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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.267
Data decisione, Autorità: 12.12.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00267
Lugano 12 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc.n. OA.94.365 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 29 dicembre 1989 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14’546.20 oltre interessi in conseguenza del contratto di compravendita, domanda ridotta a fr. 10’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12 settembre 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 3 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 10’000.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con le osservazioni del 6 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 6 aprile 1988 l’attore ha acquistato dal convenuto una vettura Mercedes Benz __________ del 1979 al prezzo di fr. 29’000.-- (doc. B).
La vettura avrebbe tosto manifestato dei difetti, la cui riparazione avrebbe comportato una spesa di fr. 14’546.20, importo oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 2 maggio 1990 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando l’esistenza degli asseriti difetti come pure qualsivoglia sua responsabilità. L’attore sarebbe inoltre stato cosciente dell’età e dello stato del veicolo, da lui acquistato ad un prezzo particolarmente conveniente, così che nulla potrebbe essere richiesto al convenuto.
C. L’attore in corso di causa ha ridotto la propria domanda a fr. 10’000.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e richieste.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, ha negato che il convenuto mostrando all’attore al momento della vendita una perizia sul veicolo risalente a tre anni prima abbia inteso promettergli particolari qualità del veicolo, o l’abbia così indotto all’acquisto.
Da ciò la reiezione della petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 3 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 10’000.-- oltre interessi.
Il Pretore, in sostanza, avrebbe negato a torto l’effettuazione di promesse circa le qualità della vettura venduta, dovendosi in buona fede ammettere per l’attore che con la consegna della perizia ne veniva ribadita l’attualità
Ne conseguirebbe l’obbligo per il convenuto di risarcire il danno derivato all’attore dall’assenza delle qualità promessegli.
F. Nelle osservazioni del 6 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Più precisamente, mediante la consegna in sede di trattativa della relazione peritale fatta allestire il 18 luglio 1985 da __________, l’attore secondo il principio della buona fede avrebbe inferito l’assoluta originalità del veicolo. Il convenuto dovrebbe perciò rispondere del danno conseguente all’assenza di tale qualità, danno pari a fr. 10’000.--.
2.1 Detta perizia, incontrovertibilmente, contiene degli accertamenti di fatto riguardanti lo stato e il valore della vettura effettuati nel 1985, e quindi di per sé di validità temporale limitata, essendo evidente che lo stato di un veicolo, specie di uno vecchio di parecchi anni, può alterarsi assai rapidamente.
Ne consegue, proprio in applicazione del principio dell’affidamento da lui invocato, che l’attore, quo alla funzionalità del veicolo, prima di dar peso ad una perizia risalente a tre anni prima doveva piuttosto considerare che il veicolo vendutogli era entrato in circolazione nel 1979, aveva a quel momento percorso ben più di 100’000 km e non era collaudato.
Sempre dal profilo della buona fede, non può perciò essere condivisa l’affermazione dell’attore secondo cui -in difetto di un’esplicita affermazione in tal senso del convenuto, che agli atti non risulta- dal solo comportamento del convenuto risiedente nel mostrargli la perizia egli avrebbe potuto pensare che il convenuto ne ribadiva il contenuto a quel giorno, trattandosi di un’inammissibile forzatura della presumibile volontà del convenuto medesimo.
In realtà, secondo l’ordinario andamento delle cose, è piuttosto da ritenere che con la perizia il convenuto abbia voluto dimostrare di essere intenzionato a vendere un veicolo da lui acquistato in buono stato, e abbia in particolare desiderato sostenere la propria richiesta di prezzo alla luce della maggiore valutazione fatta qualche anno prima (doc. C, pag. 2 sub “conclusioni”).
2.2 Non diversa è la situazione quo alla pretesa promessa di perfetta originalità del veicolo.
Leggendo in buona fede la perizia doc. C, simile promessa poteva al limite essere intesa come riferita alle parti visibili del veicolo, e in maniera specifica agli accessori di bordo, sui quali il referto si dilungava qualche riga sopra, e per i quali vi era la precisa distinzione tra quelli originali e l’unico non originale.
E’ invece impensabile che la perizia abbia inteso riferirsi anche alle componenti meccaniche non immediatamente visibili, di modo che costituisce interpretazione inconciliabile con il principio dell’affidamento quella secondo cui essa sarebbe riferita anche ai pistoni, non potendosi ragionevolmente pensare -nemmeno l’attore lo sostiene- che il referto doc. C sia stato allestito previo lo smontaggio del veicolo.
A non averne dubbi, il problema dell’attore non era tanto costituito dalla presenza di tre pistoni non originali nel motore della sua Mercedes, ma dal fatto che la stessa a suo dire consumava olio in maniera anomala.
Infatti, l’intervento fatturatogli il 30 agosto 1988 da ____________________ (doc. H) non è affatto consistito nella sola rimozione dei tre pistoni non originali fabbricati dalla __________ (doc. F, pag. 2), ma in tutta una serie di interventi costituenti in sostanza la revisione del motore, all’evidente fine di eliminare il consumo di olio, interventi tra i quali figura la sostituzione dell’intera serie di pistoni, con 8 pistoni __________ nuovi di zecca (cfr. preventivo doc. G).
Ne consegue che anche ammettendo per assurdo la tesi secondo cui l’attore avrebbe avuto diritto al ripristino di una situazione di totale originalità della vettura, l’intervento da lui fatto eseguire e del quale rivendica il risarcimento non ha avverato siffatta situazione, così che lo stesso non dovrebbe comunque essergli riconosciuto, ostando a simile soluzione già solo il divieto dell’abuso di diritto.
Nemmeno si può ammettere il diritto al risarcimento della spesa sostenuta siccome necessaria all’eliminazione del consumo di olio in quanto ritenuto conseguenza della presenza di due diversi tipi di pistone nel motore, non essendo affatto stato provato dall’attore che la vettura consumasse olio in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dalla casa costruttrice di 2,5 l per 1000 km (cfr. doc. L e N), né che detto preteso consumo fosse riconducibile alla presenza di pistoni di marche differenti piuttosto che all’elevato chilometraggio percorso dal motore (107’000 km all’acquisto da parte dell’attore, doc. B) con conseguente necessità di una revisione totale (doc. F, punto 1.4), né infine che la parziale revisione del motore con parti non originali sia stata eseguita in maniera contraria alle regole dell’arte e abbia perciò dato origine al preteso anomalo consumo di olio.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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