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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.258
Data decisione, Autorità:
12.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00258
Lugano
12 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.1183 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 24 marzo 1992 da
__________ rappr. dallo Studio legale __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’200.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr.
17’975.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 4 settembre 1995 ha accolto per fr. 12’488.-- oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 30 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
15 maggio 1991 l’attore e il convenuto hanno sottoscritto un documento
denominato “contratto d’ingaggio” con il quale l’orchestra
“____________________” si impegnava ad eseguire musica da ballo nel locale
__________ nel corso del mese di febbraio del 1992 contro pagamento di fr.
800.-- al giorno (doc. A).
Il
31 ottobre 1991 il convenuto ha però comunicato all’agenzia che aveva curato la
stipulazione del contratto di chiedere l’annullamento del medesimo in
conseguenza di pretesi problemi di polizia degli stranieri (doc. B).
Sostenendo
di avere subito una perdita di guadagno in conseguenza dell’ingiustificata
rescissione contrattuale, con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’200.-- oltre accessori.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione eccependo tra l’altro la carenza di
legittimazione attiva dell’attore.
Nella
risposta di causa egli ha in proposito sostenuto che parte contrattuale era
l’orchestra “__________ ”, composta da cinque persone costituenti società
semplice, che avrebbero dovuto introdurre la petizione congiuntamente.
In
sede di duplica, rilevato che l’orchestra in questione avrebbe la forma
giuridica di società in nome collettivo, egli ha ribadito l’eccezione,
sostenendo che l’azione doveva essere proposta da detto soggetto giuridico e
non dall’attore.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha preliminarmente respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva, stabilendo che il contratto in questione era
un contratto di lavoro “in cascata”, validamente stipulato tra il datore di
lavoro e il capo orchestra, il quale si è impegnato a fornire anche la
prestazione degli altri musicisti, suoi dipendenti.
Quo
al merito delle pretese dell’attore, il Pretore le ha ritenute fondate
limitatamente a fr. 12’488.-- oltre interessi, somma per la quale ha accolto la
petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 22 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione per carenza di
legittimazione attiva.
Parte
contraente del contratto di ingaggio sarebbe stata l’Orchestra __________ e non
l’attore personalmente, il quale avrebbe firmato il contratto per la citata
orchestra.
L’istruttoria
avrebbe confermato che l’Orchestra __________ è una società in nome collettivo,
così che sarebbe evidente che l’azione giudiziaria doveva essere promossa da
questa società e non dall’attore personalmente.
F. Delle
osservazioni 30 ottobre 1995 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Le
parti sono concordi nel ritenere l’esistenza di un contratto di lavoro ai sensi
degli art. 319 e segg. CO, piuttosto che di un’altra forma contrattuale, quale
ad esempio il contratto di appalto.
Dal
tenore del contratto doc. A si possono in effetti dedurre sufficienti elementi
in favore dell’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’artista nei
confronti del responsabile del locale in cui esibirsi, così che, stante la
precedente giurisprudenza di questa Camera (II CCA 22 agosto 1994 in re
A: e llcc/G. SA) e l’espresso richiamo nel contratto alle normative legali che
disciplinano il rapporto di lavoro (LF sul lavoro del 13 marzo 1964; art. 329a
CO), può essere confermato l’assunto pretorile circa l’esistenza di un
contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO.
-
Indipendentemente
dalla qualifica giuridica del rapporto contrattuale, tema del gravame a questo
stadio della causa è unicamente quello della legittimazione attiva del
procedente __________, negata dalla parte convenuta.
-
Nella
sentenza DTF 112 II 41 e segg. il Tribunale federale si è posto la
questione a sapere come debba essere valutato il caso in cui colui che conclude
il contratto per la parte lavoratrice intende manifestamente offrire la
prestazioni di una pluralità di artisti, stabilendo che (consid. 4b alle pag.
47 e 48), a seconda delle circostanze, può essere ammesso il perfezionamento di
un rapporto contrattuale indiretto, nel quale solo il responsabile
dell’orchestra è dipendente del datore e gli altri musicisti sono ai suoi occhi
ausiliari del dipendente assunto, oppure l’esistenza di contratti di lavoro
stipulati con ognuno degli artisti, oppure ancora di un solo contratto concluso
con il gruppo degli artisti in quanto tale, costituente in tale ipotesi una
forma societaria.
Ovviamente,
se in tutti questi casi il capo orchestra può validamente concludere il
contratto, impegnando in tal modo, se del caso, anche gli altri membri del
gruppo (art. 32, 543, 564 CO), al momento di agire in giustizia è per contro
solo nella prima di queste tre ipotesi -quella in cui il contratto di lavoro
esiste solo tra lui e il datore di lavoro- che il responsabile del gruppo può
procedere in nome proprio, mentre nelle altre due eventualità questa
possibilità gli deve senz’altro essere negata (DTF 112 II 48).
- Il
convenuto non sostiene di aver stipulato il contratto di lavoro con ognuno dei
musicisti dell’orchestra -tesi che peraltro si rivela manifestamente infondata
già ad un primo esame del testo del contratto- ma di averlo concluso con una
società semplice (risposta, pag. 2), rivelatasi poi essere una società in nome
collettivo (duplica, pag. 3).
L’esame
del contratto permette di dare credito alla tesi del convenuto.
Quale
parte contrattuale vi è infatti inequivocabilmente indicata l’”Orchestra
__________ ” che, indipendentemente dalla qualifica giuridica specifica di
società in nome collettivo emersa in un secondo momento, è evidentemente
riconoscibile come soggetto diverso da __________, indicato per sua parte nel
contratto quale responsabile del gruppo in questione.
Nulla
in atti permette di evincere una diversa volontà delle parti.
Il
convenuto nella corrispondenza preprocessuale ha sempre coerentemente scritto
in termini di contratto dell’orchestra __________ (cfr. doc. B e doc. 2) e non
del __________, riconoscendo all’attore unicamente il ruolo di “rappresentante
di detta orchestra” (doc. 2).
L’orchestra,
per propria parte, già solo con la propria costituzione in forma di società in
nome collettivo (doc. E) dimostra di essere cosciente della propria
individualità come soggetto giuridico e, secondo l’ordinario andamento delle
cose, lascia così presumere l’intenzione, risultante dal contratto in
questione, di agire in proprio nome e per proprio conto nell’acquisizione di
ingaggi.
Anche
se tale intenzione non fosse stata espressamente esplicitata al convenuto in
sede di trattativa precontrattuale, e benché la ragione sociale della società
in nome collettivo sia riportata in maniera inesatta (cfr. però la deposizione
_________, da cui si evince la contemporanea esistenza di una “e di
una “ ”, così da sollevare dubbio sull’effettiva identità
dell’orchestra di cui trattasi), non vi può nondimeno essere dubbio, stante il
chiaro tenore del contratto, sul fatto che parte contrattuale era l’orchestra
medesima, rappresentata ex art. 32 CO in sede di trattativa dal __________, e
non l’attore personalmente.
Ne
consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che a fronte di una richiesta di causa di fr. 23’200.-- la presente
procedura non può essere gratuita.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 settembre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico. L’attore rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, il quale rifonderà al
convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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