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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.285
Data decisione, Autorità: 07.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00285
Lugano 7 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'682 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 10 febbraio 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’221.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso e che il Pretore con sentenza 16 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 19 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Il convenuto non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attrice afferma di avere fornito al convenuto nell’ottobre 1987 le merci e le prestazioni di cui alle fatture doc. A-C, rimaste impagate.
La ditta individuale di cui il convenuto era all’epoca titolare avrebbe cessato la propria attività nel 1988.
Dal 1° agosto 1988 attivi e passivi della ditta sarebbero stati assunti dalla __________, nel frattempo fallita.
L’attrice avrebbe tuttavia fatto notificare al convenuto un precetto esecutivo già l’8 marzo 1989, esplicitandogli così la volontà di opporsi all’assunzione e di continuare a ritenerlo debitore dell’importo vantato.
Ne conseguirebbe l’obbligo del convenuto di pagare la somma dedotta in causa.
B. Il convenuto, precluso, non si è espresso sulla petizione.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che dopo l’assunzione della sua ditta individuale da parte della __________ il convenuto sarebbe rimasto solidalmente responsabile del debito ancora per due anni.
La decorrenza di tale termine comporterebbe l’estinzione dei diritti del creditore contro il vecchio debitore, e perciò la perenzione della pretesa, da rilevare se del caso d’ufficio.
L’attrice avrebbe a due riprese interrotto la decorrenza del periodo biennale mediante l’intimazione di precetti esecutivi, ma in difetto di ulteriori atti esecutivi o giudiziari nel periodo compreso tra il 28 settembre 1990 e l’avvio della causa in esame, la perenzione si sarebbe nondimeno compiuta.
Dal che la reiezione della petizione.
D. Con tempestivo gravame datato 19 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe confuso tra perenzione e prescrizione: osservando il termine di perenzione con la notifica del primo precetto esecutivo, l’attrice avrebbe definitivamente conservato il diritto di far valere il proprio credito nei confronti del convenuto.
E. Il convenuto non ha presentato osservazioni all’appello dell’attrice.
Considerato
in diritto:
Il termine di due anni in cui il precedente debitore rimane solidalmente responsabile è un termine di perenzione e non di prescrizione (DTF 108 II 110; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 399; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 14 ad art. 181 CO).
Come tutti i termini di perenzione, esso non può essere sospeso o interrotto, il suo rispetto deve essere esaminato d’ufficio in quanto premessa per la sussistenza del diritto vantato, ed una volta ossequiato -contrariamente a quanto avviene per la prescrizione- esso non inizia a decorrere nuovamente (Von Thur/Escher, opera citata, pag. 162).
Essendo la stessa rimasta proceduralmente incontestata, ed avendo in particolare il convenuto al dibattimento finale implicitamente ammesso sia la stipulazione contrattuale che l’adempimento della parte attrice, nulla ostava al suo accoglimento, eccezion fatta per il saggio degli interessi di mora, da ricondurre al tasso legale del 5% non avendo l’attrice addotto alcuna circostanza di fatto che giustificherebbe la loro attribuzione al richiesto tasso del 7% (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.), e per la data di decorrenza degli stessi che è quella del primo sollecito (doc. D1).
Ne consegue perciò il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto però che quelle della procedura di appello devono essere poste a carico dello Stato, non essendo tale procedura riconducibile a immotivata opposizione del convenuto.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 10’221.-- oltre interessi al 5% dal 12 novembre 1987.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato, che rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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