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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.26
Data decisione, Autorità: 24.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00026
Lugano 24 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 447 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 28 dicembre 1987 da
Arch. __________ Ing. __________ (avv. __________)
contro
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 38’520.65 oltre interessi a titolo di mercede degli appaltatori;
E ora sul decreto 22 dicembre 1994 del Pretore che ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione processuale;
Appellanti gli attori, che con atto di appello 10 gennaio 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di stralcio dei convenuti;
Mentre i convenuti con osservazioni del 10 febbraio 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
che con petizione del 28 dicembre 1987 gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 38’520.65 oltre interessi a titolo di mercede degli appaltatori;
che il 23 novembre 1994 i convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa per perenzione;
che il Pretore in applicazione dell’art. 351 CPC ha stralciato la lite dai ruoli con decreto 22 dicembre 1994;
che con l’appello del 10 gennaio 1995 gli attori chiedono la riforma di detto decreto nel senso di respingere l’istanza dei convenuti;
che gli appellanto sostengono:
che l’ordinanza pretorile del 20 novembre 1992 sarebbe stata intimata di venerdì;
che la stessa sarebbe stata ricevuta dagli attori lunedì 23 novembre 1992;
che perciò secondo l’art. 131 CPC il termine biennale di cui all’art. 351CPC avrebbe iniziato a decorrere il successivo martedì 24 novembre 1992;
che l’istanza di stralcio presentata il 23 novembre 1994 avrebbe di conseguenza essa stessa interrotto il termine di perenzione;
che gli attori avrebbero inoltre compiuto un atto di omissione, omettendo di presentare le domande per l’interrogatorio formale dei convenuti entro il termine assegnato il 20 novembre 1992, scadente il 5 gennaio 1993;
che detta omissione costituirebbe atto interruttivo della perenzione processuale al pari di qualunque atto positivo;
che con osservazioni del 10 febbraio 1995 i convenuti postulano la reiezione del gravame, chiedendo che lo stesso venga dichiarato temerario e che le ripetibili ammontino ad almeno fr. 1’500.--;
che il 20 novembre 1992 il Pretore ha compiuto atto processuale interruttivo della perenzione assegnando agli attori un termine di 30 giorni per la presentazione delle domande per l’interrogatorio formale dei convenuti;
che non si può tener conto della data di scadenza del termine assegnato dal Pretore con l’ordinanza 20 novembre 1992;
che rilevante ai fini del computo del periodo di perenzione è infatti solo la data del compimento dell’ultimo atto processuale e non invece il momento in cui la parte interessata avrebbe potuto compiere un atto (II CCA 16 giugno 1993 in re C. SA/S.);
che l’omissione di un atto processuale, pur se foriera di conseguenze per la procedura, non è in effetti assimilabile al compimento di un atto processuale;
che un’omissione non può avere effetto interruttivo della perenzione, non fosse altro che per il motivo che è la stessa, prolungata omissione del compimento del successivo atto procedurale (o del sollecito del medesimo) a determinare la situazione di perenzione;
che perciò se l’omissione avesse effetto interruttivo della perenzione non si giungerebbe mai alla perenzione della causa, essendo (per assurdo) in ogni momento possibile l’interruzione della perenzione per mezzo dell’omesso invio di una lettera di sollecito al pari che nel caso dell’effettivo invio della medesima;
che l’intimazione alle parti dell’ordinanza 20 novembre 1992 ha costituito un ulteriore atto processuale, così che un nuovo termine di perenzione ha iniziato a decorrere dal ricevimento dell’atto;
che il questa sede può rimanere irrisolto il quesito a sapere se detto nuovo termine abbia iniziato a decorrere il 23 novembre 1992, giorno in cui la parti hanno ricevuto l’ordinanza in questione o, in base all’art. 131 cpv. 1 CPC, solo il successivo 24 novembre 1992;
che infatti in entrabi i casi l’istanza presentata il 23 novembre 1994 dai convenuti era prematura, non essendosi ancora compiuto il termine di due anni;
che tuttavia tale prematura istanza non ha avuto effetto interruttivo della perenzione, non essendo la stessa con ogni evidenza atto volto a dimostrare l’interesse di una parte alla lite ma, al contrario, l’attestazione della volontà di vederla perire;
che, di conseguenza, costituirebbe eccesso di formalismo ritenere atto interruttivo della perenzione la notifica alle parti di detta prematura istanza da parte del Pretore;
che il primo atto interruttivo della perenzione è perciò costituito dalle osservazioni 30 novembre 1994 degli attori;
che il termine di perenzione ha così avuto tempo di compiersi;
che il Pretore ha facoltà di procedere d’ufficio allo stralcio della lite perenta (art. 351 cpv. 2 CPC);
che la decisone impugnata, seppur emanata in base ad istanza prematura, risulta sostanzialmente corretta;
che ne consegue la reiezione del gravame;
che non può essere accolta la pretesa dei convenuti di un’indennità ex art. 152 CPC, già solo per il fatto che il gravame non è temerario;
che lo stesso risultato si impone per la mancata prova del maggior pregiudizio che i convenuti avrebbero subito in conseguenza del gravame ritenuto temerario (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 152, n. 3 e 9);
che le spese e le ripetibili seguono la soccombenza degli attori (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 gennaio 1995 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dagli appellanti restano a loro carico.
Gli attori rifonderanno ai convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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