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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.269
Data decisione, Autorità: 03.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00269
Lugano 3 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria di ripetizione dell'indebito inc. n. 2604 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 10 dicembre 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di fr. 8’411.-- oltre interessi in relazione ad un contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 settembre 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l’appello
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta nel 1988 ha eseguito opere di falegnameria per l’attrice, per le quali ha tra l’altro emesso 3 fatture (doc. 1, pag. 1-3) per complessivi fr. 8’303.--, importo per il quale l’appaltatrice ha proceduto in via esecutiva nei confronti della committente (doc. L).
Avendo l’attrice omesso di interporre tempestiva opposizione nella procedura esecutiva, con la presente causa essa chiede la ripetizione di quanto da lei pagato, sostenendo l’inesistenza del credito di controparte in conseguenza della difettosità dell’opera e dell’inadempienza nell’esecuzione dei lavori di riparazione di detti difetti.
B. La convenuta nella risposta del 17 marzo 1992 si è opposta alla petizione sostenendo la tardività della notifica dei difetti relativi alla perlinatura di cui trattasi, con il che ogni diritto dell’attrice sarebbe perento, e l’importo da lei pagato sarebbe di conseguenza stato dovuto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posti l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto e la difettosità dell’opera eseguita dalla convenuta, ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti effettuata in data 28 luglio 1989, e ha di conseguenza accolto la petizione osservando che la convenuta non potrebbe esigere il saldo della propria mercede prima di avere eliminato i difetti in questione.
D. Delle argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In analogia con l’azione per indebito arricchimento del CO, viene in concreto richiesta la restituzione di una somma di denaro che si ritiene di aver pagato a torto. Le due azioni si differenziano invece per il fatto che nell’azione prevista dal CO il pagamento da ripetere è avvenuto per libera volontà del creditore, mentre l’azione di cui all’art. 86 LEF è data allorché il creditore ha pagato in conseguenza della pressione di una procedura esecutiva intentata nei suoi confronti (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. edizione, Berna, 1993, pag. 151 e 152).
E’ perciò indubbio che l’attrice, ritenendo l’opera difettosa, ha nella specie optato ex art. 368 cpv. 2 CO per la riparazione gratuita dei difetti, rinunciando con ciò alla ricusa dell’opera o alla diminuzione proporzionale della mercede (DTF 116 II 311; Rep. 1985, pag. 133; II CCA 18 gennaio 1994 in re C./L.P.; Gauch, Der Werkvertrag, 3 edizione, n. 1097, 1192 e 1290).
Tale scelta, contrariamente alle opzioni redibitoria ed estimatoria, è però senza effetto sia sull’ammontare della mercede della convenuta, che rimane dovuta nella sua totalità, sia sull’esigibilità della mercede stessa, che è data a partire dal momento della consegna dell’opera, anche se difettosa (II CCA 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e llcc.; Gauch, opera citata, n. 790).
Certo, la difettosità dell’opera giustifica che il committente che opta per la sua riparazione gratuita sollevi l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 82 CO ed inibisca così entro i limiti della buona fede la possibilità per l’appaltatore di incassare effettivamente la mercede (DTF 111 II 466, 94 II 164; II CCA 3 maggio 1994 in re G./C; Gauch, opera citata, n. 1729, 1733; Gehrer, Vom Recht des Bauherrn, den Werklohn bei Mängeln des (Bau-)Werkes zurückzubehalten, in: SJZ, 77 (1981), pag. 304 e segg.) o anche solo gli interessi di mora su di essa (II CCA 10 gennaio 1994 in re I.G. SA/F.; Weber, Berner Kommentar, n. 212-214 ad art. 82 CO), ma nondimeno l’esercizio di tale eccezione, contrariamente al caso della compensazione, non estingue il credito dell’appaltatore.
L’attrice non ha perciò pagato un indebito ma, analogamente a quanto avviene per il pagamento di un debito prescritto (per la cui ripetizione non è data azione: art. 63 cpv. 2 CO), un proprio debito del quale, sollevando l’eccezione di cui all’art. 82 CO, poteva rifiutare il pagamento fino all’effettuazione della riparazione gratuita.
In altre parole, in conseguenza dell’omessa opposizione nella procedura esecutiva non vi è stato per l’attrice quel pregiudizio giuridico al quale vuole ovviare l’art. 86 LEF -il pagamento di un non debito-, ma unicamente la perdita del mezzo di pressione sull’appaltatore costituito dalla possibilità di trattenere temporaneamente la mercede dovutagli, senza che vi sia però stata modifica della situazione materiale, che rimane quella per cui l’appaltatore è, se del caso, debitore della richiesta riparazione gratuita dell’opera, e il committente è debitore della totalità della mercede.
Ciò che è comunque decisivo, è che non si può ritenere che l’attrice abbia pagato un indebito ai sensi dell’art. 86 LEF, con il che deve essere respinta la sua petizione.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 ottobre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 settembre 1995 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dalla convenuta, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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