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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.259
Data decisione, Autorità:
12.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00259
Lugano
12 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 646 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 19 dicembre 1988 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
19’806.60 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Il
Pretore con sentenza 4 settembre 1995 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale
per fr. 13’306.60 oltre interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 25 settembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzionale;
Mentre
la convenuta con le osservazioni del 23 ottobre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
4 dicembre 1981 l’attrice ha appaltato alla convenuta le opere necessarie alla
costruzione di una casetta sul fondo n. __________di __________e di un box con
porta sul fondo n. __________contro una mercede di fr. 180’000.-- (doc. B).
Per
l’opera eseguita la convenuta il 9 marzo 1988 ha emesso fattura per complessivi
fr. 209’381.10.
La
fattura è stata contestata dall’attrice.
Essa
nel seguito ha inoltre segnalato alla convenuta una serie di lavori che ancora
sarebbero da eseguire (doc. E), ha lamentato svariati difetti dell’opera, il
minor valore della stessa, nonché interventi illeciti della controparte, con
cui è in rapporto di vicinato.
In
considerazione di tutto ciò, essa con la petizione che ci occupa ne ha chiesto
la condanna in base agli art. 363 e segg. CO al pagamento di fr. 30’000.--
oltre interessi.
B. Nella
risposta e riconvenzionale del 24 novembre 1989 la convenuta si è opposta alla
petizione, contestando l’esistenza degli asseriti difetti come pure
qualsivoglia sua inadempienza nei rapporti con la controparte.
Ritenuta
l’esistenza di un saldo scoperto di fr. 19’806.60 sulla propria fattura, essa
ne ha richiesto il pagamento in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, a suo dire inibita dall’inadempienza della
convenuta.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e richieste, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto
di appalto, ha respinto siccome non provate le richieste dell’attrice, e ha
invece ammesso la pretesa per mercedi della convenuta per fr. 13’306.60,
operando una riduzione di fr. 6’500.-- rispetto a quanto richiesto in
conseguenza di tre difetti accertati dell’opera da lei eseguita.
E. Con
tempestivo gravame datato 25 settembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione e di respingere la
riconvenzionale.
Il
credito vantato dall’attrice si giustificherebbe con la mancata messa a
disposizione del box con porta previsto dal contratto e con l’immotivato
superamento della mercede pattuita di fr. 180’000.--.
Dovendosi
riconoscere all’attrice ulteriori complessivi fr. 10’000.-per i danni alla sorgente,
il taglio della legna, la mancata realizzazione di un secondo posto per la
macchina così come previsto dal Regolamento edilizio di __________, per
l’umidità riscontrata dal perito nell’edificio e per il minor valore
conseguente alla mancanza del box, sarebbe l’attrice ad essere creditrice della
convenuta almeno nella misura da lei richiesta.
F. Nelle
osservazioni del 23 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del
gravame sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si
dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Pacifica
l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e
segg. CO.
-
L’attrice
rivendica in questa sede la somma di fr. 30’000.-- per la mancata messa a
disposizione a tutt’oggi del garage coperto previsto dal contratto doc. B.
Tale
argomentazione viene qui sollevata per la prima volta, atteso che in sede di
petizione (punto 4b, pag. 4) essa non affermava affatto che lo stesso non le
era stato messo a disposizione, ma si limitava a lamentarne i difetti che,
unitamente ai difetti dell’accesso al medesimo, lo rendevano di fatto
inutilizzabile.
Non
potendosi ammettere, stante il divieto di cui all’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC,
il nuovo fatto sul quale l’attrice vorrebbe fondare la propria pretesa, la
stessa deve senz’altro essere respinta. Del resto il difetto riguardante
l'accesso al box è stato considerato come a valutazione peritale, con un minor
valore di fr. 3'000.--.
- L’attrice
ritiene poi di potere trarre diritto dall’avvenuto superamento del preventivo
originario di fr. 180’000.--, sorpasso che a suo dire sarebbe ingiustificato.
Essa
non si avvede però che anche questa motivazione, come quella di cui al
considerando precedente, è irricevibile in quanto estranea a quelle sollevate
nell’ambito degli allegati introduttivi della causa.
L’attrice
in sede di petizione e di risposta riconvenzionale non ha infatti mai
contestato l’ammontare delle pretese supplementari dell’appaltatrice -da lei
peraltro in massima parte prontamente e spontaneamente onorate (petizione,
punto 1, pag. 2 e 3; risposta riconvenzionale, pag. 2)- essendo la sua
resistenza alla richiesta del saldo della mercede motivata invece dalla mancata
correzione di pretesi difetti dell’opera (petizione, punto 2, pag. 3 e punto 5,
pag. 5).
Il
quantum della pretesa della convenuta non è per contro stato oggetto del
contendere nella prima fase del processo, ma solo nelle conclusioni (pag. 6),
così che anche questa censura dell’attrice deve essere reietta (art. 78 CPC).
- Anche
le ulteriori argomentazioni dell’attrice, dalle quali essa deduce una pretesa risarcitoria
complessiva di fr. 10’000.--, sono totalmente inconferenti.
Essa
elenca infatti 5 diversi motivi per i quali si giustificherebbe il suddetto
risarcimento globale, senza effettuare alcuna ragionevole quantificazione
dell’incidenza delle singole posizioni di danno se non nell’ordine di “qualche
migliaio di franchi” o di “qualche centinaia di franchi” (appello, pag. 7).
Come
già ravvisato dal Pretore, siffatto modo di procedere non è compatibile con
l’onere della prova del danno che incombe alla parte che ne chiede il
risarcimento (art. 42 cpv. 1 CO). Non ricorrendo un caso di applicazione della
norma eccezionale di cui all’art. 42 cpv. 2 CO -nemmeno l’attrice afferma che
non sarebbe possibile fornire la prova del danno-, se ne dovrebbe concludere
già solo per questo motivo per la reiezione nel suo complesso della pretesa.
- Più
in dettaglio si può osservare quanto segue:
5.1 Quo
ai danni alla sorgente e al taglio di legna, l’attrice non può giustificarsi
semplicemente affermando che la loro quantificazione è “difficile” (appello,
pag. 7), e nemmeno richiamando imprecisate ammissioni della controparte per
qualche centinaia di franchi, ammissioni che non tocca a questa Camera
ricercare nell’incarto di causa o in quello richiamato (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 10). Ben si può affermare, di conseguenza, che dette voci
di danno sono rimaste allo stadio di puro parlato sia quo alla loro esistenza,
che, del caso, al loro ammontare.
5.2 Il
preteso minor valore dell’opera in conseguenza della mancanza di un secondo
posto auto, previsto dal Regolamento edilizio comunale, è stato addotto
dall’attrice per la prima volta in sede di conclusioni (pag. 6), e non può di
conseguenza essere considerato, ostandovi il già citato art. 78 CPC.
5.3 Nemmeno
la pretesa deduzione per l’umidità del ripostiglio può essere ammessa, non
avendo l’attrice fatto valere tale difetto fino alle conclusioni di causa (pag.
6, in fine), anche in questo caso in violazione dell’art. 78 CPC.
5.4 Pure
immotivata, infine, la pretesa per minor valore relativa alla mancata cessione
del box per il caso di vendita dell’immobile, essendo anche questa argomentazione
una novità dell’allegato conclusionale.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e ai limiti del
temerario.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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