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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.283
Data decisione, Autorità: 24.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00283
Lugano 24 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.95.122 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza di sfratto 5 settembre 1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con decreto 17 ottobre 1995, ha accolto facendo ordine al signor __________ di mettere a libera disposizione dell’istante i locali da lui occupati nello stabile sito a __________ in __________.
Appellante il convenuto, con atto di appello 18 ottobre 1995, nei confronti del decreto di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che lo sfratto é stato ordinato dal Pretore poiché il contratto di locazione tra le parti é cessato con effetto al 31 agosto 1995 a dipendenza della disdetta 18 luglio 1995 fatta notificare all’inquilino per mora nel pagamento della pigione;
che l’appellante non contesta la sua inadempienza contrattuale affermando invece di aver pur tuttavia pagato, ma con ritardo, i canoni di locazione in sofferenza;
che inoltre afferma come l’eventuale immediata esecuzione dello sfratto, oltre a risultare profondamente ingiusta, sarebbe controproducente per le condizioni di salute della convivente madre novantenne;
che il contratto tra le parti é stato validamente risolto (SVIT-Kommentar Mietrecht, ad art. 257d CO n. 41) ed il pagamento successivo al termine assegnato con la comminatoria dell’art. 257d cpv. 1 CO non può mutare la situazione dal momento che non costituisce abuso di diritto invocare la resiliazione del contratto nemmeno quando lo scoperto è stato versato solo un giorno dopo la scadenza del termine di 30 giorni della comminatoria (Droit du bail 3/1991 n. 27 );
che l’asserita circostanza, per cui l’esecuzione dello sfratto comporterebbe un irragionevole ed eccessivo nocumento ai famigliari del ricorrente non può in ogni caso impedire lo sfratto stesso, che appare del tutto legittimo;
che il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non è un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506);
che l’assoluta infondatezza delle argomentazioni d’appello consente di respingere il gravame già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
visti gli art. 257d CO e 506 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
L’appello 18 ottobre 1995 __________ é respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 10.- (totale Fr.
60.-) sono a carico dell’appellante.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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