AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.277
Data decisione, Autorità: 05.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00277
Lugano 5 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4'453 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 24 giugno 1993 da
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’836.50 oltre interessi in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 15 settembre 1995 ha accolto per fr. 15’936.50 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre gli attori con le osservazioni del 22 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nella primavera del 1993 gli attori si sono fatti fornire una sauna, una vasca per idromassaggio e un solarium al prezzo complessivo di fr. 29’532.15, interamente soluto.
Asserendo, sulla scorta di una perizia esperita a futura memoria, la grave difettosità di questi oggetti, essi con la petizione in rassegna hanno dedotto in causa una pretesa di complessivi fr. 70’836.50, di cui fr. 15’936.50 in restituzione del prezzo della sauna e della vasca per idromassaggio e per le spese di riparazione del solarium, e fr. 54’900.-- a titolo di risarcimento danni.
B. Nella risposta del 4 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di aver fornito il solarium, ordinato direttamente in Italia dagli attori, e contestando sia l’esistenza degli asseriti difetti, che la tempestività della loro notifica da parte degli attori, e l’esistenza degli asseriti danni.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita mobiliare per tutti e tre gli oggetti forniti, ha ammesso l’esistenza di difetti per i quali la convenuta dovrebbe rispondere.
Si giustificherebbe così la rescissione della vendita della sauna e della vasca per idromassaggio, mentre per il solarium si giustificherebbe l’aggiudicazione del minor valore, così come richiesto dagli attori, per complessivi fr. 15’936.50 oltre interessi.
Sarebbe per contro del tutto infondata la pretesa di risarcimento danni.
E. Con gravame datato 9 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa ha ribadito di non aver concluso con gli attori il contratto di compravendita relativamente al solarium, che sarebbe stato invece venduto dalla produttrice italiana direttamente agli attori.
L’idromassaggio sarebbe per sua parte privo di particolari difetti, in ogni caso notificati tardivamente dalla controparte.
La sauna avrebbe invece difetti di trascurabile entità, riparabili in un’ora di lavoro.
Sarebbe inoltre inaccettabile l’agire degli attori, che a due riprese avrebbero chiesto la rescissione totale del contratto, mentre in causa si sarebbe invece espressa per una rescissione solo parziale.
F. Nelle osservazioni del 22 novembre 1995 gli attori hanno chiesto la reiezione del gravame della convenuta sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il rilievo è ai limiti del temerario.
Dalla documentazione in atti risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza che le trattative contrattuali per l’acquisto del solarium si sono svolte tra la convenuta e la fornitrice italiana (ordinazione 3 aprile 1992 di __________ in proprio nome; conferma d’ordine 6 aprile 1992 di ____________________cfr. doc. C; fattura 12 maggio 1992 di __________ a __________ doc. F).
Con ciò, come rettamente osserva il Pretore (con motivazione sulla quale l’appellante nemmeno ha preso posizione), il contratto di compravendita si è perfezionato tra quelle parti, a meno che la convenuta abbia agito nei confronti della fornitrice italiana quale rappresentante degli attori.
Le premesse di un tale rapporto di rappresentanza ex art. 32 cpv. 1 CO -la procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato- dovevano in concreto essere dimostrate dalla convenuta (art. 8 CC), che non vi è riuscita.
Infatti, è da una parte addirittura manifesto che la convenuta non ha agito agli occhi del terzo in qualità di rappresentante, né vi è motivo per poter ammettere che alla ditta italiana fosse indifferente l’identità del proprio cliente estero (art. 32 cpv. 3 CO).
Nemmeno può essere ritenuto il conferimento di una procura da parte degli attori, non potendosi senz’altro interpretare in tal senso il pagamento diretto degli attori nelle mani del fornitore italiano e neppure la semplice sottoscrizione per accettazione da parte loro della conferma d’ordine rilasciata dalla fornitrice italiana (doc. C, pag. 2), firma che semmai può essere intesa quale assenso sulla merce ordinata e sui prezzi indicati nell’ambito dei rapporti interni tra la convenuta e gli attori.
Contrariamente a quanto avviene nel contratto di appalto (art. 368 CO), giurisprudenza e dottrina dominante ammettono nella compravendita la possibilità di modificare la scelta del diritto di garanzia spettante al compratore (“ius variandi”, cfr. DTF 96 II 185; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 205 CO; Giger, Berner Kommentar, n. 65 e segg. ad art. 205 CO), specie se -come in concreto- invece che per la (totale) rescissione del contratto il compratore opta (parzialmente) per l’attribuzione del minor valore (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. edizione, pag. 100). Dal che la mancanza di fondamento della censura della ricorrente.
L’apposita Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione soggetti ad ammissione del 24 giugno 1987 stabiliva che tra i prodotti per i quali era necessaria l’ammissione vi erano gli apparecchi per massaggi (anche per massaggi in immersione), le stufe per sauna e gli apparecchi emananti radiazioni pericolose, tra i quali la successiva Ordinanza 14 dicembre 1992 ha poi espressamente contemplato i radiatori UV.
Anche prescindendo da questa pur significativa mancanza, la convenuta, gravata dell’onere della prova in base alla predetta norma federale, non ha in altro modo dimostrato di avere fornito prodotti che hanno superato la procedura di ammissione, non avendo essa ad esempio versato in atti i certificati di omologazione dei modelli di prodotti da lei forniti.
Non potendo manifestamente bastare alla bisogna le dichiarazioni del teste __________, e la documentazione da lui presentata, inerente peraltro la sola vasca di idromassaggio (cfr. doc. II°), e di modello diverso da quello fornito agli attori (cfr. doc. D), se ne deve concludere che quanto fornito agli attori, indipendentemente dal luogo di fabbricazione, non era atto ad esser messo in circolazione, ossia ad essere venduto (art. 5 cpv. 2 lit. a dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 34 giugno 1987).
Come rettamente ritenuto dal Pretore, siffatta mancanza costituisce difetto giuridico della merce venduta (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 2 ad art. 197 CO, casistica alla pag. 1068), di gravità tale da renderla inservibile, e da giustificare perciò l’azione redibitoria di cui all’art. 205 CO.
E’ perciò manifestamente a torto che la convenuta nel proprio gravame (pag. 5-7) nega l’esistenza di difetti delle merci vendute.
Dovendosi ammettere per la vasca per idromassaggio l’esistenza di un altro difetto, tempestivamente notificato (doc. M, N, O), costituito dalla mancanza degli indispensabili certificati di omologazione, e che da solo giustifica la ricusa come inservibile dell’oggetto venduto, la questione della tempestività della notifica della scoperta del difetto minore diviene conseguentemente priva di rilevanza.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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