AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.254
Data decisione, Autorità:
17.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00254
Lugano
17 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
inc. n. 12’370 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
promossa con petizione 15 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16’662.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di mandato;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 17 agosto 1995 ha accolto per fr. 9’662.-- oltre
interessi.
Appellanti
entrambe le parti:
-
l’attrice
con atto di appello del 20 settembre 1995 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione;
-
il
convenuto con gravame di pari data postula invece in via principale
l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per l’audizione
della teste __________, e in via subordinata la riforma della sentenza nel
senso di respingere la petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello di __________ 2. - se
deve essere accolto l’appello del______________________________ 3. -
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto è stato amministratore unico dell’attrice dal 1970 al 1992.
In
tale veste egli aveva potere di disporre di un conto bancario sul quale nel
1991 sono affluite lire 61’798’628, provento della vendita in Italia di un
fondo e dal quale il convenuto avrebbe trattenuto denari, adducendo sue pretese
per spese e competenze.
Ritenendo
solo parzialmente giustificato questo modo di agire -parte delle pretese
dell’amministratore sarebbero prescritte o comunque infondate-, l’attrice con
la petizione in rassegna chiede la condanna del convenuto alla restituzione
della differenza di fr. 16’662.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 21 giugno 1993 il convenuto si è opposto alla petizione,
sostenendo la correttezza del proprio operato e contestando l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla controparte.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di mandato, ha accertato che l’attrice si sarebbe riconosciuta
debitrice nei confronti del convenuto di fr. 1’400.-- annui a partire dal 1976
e di complessivi fr. 2’963.20 per spese varie da lui sostenute in favore della
società.
Posto
che il momento dell’effettuazione della compensazione sarebbe quello in cui il
provento della vendita è stato accreditato sul conto bancario in questione, e
che il credito del convenuto soggiacerebbe al termine ordinario di
prescrizione, le pretese compensatorie del convenuto anteriori al 1981
risulterebbero prescritte.
Ne
conseguirebbe che il totale spettante al convenuto sarebbe pari a fr.
22’659.--. Avendo egli trattenuto fr. 32’321.--, la petizione sarebbe da
accogliere per la differenza di fr. 9’662.-- oltre interessi.
E. Con
tempestivo gravame datato 20 settembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
I
crediti vantati dal convenuto soggiacerebbero al termine quinquennale di
prescrizione di cui all’art. 128 cifra 1 CO per prestazioni periodiche, con il
che risulterebbe prescritta ogni sua pretesa fino al 1985 compreso.
Ne
conseguirebbe che il credito dell’attrice sarebbe pari a quanto richiesto con
la petizione.
F. Con
appello di pari data, anche il convenuto ha impugnato il giudizio del Pretore,
chiedendone in via principale l’annullamento e il rinvio degli atti al primo
giudice per l’escussione della teste __________, e in via subordinata la sua
riforma nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore con decisione 23 novembre 1994 avrebbe a torto stabilito di non sentire
la teste __________, ex dipendente del convenuto, essendo tale decisione -motivata
con il rifiuto dell’attrice di svincolare la teste dal segreto professionale-
conseguente ad una tardiva opposizione della parte attrice, che in sede di
udienza preliminare non aveva sollevato obiezioni alla notifica della teste in
questione.
Nel
caso la Camera giudicante non ritenesse di dar luogo all’audizione della teste,
la sentenza sarebbe comunque da riformare nel senso di respingere ogni pretesa
dell’attrice.
Il
credito effettivo del convenuto sarebbe in effetti ben maggiore di quello
ammesso dal Pretore, dovendosi in particolare ritenere anche l’importo di fr.
26’794.75 di cui al conteggio del 10 febbraio 1993 (doc. HH).
Stante
l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione, la stessa non si sarebbe
mai compiuta a causa dell’interruzione dovuta ai pagamenti effettuati
dall’attrice.
G. Delle
rispettive osservazioni delle parti ai gravami avversari, in cui se ne postula
la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
convenuto ancora in questa sede (appello, pag. 7) quantifica le sue spettanze
in complessivi fr. 28’775.20. A questo importo egli giunge:
a) in
base alla distinta dei transitori passivi di __________ del 12 maggio 1992
(doc. C), che elenca i seguenti crediti dell’avv. __________
amministrazione 1975/1990 fr. 22’412.--
anticipo assicurazione 1980/81 fr. 264.75
anticipo assicurazione 1985 fr. 95.--
anticipo per saldo multa 1981 fr. 23.--
Totale fr.
22’794.75
b) aggiungendo
ulteriori pretese, come da sua lettera del 30 giugno 1992 al patrocinatore
dell’attrice (doc. GG):
amministrazione 1991 fr. 1’400.--
nota del 22 giugno 1992 fr. 2’600.--
c) aggiungendo
ulteriori pretese, come da sua lettera del 10 febbraio 1993 al patrocinatore
dell’attrice (doc. HH):
revisione 1991 fr.
300.--
prestazioni 1992 fr. 700.--
anticipo imposta cantonale 1992 fr. 900.--
imposta federale 1991/92 fr. 80.45
Totale fr.
28’775.20
- L’attrice
riconosce per contro le seguenti pretese del convenuto (petizione, pag. 10):
amministrazione 1986/1991 fr. 8’400.--
amministrazione 1992 fr. 700.--
anticipo assicurazione 1980/81 fr. 264.75
anticipo assicurazione 1985 fr. 95.--
anticipo per saldo multa 1981 fr. 23.--
nota del 22 giugno 1992 fr. 1’300.--
revisione 1991 fr.
300.--
anticipo imposta cantonale 1992 fr. 900.--
imposta federale 1991/92 fr. 80.45
Totale fr.
12’063.20
da
cui la pretesa dedotta in causa per il maggiore importo ritenuto dal convenuto.
- Nel
bilancio della società attrice al 31 dicembre 1990 (doc. 35) figura una voce
per “transitori passivi” di fr. 29’633.80.
Dalla
distinta allegata a quel bilancio (doc. 35, foglio 2) risulta che, oltre ad
altre poste che non sono più litigiose in questa sede, tale importo consta
soprattutto di una voce “Avv. __________ __________ per Amm. 1975/1990, fr.
22’412.--”.
Contabilizzazioni
a tal titolo risultano anche per gli anni precedenti:
- fr.
21’012.-- al 31 dicembre 1989 (doc. 36);
- fr. 19’612.-- al 31 dicembre 1988 (doc. 37);
- fr. 18’212.-- al 31 dicembre 1987 (doc. 38);
- fr. 16’812.-- al 31 dicembre 1986 (doc. 39);
- fr. 15’411.-- al 31 dicembre 1985 (doc. 40);
dove
il minore importo corrisponde sempre a fr. 1’400.-- annui, somma pari a quella
reclamata dal convenuto annualmente per spese e onorari.
- La
società attrice non ha mai affermato nel corso della causa di non avere
accettato i propri conti del 1990 o degli anni precedenti, così come proposti
dall’amministrazione e approvati dal revisore (doc. 35-40).
Se
ne deve perciò dedurre che essa nella propria contabilità ha sempre
pacificamente riconosciuto le sue pretese in misura corrispondente.
- Secondo
la dottrina, il solo riconoscimento di un debito nell’ambito della contabilità
interna di una società non costituisce di principio atto interruttivo della
prescrizione ai sensi dell’art. 135 cifra 1 CO in quanto non si tratterebbe di
affermazione esplicitata al creditore, ma di un semplice atto interno (Von Thur/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2,
nota 7 a pag. 225).
In
altre parole, facendo l’esempio del libretto di risparmio, la prescrizione del
credito per interessi del titolare del libretto non si interromperebbe per il
solo fatto che la banca tiene conto dell’importo corrispondente nella propria
contabilità interna, ma unicamente nell’evenienza che detto credito venisse
riportato sul libretto (Henggeler in: SJZ 1938/39, pag. 322 e
323).
- Profondamente
diverso il caso in questione: è l’amministratore/creditore stesso ad aver
sottoposto all’assemblea degli azionisti per approvazione i conti societari che
contengono l’indicazione del credito, ed è di conseguenza inevitabile che della
loro approvazione egli ha preso conoscenza, ma anche che detta approvazione è
stata manifestata proprio nei suoi confronti in quanto estensore degli stessi.
Si
deve perciò ritenere che approvando i conti annuali la convenuta abbia
riconosciuto nei confronti dell’attore il proprio debito nei suoi confronti
risultante dalla posizione per transitori passivi.
Ne
consegue il superamento di ogni problema di prescrizione in conseguenza di tale
riconoscimento, al quale è senz’altro applicabile l’art. 135 cifra 1 CO.
- Ciò
assodato, risultano evase in suo favore tutte le richieste del convenuto, ad
eccezione di quella di fr. 2’600.-- relativa alla sua nota del 22 giugno 1992
(doc. D e doc. 15), riconosciuta dall’attrice solo in ragione di fr. 1’300.--.
Il
Pretore ha anch’egli ammesso la pretesa in tale limitata misura in base alla
parziale ammissione dell’attrice (sentenza, pag. 9), ma senza procedere alla
disamina della stessa.
L’esame
delle prestazioni effettuate dal convenuto (doc. 15) consente di ritenere
giustificate le spese da lui indicate, ma non permette invece il vaglio della
pretesa per onorari (fr. 2’000.--), non risultando nemmeno approssimativamente
il tempo che egli avrebbe impiegato per compiere le prestazioni in questione.
Stante
l’onere della prova a suo carico (art. 8 CC), e vista la parziale ammissione
dell’attrice, pare equo a questa Camera ammettere integralmente le spese e per
metà la richiesta di onorari, così che la pretesa nel complesso è da ammettere
per fr. 1’600.--.
- Complessivamente
i rapporti di dare e avere sono perciò i seguenti:
-
trattenuti
dal convenuto (petizione, pag. 3) fr. 32’321.--
-
restituiti
dal convenuto ./. fr. 3’595.80
-
amministrazione
1975/1990 ./. fr. 22’412.--
-
nota
del 22 giugno 1992 (consid. 7) ./. fr. 1’600.--
-
altre
poste riconosciute dall’attrice (consid. 2)
-
amministrazione
1992 ./. fr. 700.--
-
anticipo
assicurazione 1980/81 ./. fr. 264.75
-
anticipo
assicurazione 1985 ./. fr. 95.--
-
anticipo
per saldo multa 1981 ./. fr. 23.--
-
revisione
1991 ./. fr. 300.--
-
anticipo
imposta cantonale 1992 ./. fr. 900.--
-
imposta
federale 1991/92 ./. fr. 80.45
Totale fr.
2’350.--
Il
convenuto è perciò debitore nei confronti dell’attrice in misura di fr.
2’350.-- oltre interessi.
- Questa
situazione non è suscettibile di modifiche a dipendenza della deposizione
testimoniale richiesta dal convenuto.
E’
perciò senz’altro da respingere la sua domanda principale di rinvio degli atti
al Pretore, stante l’irrilevanza della prova richiesta e con l'osservazione che
se la prova fosse risultata a questa Camera rilevante l'avrebbe assunta
direttamente senza nessun rinvio come vuole l'art. 309 litt. g) CPC.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame dell’attrice e il
parziale accoglimento di quello del convenuto.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
20 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.--
b) spese
fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello
20 settembre 1995 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 agosto 1995 del Pretore di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
-
In
parziale accoglimento della petizione l’avv. __________, è tenuto a versare a
__________, l’importo di fr. 2’350.-- oltre interessi al 5% dal 3 novembre
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.-- sono a carico dell’attrice per
6/7 e del convenuto per 1/7.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 1’400.-- per parte di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.--
b) spese fr.
20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/10 e per 7/10 sono a
carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 400.-- per ripetibili
parziali d’appello.
V. Intimazione: - __________
;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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