AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.253
Data decisione, Autorità: 12.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00253
Lugano 12 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'281 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 19 agosto 1993 da
__________ rappr. dall'avv. ____________________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’306.-- oltre accessori, domanda ridotta a fr. 63’806.-- oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 agosto 1995 ha accolto per fr. 20’353.-- oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 19 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 63’806.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni del 20 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti dal dicembre del 1985 e fino al 30 settembre 1991 hanno vissuto in concubinato nella casa di cui al fondo n. __________di __________, acquistata dalla convenuta il 29 novembre 1985.
B. Ritenendo di avere partecipato e contribuito all’acquisto e alla manutenzione dell’immobile in questione, l’attore in applicazione delle norme sulla società semplice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’306.-- oltre interessi, di cui fr. 15’500.-- da lui pagati per le spese notarili connesse all’acquisto del fondo, fr. 4’853.-- per una fornitura di vetri isolanti e fr. 54’953.-- di partecipazione all’utile conseguito dalla convenuta in occasione della rivendita del fondo nel settembre del 1992.
C. La convenuta nella risposta del 13 ottobre 1993 si è opposta alla petizione.
Il convenuto avrebbe pagato la fattura relativa ai vetri isolanti ma non le spese notarili.
L’accordo esistito tra le parti sarebbe per il resto stato quello di dividere a metà gli oneri correnti della convivenza, mentre non sarebbe stata pattuita alcuna partecipazione agli utili, che non sarebbero comunque stati della consistenza addotta dall’attore.
D. L’attore in corso di causa ha ridotto a fr. 63’806.-- oltre accessori la propria pretesa, modificandola nel senso di chiedere, oltre alla rifusione delle spese notarili e della fornitura di vetri, fr. 22’453.-- di partecipazione all’utile di vendita e fr. 21’000.-- per i lavori da lui effettuati nell’abitazione.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti sia effettivamente venuto in essere un rapporto al quale applicare le norme del CO sulla società semplice.
Dovendosi ammettere che la convenuta ha conferito alla società la casa di abitazione in uso e non in proprietà, ne conseguirebbe che l’attore non può richiedere alcunché a titolo di partecipazione all’utile.
Alla pretesa per lavori di miglioria effettuati sull’immobile, di per sé ammissibile, l’attore avrebbe esplicitamente rinunciato in sede di petizione, e comunque gli stessi si limiterebbero in concreto a semplici lavori di ordinaria manutenzione, per i quali nessun indennizzo sarebbe dovuto.
Sarebbero per contro fondate le pretese relative alle spese notarili e alla fornitura di vetri isolanti, per un totale di fr. 20’353.-- oltre interessi.
F. Con tempestivo gravame datato 19 settembre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 63’806.-- oltre interessi.
All’appellante sarebbe dovuta un’equa partecipazione sull’utile della vendita, dato che, anche se l’immobile era formalmente intestato alla convenuta, il debito contratto per l’acquisto deriva da una dichiarazione di solidarietà di entrambi.
La partecipazione all’utile varrebbe nel contempo quale riconoscimento dei lavori eseguiti dall’attore sull’immobile.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, detti lavori avrebbero comportato un aumento di valore di fr. 21’000.--, come ammesso in sede di tassazione IMVI, importo che dovrebbe perciò essergli riconosciuto.
G. Delle osservazioni 20 ottobre 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Questo significa che ogni socio deve conferire alla società una quota, che può consistere in denaro, in cose, in crediti o anche nel proprio lavoro (art. 531 cpv. 1 CO).
Intervenendo un motivo di scioglimento, la liquidazione della società semplice, come quella della società in nome collettivo (art. 574 cpv. 1 CO), avviene nelle modalità descritte dagli art. 545 e segg. CO.
L’art. 549 cpv. 1 CO, in particolare, prevede che dopo deduzione dei debiti sociali, e dopo restituzione ai soci delle anticipazioni, delle spese e delle quote conferite, l’avanzo debba ripartirsi tra i soci come guadagno.
In difetto di accordi contrari, tale guadagno va ripartito in parti uguali (art. 553 cpv. 1 CO).
A questo stadio della causa non è oggetto di contestazione il fatto che il sodalizio concluso dalle parti aveva caratteristiche ed intensità tali da poter di principio essere esaminato in base alle norme del CO sulla società semplice (DTF 109 II 230, 108 II 208 e 209; CCC 13 dicembre 1989 in re S./S.; I CCA 12 febbraio 1988 in re M./M.).
Tale esame va però necessariamente iniziato dalla constatazione, di importanza centrale e rimasta incontestata in questa sede (e comunque incontestabile), del fatto che la casa di __________, di cui la convenuta era giuridicamente l’esclusiva proprietaria e in cui le parti hanno convissuto, non è stata conferita in proprietà alla società (art. 531 cpv. 1 CO), e non è perciò divenuta proprietà in comune dei soci (Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7 edizione, pag. 202, n. 34; Honsell/Vogt/Watter, OR II, n. 6 ad art. 531 CO).
Vero è invece, come rettamente stabilito dal Pretore, che la convenuta ha conferito alla società il diritto all’uso della casa in questione (art. 531 cpv. 3 CO; DTF 105 II 207; II CCA 3 aprile 1992 in re S./B.; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 202 e 203, n. 34a).
Non vi è perciò alcun diritto dell’attore di partecipare all’eventuale utile conseguito dalla vendita della casa in base alle norme richiamate al considerando 1, né a tale soluzione si può giungere richiamando in via analogica le norme sul diritto matrimoniale (appello, pag. 15 e 16), chiaramente inapplicabili (DTF 108 II 204 e segg., consid. 3 alle pag. 206-208), o per il fatto che l’attore ha garantito il debito bancario contratto dalla convenuta, circostanza che per altro non gli ha comportato aggravio alcuno.
Stante, come si è detto, l’assenza di un rapporto societario (o di altra pattuizione contrattuale) giustificante la partecipazione dell’attore al realizzo dell’immobile, il solo fatto che egli vi abbia effettuato dei lavori -a prescindere dalla loro natura- non può ovviamente autorizzare siffatta soluzione, facendo evidente difetto qualsiasi connessione giuridica: in caso contrario, qualunque artigiano chiamato ad eseguire lavori su di un immobile potrebbe un domani con pari diritto pretendere dal proprietario una quota dell’utile conseguito con la vendita.
Risolto il quesito sulla partecipazione all’utile sulla vendita del fondo, rimane da esaminare se l’attore può rivendicare la remunerazione delle opere da lui fornite in misura corrispondente al preteso aumento di valore del fondo.
6.1 In linea di principio, si deve ammettere che nella misura in cui un’attività societaria ha arrecato beneficio ad un oggetto appartenente ad uno solo dei soci, questo risulta arricchito senza valido motivo a danno della società, e perciò di riflesso degli altri soci (per analogia: art. 260a cpv. 3 CO). Vi sarebbe perciò un credito teorico della società nei confronti del socio favorito nella misura corrispondente all’effettivo maggior valore di cui questi ha beneficiato.
D’altro canto, l’esame delle particolari circostanze del caso concreto potrebbero anche condurre a ritenere che l’arricchimento del socio favorito è avvenuto a seguito di un animus donandi da parte della società semplice, così che nessun credito è derivato alla società.
6.2 L’esame della specie, che peraltro non fornisce particolari elementi di giudizio sul tema, non consente di ritenere l’esistenza di un tacito animus donandi da parte della società in favore della convenuta, dovendosi in generale ammettere con cautela la tacita rinuncia ad un diritto, e non potendo in concreto tale volontà venire dedotta dal solo scopo della società o dal fatto che essa era stata pattuita per tempo indeterminato.
Ne segue che si deve ammettere il diritto dell’attore a parte del maggior valore derivato alla casa della convenuta per effetto dell’attività della società.
Questo maggior valore non può però essere attribuito per intero all’attore, come egli pretende, ma solo nella misura della metà, trattandosi in sostanza dell’utile conseguito dalla società, che in difetto di pattuizioni contrarie -che nella specie non risultano- è da dividere in parti eguali tra i soci (art. 533 cpv. 1 CO).
6.3 La quantificazione delle migliorie che i concubini hanno apportato al fondo è stata effettuata dall’autorità fiscale, che nella decisione di notifica dell’imposta sul maggior valore immobiliare conseguente alla vendita del fondo l’ha fissata in fr. 21’000.-- (doc. 3.1).
Per questa Camera non vi è motivo di dipartirsi da tale valutazione, con il che va senz’altro riformata la decisione del Pretore che ha ritenuto non provate le asserite migliorie, mentre -trattandosi di credito spettante in primo luogo alla società- diventa irrilevante la questione a sapere se esse siano state tutte conseguenti a lavori eseguiti o pagati dall’attore.
Si deve tuttavia considerare che nell’importo di fr. 21’000.-- ammesso dall’autorità fiscale è inclusa anche la miglioria conseguente alla posa di vetri isolanti (doc. 4.22), la cui spesa è già stata rimborsata all’attore con l’attribuzione di fr. 4’853.--.
Il credito dell’attore è perciò di fr. 8’025.-- (pari a fr. 21’000.-- ./. fr. 4’950.-- : 2).
La pretesa è divenuta esigibile con lo scioglimento della società, identificabile con la fine della convivenza, così che il diritto ad interessi al 5% su questo importo può essere ammesso dal 29 novembre 1992, data della lettera di richiesta doc. C.
6.4 A questa soluzione non osta alcuna rinuncia al diritto in questione da parte dell’attore, così come invece sostenuto nel querelato giudizio (pag. 12), avendo l’attore con ogni evidenza inteso unicamente modificare i criteri di calcolo della sua pretesa, ma non anche rinunciare alla pretesa stessa (petizione, pag. 6).
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 settembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 agosto 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 28’378.-- oltre interessi al 5% dal 29 novembre 1992.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al PE __________dell’UE di Bellinzona.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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