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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.250
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00250
Lugano
15 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1200 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
promossa con petizione 13 settembre 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 45’114.25
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto che l’attrice sia condannata a restituirgli la
vettura Ferrari __________ di sua proprietà.
Il
Pretore con sentenza 11 luglio 1995 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 20 settembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 31 ottobre 1995 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Dopo
aver subito un incidente della circolazione in Italia, il convenuto nel
novembre del 1989 ha fatto trasportare la propria vettura Ferrari __________
presso l’attrice.
Sostenendo
di avere sottoposto al convenuto un preventivo per fr. 43’187.65, e di essere
stata incaricata della riparazione del veicolo, opera da lei effettivamente
eseguita, l’attrice, non avendo ottenuto alcun pagamento dal convenuto, ne
chiede la condanna al versamento dell’importo fatturato di fr. 45’114.25 oltre
interessi (doc. G1), e di fr. 15.-- al giorno per il parcheggio della vettura,
ritenuta ex art. 895 CC, a partire dal 22 giugno 1991.
B. Nella
risposta di causa il convenuto ha contestato di avere appaltato la riparazione
della vettura, dipendendo la sua decisione in tal senso dalla disponibilità
della propria assicuratrice all’assunzione dei costi, circostanza in concreto
non verificatasi.
L’attrice
avrebbe perciò agito in malafede, eseguendo oltretutto la riparazione in
maniera antieconomica.
Ne
conseguirebbero la reiezione della petizione e la possibilità per il convenuto
di rivendicare la vettura, trattenuta a torto, domanda formulata in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, sottolineando la legittimità del diritto di
ritenzione.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio impugnato il Pretore ha ammesso il perfezionarsi tra le parti di un
contratto di appalto relativo alla riparazione del veicolo in questione.
La
qualità dell’opera dell’attrice non sarebbe stata contestata, mentre la mercede
sarebbe stata eccepita solo per il prezzo della verniciatura, che potrebbe però
essere ammesso nella misura richiesta.
Ne
conseguirebbe la legittimità della richiesta dell’attrice relativa alla mercede,
con il che sarebbe giustificata anche la ritenzione del veicolo, con la
conseguenza che il convenuto sarebbe tenuto a pagare il costo del parcheggio in
misura di fr. 12.-- al giorno.
Da
ciò l’accoglimento della petizione e, di conseguenza, la reiezione della riconvenzionale.
E. Con
tempestivo gravame datato 20 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la
riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto il perfezionamento del contratto di appalto per
atti concludenti, dopo una disamina superficiale del materiale processuale. I
testi, sulle cui deposizioni il Pretore si sarebbe basato, avrebbero riferito
avvenimenti accaduti dopo l’inizio dei lavori, il che escluderebbe che il
contratto avesse potuto perfezionarsi per atti concludenti già in precedenza. I
testi avrebbero comunque unicamente riferito quanto sentito da terzi, così che
le loro deposizioni sarebbero in concreto prive di valore.
In
ogni caso, dall’importo della fattura sarebbe da stralciare il costo dei pezzi
di ricambio, avendo il convenuto manifestato la propria disponibilità
all’acquisto diretto degli stessi. Pure ingiustificata sarebbe la pretesa per
il posteggio, avendo oltretutto il Pretore abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Sarebbe
infine eccessivo l’importo delle ripetibili aggiudicate all’attrice, essendosi
il Pretore ingiustificatamente avvicinato ai limiti massimi della tariffa.
F. Nelle
osservazioni del 31 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Ancora
in questa sede la principale obiezione del convenuto al fondamento della
sentenza del Pretore è basata sull’assunto secondo il quale tra le parti non
sarebbe esistito alcun rapporto contrattuale in merito alla riparazione del suo
veicolo Ferrari __________.
Non
vi è per contro discussione sul fatto che un eventuale contratto stipulato
dalle parti costituirebbe appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
- Vi
è contratto d’appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO quando vi è consenso
tra le parti sull’esecuzione di una determinata opera e sul principio
dell’onerosità della sua esecuzione (Gauch, Der Werkvertrag, 3.
edizione, n. 283).
La
legge, secondo la regola generale di cui all’art. 11 cpv. 1 CO, non prescrive
una forma particolare per l’esplicitazione di questo consenso, di modo che
l’esistenza del contratto è unicamente subordinata al suo raggiungimento sui
predetti punti essenziali.
In
quest’ambito nulla vieta che il necessario consenso prenda forma solo
successivamente all’inizio (o addirittura alla completazione) dell’esecuzione
della prestazione da parte dell’appaltatore, che ha in tal modo significato la
propria volontà contrattuale con l’atto concludente costituito
dall’effettuazione della prestazione (cosiddetta “Realofferte”, cfr. Kramer/Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 1 CO), attività che il committente può
ratificare sia in forma espressa oppure, a sua volta, in forma tacita (“Realakzept”,
Kramer/Schmidlin, ibidem).
- Secondo
la tesi del convenuto, egli non avrebbe portato la sua vettura presso l’attrice
per chiederne senz’altro la riparazione, ma avrebbe al contrario inteso
differire la propria decisione sul conferimento dell’appalto fino alla
conoscenza da parte sua dell’eventuale disponibilità della __________ ad
assumersene i costi nell’ambito di una polizza di casco totale (cfr. risposta,
pag. 2 e 3).
Secondo
la tesi dell’attrice, il convenuto avrebbe per contro immediatamente richiesto
l’effettuazione dei lavori di riparazione (petizione, pag. 2; replica, pag. 2).
- Se
da una parte il fatto di far portare il proprio veicolo danneggiato presso una
carrozzeria può essere considerato un serio indizio di volontà contrattuale
tesa alla delibera dell’effettuazione dei lavori di riparazione, è d’altro
canto oggettivamente verosimile -specie a fronte di una spesa ingente,
superiore nella specie al prezzo di acquisto di molte vetture nuove- che il
committente voglia attendere, prima di impegnarsi, la risposta del suo
assicuratore sulla possibilità di un’eventuale copertura del danno.
L’argomento
nel caso concreto potrebbe non essere decisivo -mal si comprende in effetti
come il convenuto potesse in buona fede sperare di vedersi riconoscere un danno
subito nel novembre 1989 (risposta, pag. 2) in forza di un contratto di
assicurazione conchiuso nel dicembre 1989 (deposizione __________)-, ma a
favore della tesi del convenuto depongono il preventivo, cioè la richiesta di
mercede in vista del conferimento contrattuale (doc. A), allestito dalla ditta
attrice solo il 3 aprile 1990, e il fatto che dopo 4 mesi che la vettura si
trovava in carrozzeria i lavori non erano ancora stati iniziati.
- Contrariamente
a quanto il convenuto ritiene (appello, punto 4, pag. 5), la suddetta
cronologia degli avvenimenti non esclude affatto il successivo perfezionamento
del contratto.
Come
che sia, infatti (cioè con o senza il preventivo consenso del convenuto),
l’attrice ha ad un certo punto iniziato l’effettuazione dell’opera.
Il
convenuto ne è venuto a conoscenza, e invece di esplicitamente opporvisi o
comunque di segnalare la mancanza del suo consenso, egli ha preso a partecipare
attivamente all’esecuzione dell’opera stessa, esprimendo esplicitamente il
desiderio che la stessa fosse portata a termine nel migliore dei modi
(deposizioni testi __________ e __________).
In
questo comportamento deve sicuramente essere ravvisata, anche in difetto di
un’eventuale precedente pattuizione, la ratifica del contratto offerto
dall’attrice per mezzo dell’inizio dei lavori.
Se
ne deve perciò concludere -come rettamente deciso dal Pretore- per l’esistenza
tra le parti di un contratto di appalto, in cui la mercede dell’attrice è da
determinare in base al preventivo noto al convenuto.
- Il
convenuto pretende in ogni caso di poter defalcare dall’importo della fattura
la posizione di fr. 23’519.65 relativa al costo dei pezzi di ricambio,
asserendo che egli avrebbe potuto acquistarli direttamente a condizioni più
favorevoli di quelle applicate dall’attrice nei suoi confronti.
Sul
tema occorre innanzitutto considerare che la tesi di fatto del convenuto,
quand’anche fosse fondata, non condurrebbe affatto alla soluzione di liberarlo
totalmente dall’onere di pagare i pezzi di ricambio -il convenuto del resto non
spiega quale ragionamento potrebbe condurre a siffatto risultato-, ma semmai a
quella di esentarlo dal pagamento della differenza tra il prezzo del materiale
fatturatogli dall’attrice e quello più favorevole al quale egli avrebbe potuto
procurarsi detto materiale.
Tuttavia,
la pretesa disponibilità per il convenuto dei medesimi pezzi di ricambio ad un
prezzo più vantaggioso è rimasta allo stadio di mera allegazione di parte, non
avendo egli fornito prova alcuna a suffragio di tale tesi, non in particolare
quel testimone di cui egli aveva affermato l’esistenza nella sua lettera del 6
giugno 1991 (doc. I).
Ne
deve conseguire la conferma del giudizio pretorile anche su questo punto.
- Il
convenuto contesta poi l’assegnazione all’attrice di fr. 12.-- al giorno per il
posteggio della vettura, non avendo l’attrice dimostrato di aver subito tale
danno, ed avendo inoltre il Pretore abusato del suo potere di apprezzamento con
tale quantificazione.
L’obiezione
è infondata, in quanto la quantificazione in fr. 12.-- al giorno della pretesa
per la custodia della vettura era stata all’origine effettuata proprio
dall’attrice (lettera del 21 febbraio 1990, doc. 3), ed accettata nel
principio, almeno fino alla data del preventivo, dallo stesso convenuto (cfr.
sua lettera dell’11 giugno 1991, doc. L).
Stante
così la quantificazione del dovuto in fr. 12.-- al giorno (ma in ogni caso
nessun arbitrio potrebbe venire imputato al Pretore per una quantificazione
media di fr. 12.-- su una scala da fr. 10.-- a fr. 15.--), il riconoscimento
dell’indennizzo, con evidente analogia con il caso della locazione, va a
compensare il pregiudizio subito da chi non può altrimenti utilizzare in
proprio gli spazi occupati extracontrattualmente e il vantaggio indebito di chi
in tal modo si serve di spazi altrui, e si quantifica perciò in base alla
potenziale pretesa contrattuale dell’avente diritto.
-
La
conferma della fondatezza della petizione comporta necessariamente la reiezione
della riconvenzionale, stante l’antitesi esistente tra le rispettive pretese,
antitesi che nemmeno il convenuto contesta.
-
Il
convenuto contesta infine il pronunciato su spese e ripetibili.
Per
le ripetibili dell’azione principale egli non rimprovera al Pretore di essersi
discostato dai limiti previsti dalla TOA, ma solo di essersi avvicinato
arbitrariamente al massimo, aggiudicando per l’azione principale il 9% circa
del valore della causa a fronte del massimo previsto del 10%.
La
censura è infondata, atteso che se vi è rispetto dei limiti tariffari della
TOA, grazie al vasto potere di apprezzamento di cui il Pretore dispone non vi
può essere arbitrio per il solo fatto di essersi avvicinati al massimo della
tariffa (in questo senso: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 19).
Né
si può affermare che la quantificazione operata del Pretore sia senz’altro
arbitraria a fronte della relativa complessità della causa, che si è comunque
protratta sull’arco di quasi 4 anni, così che non vi è motivo per questa Camera
per correggere l’apprezzamento del primo giudice.
Analoghe
argomentazioni valgono per le ripetibili dell’azione riconvenzionale, ritenuto
inoltre che il convenuto e attore riconvenzionale nemmeno ha precisato il
valore -presumibilmente rilevante, e comunque ben superiore a quello
dell’azione principale- del veicolo riparato di cui ha chiesto la consegna.
Non
può che conseguirne la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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