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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.259
Data decisione, Autorità: 12.12.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00259
Lugano 12 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 646 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 19 dicembre 1988 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 19’806.60 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Il Pretore con sentenza 4 settembre 1995 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale per fr. 13’306.60 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 25 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzionale;
Mentre la convenuta con le osservazioni del 23 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 4 dicembre 1981 l’attrice ha appaltato alla convenuta le opere necessarie alla costruzione di una casetta sul fondo n. __________di __________e di un box con porta sul fondo n. __________contro una mercede di fr. 180’000.-- (doc. B).
Per l’opera eseguita la convenuta il 9 marzo 1988 ha emesso fattura per complessivi fr. 209’381.10.
La fattura è stata contestata dall’attrice.
Essa nel seguito ha inoltre segnalato alla convenuta una serie di lavori che ancora sarebbero da eseguire (doc. E), ha lamentato svariati difetti dell’opera, il minor valore della stessa, nonché interventi illeciti della controparte, con cui è in rapporto di vicinato.
In considerazione di tutto ciò, essa con la petizione che ci occupa ne ha chiesto la condanna in base agli art. 363 e segg. CO al pagamento di fr. 30’000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta e riconvenzionale del 24 novembre 1989 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l’esistenza degli asseriti difetti come pure qualsivoglia sua inadempienza nei rapporti con la controparte.
Ritenuta l’esistenza di un saldo scoperto di fr. 19’806.60 sulla propria fattura, essa ne ha richiesto il pagamento in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, a suo dire inibita dall’inadempienza della convenuta.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e richieste, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha respinto siccome non provate le richieste dell’attrice, e ha invece ammesso la pretesa per mercedi della convenuta per fr. 13’306.60, operando una riduzione di fr. 6’500.-- rispetto a quanto richiesto in conseguenza di tre difetti accertati dell’opera da lei eseguita.
E. Con tempestivo gravame datato 25 settembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzionale.
Il credito vantato dall’attrice si giustificherebbe con la mancata messa a disposizione del box con porta previsto dal contratto e con l’immotivato superamento della mercede pattuita di fr. 180’000.--.
Dovendosi riconoscere all’attrice ulteriori complessivi fr. 10’000.-per i danni alla sorgente, il taglio della legna, la mancata realizzazione di un secondo posto per la macchina così come previsto dal Regolamento edilizio di __________, per l’umidità riscontrata dal perito nell’edificio e per il minor valore conseguente alla mancanza del box, sarebbe l’attrice ad essere creditrice della convenuta almeno nella misura da lei richiesta.
F. Nelle osservazioni del 23 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Pacifica l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
L’attrice rivendica in questa sede la somma di fr. 30’000.-- per la mancata messa a disposizione a tutt’oggi del garage coperto previsto dal contratto doc. B.
Tale argomentazione viene qui sollevata per la prima volta, atteso che in sede di petizione (punto 4b, pag. 4) essa non affermava affatto che lo stesso non le era stato messo a disposizione, ma si limitava a lamentarne i difetti che, unitamente ai difetti dell’accesso al medesimo, lo rendevano di fatto inutilizzabile.
Non potendosi ammettere, stante il divieto di cui all’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, il nuovo fatto sul quale l’attrice vorrebbe fondare la propria pretesa, la stessa deve senz’altro essere respinta. Del resto il difetto riguardante l'accesso al box è stato considerato come a valutazione peritale, con un minor valore di fr. 3'000.--.
Essa non si avvede però che anche questa motivazione, come quella di cui al considerando precedente, è irricevibile in quanto estranea a quelle sollevate nell’ambito degli allegati introduttivi della causa.
L’attrice in sede di petizione e di risposta riconvenzionale non ha infatti mai contestato l’ammontare delle pretese supplementari dell’appaltatrice -da lei peraltro in massima parte prontamente e spontaneamente onorate (petizione, punto 1, pag. 2 e 3; risposta riconvenzionale, pag. 2)- essendo la sua resistenza alla richiesta del saldo della mercede motivata invece dalla mancata correzione di pretesi difetti dell’opera (petizione, punto 2, pag. 3 e punto 5, pag. 5).
Il quantum della pretesa della convenuta non è per contro stato oggetto del contendere nella prima fase del processo, ma solo nelle conclusioni (pag. 6), così che anche questa censura dell’attrice deve essere reietta (art. 78 CPC).
Essa elenca infatti 5 diversi motivi per i quali si giustificherebbe il suddetto risarcimento globale, senza effettuare alcuna ragionevole quantificazione dell’incidenza delle singole posizioni di danno se non nell’ordine di “qualche migliaio di franchi” o di “qualche centinaia di franchi” (appello, pag. 7).
Come già ravvisato dal Pretore, siffatto modo di procedere non è compatibile con l’onere della prova del danno che incombe alla parte che ne chiede il risarcimento (art. 42 cpv. 1 CO). Non ricorrendo un caso di applicazione della norma eccezionale di cui all’art. 42 cpv. 2 CO -nemmeno l’attrice afferma che non sarebbe possibile fornire la prova del danno-, se ne dovrebbe concludere già solo per questo motivo per la reiezione nel suo complesso della pretesa.
5.1 Quo ai danni alla sorgente e al taglio di legna, l’attrice non può giustificarsi semplicemente affermando che la loro quantificazione è “difficile” (appello, pag. 7), e nemmeno richiamando imprecisate ammissioni della controparte per qualche centinaia di franchi, ammissioni che non tocca a questa Camera ricercare nell’incarto di causa o in quello richiamato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 10). Ben si può affermare, di conseguenza, che dette voci di danno sono rimaste allo stadio di puro parlato sia quo alla loro esistenza, che, del caso, al loro ammontare.
5.2 Il preteso minor valore dell’opera in conseguenza della mancanza di un secondo posto auto, previsto dal Regolamento edilizio comunale, è stato addotto dall’attrice per la prima volta in sede di conclusioni (pag. 6), e non può di conseguenza essere considerato, ostandovi il già citato art. 78 CPC.
5.3 Nemmeno la pretesa deduzione per l’umidità del ripostiglio può essere ammessa, non avendo l’attrice fatto valere tale difetto fino alle conclusioni di causa (pag. 6, in fine), anche in questo caso in violazione dell’art. 78 CPC.
5.4 Pure immotivata, infine, la pretesa per minor valore relativa alla mancata cessione del box per il caso di vendita dell’immobile, essendo anche questa argomentazione una novità dell’allegato conclusionale.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e ai limiti del temerario.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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