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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.270
Data decisione, Autorità: 21.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00270
Lugano 21 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
D. Petrini
visto l'appello 3 ottobre 1995 presentato da
rappr. dall’ avv. __________
contro
la decisione 6 settembre 1995 del Pretura del distretto di Bellinzona -inc. no. 12437-nella causa promossa dall'appellante contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con diffida 5 ottobre 1995 del presidente di questa Camera al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 23 ottobre 1995 per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’600.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è pervenuto alla citata direzione il 25 ottobre 1995 con indicata la scadenza del 27 ottobre 1995, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato del Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995);
che in concreto il pagamento è tardivo perchè entrambe le date determinanti come ai considerandi che precedono sono successive rispetto al termine assegnato, ragione per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L'appello 3 ottobre 1995 __________ , è inammissibile.
Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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