AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.275
Data decisione, Autorità:
24.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00275
Lugano
24 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 179/1992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 2 novembre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
10’793.-- a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della
circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 19 settembre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 10 ottobre 1995 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 10 novembre 1995 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
2 giugno 1992 la Mercedes 500 SL condotta dal convenuto __________, che
percorreva via __________ a __________ nell’unica direzione consentita, è
entrata in collisione con la Mazda 626 condotta dall’attore che stava eseguendo
o aveva eseguito -la questione è controversa- la manovra di immissione su via
__________ provenendo da uno dei posteggi laterali esistenti sul lato sinistro
di quella strada.
B. Con
petizione del 2 novembre 1992 l’attore ha chiesto il risarcimento del danno
subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del
convenuto __________, il quale, seppure prioritario, avrebbe circolato a
velocità eccessiva, precludendosi così la possibilità di arrestarsi in tempo
per evitare l’incolpevole attore, che non aveva possibilità di scorgerlo in
tempo utile.
C. Nella
risposta del 1° febbraio 1993 i convenuti hanno chiesto la reiezione della
petizione ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dalla
violazione da parte dell’attore del diritto di precedenza del convenuto
__________.
Il
danno ammonterebbe in ogni caso a soli fr. 6’100.--.
D. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che la perizia giudiziaria non
sarebbe riuscita a fornire elementi oggettivi tali da permettere di stabilire
con certezza la dinamica del sinistro.
Dal
sopralluogo sarebbe invece risultato che la vettura del convenuto __________
avrebbe iniziato a sfregare il muro sul lato destro della strada dopo un metro
o un metro e mezzo dal posteggio dal quale è uscito l’attore, e che l’attore
disponeva di una visibilità posteriore di 43 metri.
Non
essendo stato provato che il convenuto __________ procedesse ad una velocità
inadeguata alle circostanze, e potendosi evincere dal danno della sua vettura
che la collisione ha avuto luogo allorché l’attore stava eseguendo la manovra
di immissione, e non dopo che egli l’aveva eseguita, ne conseguirebbe che
l’attore ha violato il diritto di precedenza del convenuto __________, e che
egli sarebbe di conseguenza l’unico responsabile del sinistro.
Da
ciò la reiezione della petizione.
F. Con
tempestivo gravame datato 10 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe male valutato le risultanze istruttorie, in particolare
misconoscendo le chiare risultanze peritali, giungendo perciò all’errato
risultato di negare le responsabilità del convenuto __________.
L’attore
avrebbe per sua parte effettuato una corretta manovra di immissione, e sarebbe
stato urtato allorché già si trovava su via __________ dal __________, sopraggiunto
a velocità eccessiva.
G. Nelle
osservazioni del 10 novembre 1995 i convenuti hanno chiesto la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
questa causa risulta problematico accertare correttamente il reale svolgimento
dei fatti. Le prove assunte in causa non rendono facile tale compito a causa
della loro parziale contraddittorietà.
E’
innanzitutto incontestabile:
-
che
il conducente __________ intendeva immettersi su via __________ provenendo da
un posteggio laterale posto sulla stessa via, mentre il conducente __________
proveniva da tergo rispetto al ____________________ dato egli si trovava già su
via __________;
-
che
l’urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra della vettura condotta dal
__________ e la fiancata destra di quella del ____________________e che la
vettura del __________ ha altresì riportato danni alla fiancata destra, avendo
essa strisciato contro il muro che delimita il margine destro della
carreggiata;
-
che
la larghezza della carreggiata è inferiore alla somma delle larghezze dei
veicoli coinvolti nel sinistro.
- Date
queste premesse, la perizia privata dell’ing. __________ (doc. N) non è di
particolare aiuto nell’accertamento della dinamica dell’incidente per il fatto
che essa, fondata comunque in massima parte su mere ipotesi, parte dall’errata
premessa secondo cui il sinistro sarebbe un “tamponamento classico” (doc. N,
pag. 1), ovvero -secondo l’ordinaria accezione del termine- quel tipo di
incidente in cui la parte anteriore del veicolo proveniente da tergo collide
con la parte posteriore di quello che lo precede.
Non
a caso la perizia non si confronta seriamente con i danni subiti dai veicoli
coinvolti.
- La
sintetica perizia allestita per conto della __________ (doc. O) non è di
maggiore utilità, dato che anch’essa è basata in buona parte su ipotesi
relative alla velocità del veicolo __________, ed è tesa a dimostrare l’evitabilità
del sinistro, con il che esso sarebbe dovuto alla ritardata reazione del
conducente convenuto.
La
perizia, nella sua brevità non spiega tuttavia quali sono gli elementi
oggettivi posti in concreto a base delle affermazioni fatte, né come siano
stati calcolati i valori indicati, così che la stessa deve in definitiva essere
accettata o rifiutata in toto, non essendo nemmeno dati gli estremi per una
valutazione critica delle sue risultanze.
- Nemmeno
la perizia giudiziaria ha consentito l’accertamento di tutti gli aspetti della
dinamica dell’incidente in questione.
Secondo
il perito, la mancanza di tracce non ha consentito di ricostruire la manovra
del veicolo condotto dal convenuto __________ prima dell’urto (perizia, punto
4.4, pag. 6), del quale non è di conseguenza stato possibile accertare la
velocità iniziale, tanto che il perito si è dovuto limitare alla formulazione
di mere ipotesi.
Proprio
dall’enorme differenza tra le velocità ipotizzate (41,5 km/h oppure 68 km/h,
perizia, pag. 20), e quindi ritenute verosimili, si deduce che lo stesso perito
non ha alcuna certezza circa la velocità del veicolo condotto dal convenuto
__________.
Parimenti,
il perito non ha potuto stabilire con certezza (“in modo inequivocabile”) la
dinamica dell’urto tra i due veicoli (perizia, pag. 14), e di conseguenza
nemmeno il punto in cui le vetture sono entrate in collisione (perizia, pag.
16).
- Oltre
a non aver saputo rispondere in modo definitivo a parte dei quesiti posti -il
che non è ancora motivo di critica al perito, ma può essere conseguenza della
scarsità di elementi oggettivi-, si riscontra un’importante incongruenza tra
gli accertamenti di fatto eseguiti dal perito giudiziario e le risultanze del
sopralluogo.
L’incongruenza
riguarda il punto in cui il veicolo condotto dal __________ ha iniziato a
lasciare tracce sul muro posto sulla destra della carreggiata, punto che
secondo il perito si situerebbe a 7 metri dal termine del posteggio occupato
dall’attore (complemento di perizia, pag. 3), mentre dal verbale del
sopralluogo esso risulta situarsi a solo un metro/un metro e mezzo dopo il
posteggio da cui è uscito il __________.
Il
perito in nessun punto dei propri referti afferma di avere effettuato un
sopralluogo e di avere preso conoscenza in prima persona delle tracce lasciate
dalla Mercedes sul muro di via __________ (il che del resto è comprensibile se
si pensa che la perizia è dell’aprile 1994, a quasi due anni di distanza
dall’incidente), sostenendo invece di avere basato il proprio referto
unicamente sugli atti messi a sua disposizione (perizia, pag. 2).
La
risultanza del sopralluogo è per contro frutto dell’osservazione diretta
effettuata dal Pretore e dai patrocinatori delle parti.
Trattandosi
con ogni evidenza di una discrepanza su un elemento di fatto constatabile con
una semplice misurazione, ma senza alcuna necessità di possedere le
specialistiche nozioni dell’uomo dell’arte, si deve necessariamente concludere
per la fedefacenza dell’accertamento diretto del primo giudice, che è perciò
prevalente nei confronti di quello verosimilmente indiretto del perito.
- L’errore
del perito sul punto in cui la Mercedes ha urtato il muro determina anche
l’errore sul presumibile punto in cui le vetture sarebbero entrate in
collisione, essendo il primo a mente del perito corrispondente al secondo
(complemento alla perizia, pag. 4, risposta 2).
Da
tali errori deriva pure la totale inutilità delle ipotesi peritali, in quanto
fondate su premesse erronee.
Ne
consegue che lo svolgimento del sinistro non è stato quello ipotizzato dal
perito, peraltro difficilmente compatibile con l’ordinario andamento delle cose
alla luce della natura della strada e dei danni riportati dai veicoli.
-
Nell’esame
della pretesa dedotta in causa si deve perciò ammettere, così come rettamente
ritenuto dal Pretore, che l’incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze del
posteggio occupato dall’attore.
-
Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS un detentore risponde verso un altro dei danni materiali
solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa
prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del debitore convenuto.
Oltre
a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma
implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno
deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di
causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in
re M. e R. SA).
- Vista
la dinamica dell’incidente, ricondotto ad una normale collisione all’uscita di
un parcheggio, quali possibili colpe del conducente convenuto sono pensabili la
guida ad una velocità eccessiva o comunque inadeguata alle circostanze (art. 32
LCS), o una violazione del principio dell’affidamento (art. 26 cpv. 1 LCS) per
avere colpevolmente misconosciuto la concreta eventualità che il non
prioritario (art. 36 cpv. 4 LCS) iniziasse la manovra di immissione ritenendo
di non essere di ostacolo al veicolo prioritario (DTF 120 IV 254).
9.1 In
sede di petizione (pag. 9) l’attore ha in effetti rimproverato al conducente
__________ di aver circolato a velocità superiore a quella consentita o
comunque inadeguata alle circostanze.
Il
convenuto ha per sua parte dichiarato di aver circolato ad una velocità
“regolare” (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A),
dovendosi con ciò intendere una velocità “adeguata”, o nella per lui peggiore
delle ipotesi la velocità massima consentita di 50 km/h.
Nessun
elemento oggettivo in atti (tracce di frenata, entità dei danni ai veicoli)
contraddice questa affermazione, e neppure le ipotesi del perito giudiziario la
escludono, così che si deve ammettere che l’attore non ha saputo provare una
violazione della velocità massima consentita, o anche solo che la velocità
sarebbe stata inadeguata alla situazione di asfalto bagnato.
9.2 Più
ancora che dalla velocità del convenuto __________la vera incognita di questa
causa, dalla quale dipende il giudizio sul suo comportamento alla luce del principio
dell’affidamento, è costituita dalla distanza alla quale è stato riconoscibile
per lui che l’attore aveva iniziato la manovra di immissione.
E’
infatti ovvio che se, per ipotesi, la manovra di immissione fosse iniziata
allorché il convenuto non si trovava ancora nel tratto di visibilità di 43
metri, l’attore non avrebbe nulla da rimproverarsi, mentre il conducente
__________ che circolava a velocità “regolare”, avrebbe avuto ogni possibilità
di arrestarsi in tempo utile per evitare la collisione, così come ipotizzato da
tutti i periti.
E’
altrettanto ovvio che se per contro la manovra di immissione fosse iniziata e
divenuta riconoscibile in un momento in cui il __________ si trovava già vicino
al parcheggio occupato dall’attore, il prioritario non avrebbe più avuto la
possibilità di fermarsi prima della collisione.
Le
tavole processuali non contengono alcun riscontro che permetta di dare la
preferenza alla tesi più favorevole all’attore.
Sarebbe
infatti contrario al normale andamento delle cose, e anche all’istinto di
conservazione, ammettere che il __________ dopo aver percepito la manovra
dell’attore abbia proseguito nella propria marcia senza frenare, e abbia invece
tentato un impossibile sorpasso (impensabile già solo per l’insufficiente
larghezza della carreggiata) una volta raggiunto il veicolo dell’attore, con il
risultato di condurre il proprio veicolo contro il muro.
Proprio
dalla natura dell’incidente, e dal disperato tentativo di sterzata a destra, si
deve al contrario piuttosto desumere che la manovra dell’attore è avvenuta
allorché il prioritario senza sua colpa non aveva più la possibilità di evitare
l’impatto, e neppure di effettuare con successo l’impossibile manovra di
schivata da lui tentata.
In
assenza di migliori evidenze si deve comunque giungere alla conclusione che
l’attore non ha dimostrato alcuna colpa del conducente __________, con il che
non può essere accolta, neppure parzialmente, la sua petizione.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico:
L’attore
rifonderà ai convenuti complessivi fr. 750.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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