle toilettes, che si fosse rifiutata di
rifarli come chiesto dal convenuto, che se ne fosse infine andata un po’ prima
del solito sbattendo le porte in presenza di clienti, non costituivano -a suo
dire- cause gravi giustificanti un suo licenziamento in tronco.
Dovendosi
così ammettere l’esistenza di una rescissione immediata del contratto senza
validi motivi, all’istante spettavano i salari fino al normale termine di
disdetta (fr. 7’004.35) e un’indennità per licenziamento ingiustificato fissata
in un salario mensile (fr. 2’000.-), importi da cui andavano infine dedotti gli
acconti di cui era stato comprovato il pagamento (fr. 2’804.-).
G. Con
appello 18 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso che l’istanza venisse accolta limitatamente a fr. 1’237.40 o in subordine
a fr. 4’200.35; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
L’appellante
ritiene nuovamente che nel caso di specie non vi sia stato alcun licenziamento
in tronco da parte sua, bensì un evidente abbandono del posto di lavoro senza
alcun valido motivo da parte dell’istante: la pretesa riconosciuta dal primo
giudice andava perciò decurtata degli stipendi successivi al 22 agosto 1994
(fr. 426.15 + 1’899.30) e dell’indennità per licenziamento ingiustificato (fr.
2’000.-), oltre che in conseguenza del riconoscimento a suo favore di
un’indennità per l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro imputabile
all’istante (fr. 637.50); in via subordinata, se anche si ammettesse
l’esistenza di un licenziamento in tronco ingiustificato, la pretesa andava
comunque ridotta di fr. 2’000.-, la colpa della dipendente nell’episodio non
consentendo di riconoscerle l’indennità per licenziamento ingiustificato.
H. Delle
osservazioni 27 settembre 1995 della parte istante, con cui si postula la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente,
ed a parziale correzione di quanto stabilito da questa Camera con sentenza
IICCA 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, va rilevato che effettivamente, come
riconosciuto nella fattispecie dal giudice di prime cure, nell’ambito della procedura
speciale per mercedi e salari -per il rinvio alla procedura accelerata (art.
418 CPC) e da questa a quella ordinaria (art. 399 CPC)- alle parti non è
esclusa la possibilità di presentare delle conclusioni scritte: tale facoltà
risulta tuttavia data solo in presenza di un valore di causa superiore ai fr.
8’000.-, un’analoga procedura non essendo per contro prevista nelle vertenze
inappellabili (CCC 22 luglio 1994 in re P./M.S.).
- Nel
merito, l’appellante ritiene innanzitutto che, contrariamente a quanto
stabilito dal primo giudice, l’istante si sia resa responsabile di un abbandono
ingiustificato del posto di lavoro, nella misura in cui la stessa a seguito
della discussione avvenuta con lui nel primo pomeriggio di lunedì 22 agosto
1994 si sarebbe allontanata dal lavoro poco prima della conclusione del suo
turno.
La
doglianza non merita accoglimento.
Il
comportamento censurato dal convenuto non è infatti assimilabile ad un
effettivo abbandono del posto di lavoro: a non averne dubbi, l’istante,
partendo dal ristorante verso le 14.20/14.25 quando il suo turno terminava di
regola alle 14.30 (teste __________ p.
15), non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e
definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; IICCA 15 marzo 1994 in re D./M.
& CO), ma se ne è solo allontanata poco prima della fine dell’orario di
lavoro in conseguenza di una discussione, ferma restando l’intenzione di
ritornare a lavorare non appena ristabilita (IICCA 23 marzo 1995 in re P./R.
SA): ciò è chiaramente provato dal fatto che essa si ripresentò regolarmente
per il turno serale; d’altro canto, l’esistenza di un abbandono del posto di
lavoro da parte della dipendente è a maggior ragione esclusa, se solo si pensa
che è stato lo stesso convenuto dopo la discussione a dire “all’istante di
andare pure a casa” (teste __________p. 9).
- Dovendosi
così escludere l’esistenza di un abbandono ingiustificato del posto di lavoro
da parte della dipendente e non avendo le parti sostenuto che il contratto sia
venuto meno per un accordo consensuale, è evidente che lo stesso non può che essersi
concluso a dipendenza di una risoluzione immediata ai sensi dell’art. 337 CO:
non evocata neppure l’eventualità che la rescissione sia avvenuta da parte
della lavoratrice, si tratta di esaminare se la stessa sia in qualche modo
attribuibile al datore di lavoro, tesi quest’ultima fatta propria dal Pretore,
ma contestata dall’appellante.
3.1 In
base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi.
Presupposto
è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda
oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine
di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2
CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF
111 II 245).
In
linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di
"cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del
contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto
illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non
si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve
preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze
del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981,
p. 27).
In
altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto
più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a
rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare
la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II
561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola
fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla
natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle
mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II
446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione
il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto,
bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e
segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201),
ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal
contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
3.2 L’appellante
afferma recisamente di non aver licenziato la dipendente.
A
torto.
Se
da un lato non risulta che egli l’abbia espressamente licenziata, ciò non
significa evidentemente che la disdetta non possa essere stata data altrimenti,
la stessa potendo infatti essere desunta anche per atti concludenti (IICCA 23
agosto 1993 in re H./A. SA; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag,
Berna 1990, N. 8 ad art. 335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, 1992, N. 5 ad art.
335 CO).
Ora,
nel caso di specie è chiaro che la circostanza per cui il datore di lavoro ha impedito
alla dipendente di riprendere il lavoro all’inizio del turno serale -se non già
il fatto che nel pomeriggio egli le comunicò che poteva tranquillamente
andarsene a casa dopo la discussione (teste __________p. 9)- non può che essere
considerata un licenziamento in tronco per atti concludenti.
3.3 Ammessa
l’esistenza di un licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro, si
tratta di esaminare se lo stesso fosse o meno giustificato.
La
risposta a questo quesito, come correttamente rilevato dal Pretore, è negativa.
Dall’istruttoria
di causa si è potuto evincere che la discussione, a seguito della quale la
dipendente verso le 14.20/14.25 lasciò l’esercizio pubblico, è stata innescata
dal fatto che l’istante, pur sollecitata in tal senso, non aveva provveduto a
pulire in modo soddisfacente le toilettes del ristorante: in un caso del genere
la giurisprudenza è concorde nel ritenere che più che di un rifiuto
nell’esecuzione di una mansione contrattuale sia semmai lecito parlare di un
comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro, il quale è però
motivo di licenziamento in tronco solo se ripetuto e oggetto di esplicito
avvertimento (IICCA 23 marzo 1995 in re P./R. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA,
17 luglio 1990 in re V./O. SA), il che tuttavia non è nella specie stato il caso.
Per
il resto, si è potuto appurare che durante la discussione, ancorché animata
(testi __________p. 6, __________p. 8 e __________p. 15), l’istante ha tenuto
un contegno relativamente accettabile, se solo si tien conto che di regola
durante un litigio gli animi -per colpa di entrambi gli interlocutori (teste
__________p. 15)- sono sempre abbastanza accesi: così, non risulta minimamente
che la dipendente abbia insultato il datore di lavoro (teste __________p. 6);
se è vero che essa ha sbattuto una porta (testi __________p. 6 e __________p.
11), non si può tuttavia escludere che anche il convenuto possa aver fatto altrettanto
o abbia eventualmente sbattuto delle sedie (teste __________p. 9, mentre il
teste __________-il quale tuttavia ammette di essersene andato dall’esercizio
pubblico ben presto, quindi presumibilmente prima della fine della discussione-
a p. 11 esclude tale circostanza); quanto al fatto che nel corso della discussione
un mazzo di chiavi sia caduto per terra, lo stesso è pure comprovato (teste
__________p. 15), ma non si è potuto assolutamente evincere se le chiavi siano
state fatte cadere dall’istante e neppure, se del caso, in quali circostanze.
Come già accennato in precedenza, infine, la circostanza per cui la dipendente
se ne sia andata a casa pochi minuti prima della conclusione del turno
pomeridiano -che per altro di per sé non costituirebbe un valido motivo per un
licenziamento in tronco (IICCA 23 marzo 1995 in re P./R. SA; JAR 1994, p. 229; Brühwiler,
op. cit., p. 214)- non può in alcun modo nuocere all’istante, in quanto la
stessa vi era stata espressamente autorizzata da controparte (teste
__________p. 9).
Ne
discende che il licenziamento era ingiustificato.
3.4 A
titolo abbondanziale, va evidenziato che nella fattispecie il licenziamento
assume pure un carattere abusivo ai sensi dell’art. 336 CO (Rehbinder,
Commentario bernese, N. 5 ad art. 336 CO).
Nella
misura in cui il datore di lavoro aveva chiaramente espresso in precedenza la
sua intenzione di licenziare quanto prima la dipendente, rea di essersi
infortunata proprio nel mezzo della stagione estiva (testi __________p. 8 e 9
nonché __________ p. 12), si può
ragionevolmente ritenere che l’episodio relativo alla pulizia delle toilettes
altro non fosse che un semplice pretesto per liberarsi della lavoratrice: tanto
è vero, che ancor prima che la discussione ebbe inizio, il convenuto aveva già
avuto modo di invitare l’istante ad andarsene dal suo bar (teste __________p.
8).
Tale
diversa impostazione giuridica non muta comunque la sostanza del giudizio
pretorile.
-
Il
riconoscimento del carattere ingiustificato del licenziamento in tronco da
parte del datore di lavoro (cons. 3.3) comporta evidentemente l’obbligo da
parte sua di pagare alla controparte il salario anche dopo il 22 agosto 1994 e
fino allo scadere del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO), nonché quello
di versarle un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato (art. 337c
cpv. 3 CO) e nel contempo esclude che egli possa a sua volta pretendere
un’indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del
dipendente: ne consegue la reiezione in via principale dell’appello.
-
In
via subordinata, l’appellante chiedeva di essere dispensato dal dover versare
l’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato, ciò che terrebbe conto
della grave colpa di controparte nell’episodio, della breve durata -prevista ed
effettiva- del rapporto contrattuale, nonché della giovane età della
dipendente.
In
base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento
ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto
conto di tutte le circostanze.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità
e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce
considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo
di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si
è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel
desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti
con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi
veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N. 8 ad art. 337c CO;
IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA,
7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995
in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA).
In
caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice
è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando,
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un
comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, Commentario
bernese, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
OR I, Basilea 1992, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991,
p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D.
G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18
luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA).
Nel
caso di specie è chiaro che al datore di lavoro convenuto va sicuramente rimproverata
una certa responsabilità nell’episodio, per cui un’esenzione dalla pronuncia dell’indennità
non può assolutamente entrare in linea di conto, ciò che comporta la reiezione
della richiesta d’appello formulata in via subordinata. Delle circostanze
evocate dall’appellante il giudice ha in ogni caso già tenuto conto al momento
della commisurazione dell’indennità stessa, che, proprio per questi motivi, era
stata limitata ad una sola mensilità.
- L’appello,
del tutto infondato, è pertanto respinto.
Le
ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
18 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà all’appellata
fr. 200.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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