AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.289
Data decisione, Autorità: 28.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00289
Lugano 28 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a convalida del sequestro -inc. no. 62/91G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con petizione 20 settembre 1991 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 500’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 502’741.- oltre accessori;
domande avversate dal convenuto e che il Pretore con sentenza 4 ottobre 1995 ha integralmente respinto;
Appellante la parte attrice con atto di appello 25 ottobre 1995 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre il convenuto con osservazioni 4 dicembre 1995 ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. I fratelli __________, __________, __________ e __________ sono contitolari della società italiana __________, __________ (in seguito detta: ____________________), costituita il 21 ottobre 1974 e di cui __________ è attualmente il socio accomandatario e gli altri tre soci accomandanti.
Nel corso del 1982 (doc. R) i quattro fratelli hanno ceduto l’88% delle loro quote della società alla __________, della quale essi erano comunque ancora azionisti nella medesima misura di 1/4 ciascuno.
B. Il 23 gennaio 1975 __________ aprì presso __________ (in seguito detta: ), a suo nome, ma con procura individuale a favore del fratello __________ (doc. D), il conto bancario “ ” (doc. C). Sul medesimo il 18 aprile 1979 __________ a sua volta conferì procura individuale al fratello __________ (doc. E).
Il 18 giugno 1984 __________ prelevò da tale relazione bancaria attivi liquidi ed averi in metallo prezioso per un totale di DM 624’191.-, US$ 1’627.17 e 5 Kg di oro (doc. F1, F2, G1, G2, H), depositandoli presso un altro istituto di credito ; dal canto suo, __________ il 4 luglio 1984 ha provveduto all’estinzione del conto (doc. I), ordinando nel contempo alla banca di trasferire l’attivo rimanente, ammontante a DM 626’000.-, US$ 1’394.99 e 5 Kg di oro (doc. L, M, N), su di una nuova relazione bancaria, intestata al solo __________ e denominata “ ”.
C. In data 6 agosto 1991 __________ ha chiesto ed ottenuto il sequestro presso __________ e fino a concorrenza di fr. 500’000.- oltre interessi degli attivi di __________ ed in particolare degli importi depositati sul conto “__________ 9” (doc. A).
Al PE n. __________dell’UE di Lugano, notificato a convalida del sequestro, il debitore ha interposto tempestiva opposizione (doc. B).
D. Con petizione 20 settembre 1991 __________ ha chiesto la condanna del fratello __________ al pagamento di fr. 500’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano.
A sostegno della sua domanda egli ha dapprima addotto che, malgrado a disporre della procura sul conto “__________ ” fossero solo in tre, beneficiari economici dello stesso erano tutti e quattro i fratelli in parti uguali: su di esso sarebbero infatti confluiti gli utili conseguiti attraverso le società __________ e __________, appartenenti, in pratica, nella misura di 1/4 a ciascun fratello. Ora, mentre __________ con il prelevamento del 18 giugno 1984 avrebbe incamerato la sua quota parte, unitamente a quella del fratello __________, con l’estinzione del conto da parte del convenuto, avvenuta il 4 luglio 1984, quest’ultimo avrebbe anche disposto della quota parte spettante all’attore. Gli importi, di cui egli postula in questa sede la restituzione ammontano alla metà di quanto a suo tempo prelevato dal fratello __________, cioè ad almeno fr. 331’440.-, somma a cui andavano aggiunti gli interessi moratori del 5% per 7 anni per complessivi fr. 116’004.-, nonché la metà di quanto versato ad __________ da terzi sulla sua nuova relazione bancaria, per non meno di altri fr. 60’000.-.
E. Con risposta 8 gennaio 1992 il convenuto si è opposto alla petizione.
A suo dire, sul conto “__________ ” non sarebbero mai stati depositati gli averi di famiglia o i proventi delle attività commerciali delle due società di famiglia. Oltre a ciò, beneficiari economici del conto non erano i quattro fratelli in ragione di 1/4 ciascuno, bensì unicamente quelli di loro che disponevano della procura; a titolo cautelativo, egli ha infine sollevato l’eccezione di prescrizione delle pretese fatte valere dalla controparte.
F. Nei successivi allegati scritti come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative contestando quelle di controparte: la parte attrice ha inoltre provveduto ad aumentare a fr. 502’741.- le proprie richieste.
G. Con sentenza 4 ottobre 1995 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 5’000.- come pure le ripetibili di fr. 20’000.-.
Il giudice di prime cure, dopo aver accertato che nella fattispecie si doveva applicare il diritto italiano, ha ritenuto sostanzialmente provato il fatto che i quattro fratelli avessero costituito una società semplice, il cui scopo consisteva nel gestire proficuamente gli apporti derivanti loro dall’attività delle due società di famiglia. Nondimeno, sempre a suo giudizio, la petizione non poteva essere accolta e ciò per il fatto che l’attore non deteneva alcun credito di liquidazione nei confronti della società semplice, non avendo provato che da un lato la società stessa avesse preso fine o che dall’altro il rapporto societario fosse stato sciolto nei suoi confronti; la pretesa inerente la liquidazione della quota di scioglimento o del socio uscente avrebbe inoltre dovuto essere fatta valere dall’attore congiuntamente contro tutti i soci e non contro il solo convenuto, cui non competeva quindi la legittimazione passiva; la pretesa attorea sarebbe stata infine anche prescritta, non essendo stato ossequiato il termine di prescrizione quinquennale per le pretese derivanti dai rapporti societari di cui all’art. 2949 CCit., né quello analogo per le pretese derivanti da atto illecito di cui all’art. 2947 CCit..
H. Con appello 25 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’appellante ritiene innanzitutto come sia stato ampiamente provato che la società semplice formata dai quattro fratelli sia stata sciolta per atti concludenti, e ciò in due fasi ben distinte: in una prima fase i fratelli __________ e __________ sarebbero infatti receduti dalla società prelevando le loro quote, mentre nella seconda la società sarebbe venuta meno dato che i dissidi tra i due soci rimanenti avevano impedito il conseguimento dello scopo sociale. Ne discendeva che l’attore poteva senz’altro pretendere la sua quota di liquidazione.
Quanto all’esigenza di convenire in lite tutti e quattro i fratelli, che costituirebbero un litisconsorzio passivo necessario, la stessa non era assolutamente data, i soci __________ e __________ essendo già receduti dalla società che continuava solo tra gli altri due. Nemmeno l’eccezione di prescrizione era fondata: innanzitutto il termine di prescrizione iniziava a decorrere dallo scioglimento della società semplice, cioè dal 1990 e a tutt’oggi non era ancora venuto a scadenza; inoltre per i rapporti derivanti da una società semplice il termine di prescrizione era quello decennale e non quello quinquennale; infine l’onere della prova circa il fatto che l’attore fosse venuto a conoscenza dell’estinzione del conto solo nel 1990, prova che non è stata portata, incombeva al convenuto.
I. Delle osservazioni 4 dicembre 1995 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Tale sussunzione, del tutto corretta (cfr. art. 150 cpv. 2 e 117 LDIP) e del resto riconosciuta in questa sede dalle stesse parti, non necessita di ulteriori disquisizioni.
2.1 A questo stadio della lite il convenuto non contesta più seriamente il fatto che a suo tempo i quattro fratelli __________ avessero dato vita ad una società semplice, finalizzata alla gestione dei loro averi, rispettivamente dei guadagni derivanti dall’attività delle due società di famiglia: ad ogni modo, questa circostanza è chiaramente comprovata dalle testimonianze agli atti ed in particolare da quelle rese dai testi __________ (il quale a p. 2 del verbale ricorda che “si trattava di utili percepiti dall’attività commerciale dei quattro fratelli che erano trasferiti su un conto svizzero. ... Ricordo comunque che i fratelli __________ e __________confermarono che si trattava di un conto in __________ su cui tutti e quattro i fratelli potevano disporre nella misura del 25% a testa”) e __________ (il quale con riferimento al doc. S, il cui contenuto è stato da lui confermato in sede testimoniale, ha altresì precisato “che l’attestazione di cui all’ultimo paragrafo del doc. S, nel 1975 mi venne fatta unicamente da __________ e da __________; in seguito ebbi modo di discutere della cosa anche con ... e con __________ e dai discorsi che si facevano mi era chiaro che i denari che io dalla banca __________ facevo girare a favore del dove la società aveva i conti, erano di proprietà di tutti e quattro: in questo senso va interpretata la mia dichiarazione agli atti sub doc. S”).
La società semplice venne costituita dai quattro fratelli per atti concludenti, ritenuto come la stessa per le sue particolarità sarebbe evidentemente venuta meno al momento in cui ad ogni fratello fosse stato assegnato il proprio quarto di spettanza.
2.2 Nel corso del 1984 __________ effettuò tutta una serie di prelevamenti in valuta e metalli preziosi dal conto (doc. F1, F2, G1, G2, H).
L’istruttoria di causa ha permesso di accertare che con tale operazione egli in pratica prelevò la metà di tutti gli averi depositati (tanto è vero che il funzionario di banca signor __________ ha ricordato, con riferimento ai doc. V, V1-V4, che “in quell’occasione __________ mi chiese l’entità del capitale entrato, poiché successivamente doveva essere diviso per due”): tali importi vennero in seguito assegnati nella misura di metà al fratello __________, cui in sostanza fu versato un quarto del totale presente sul conto (circostanza confermata dal teste __________, il quale riferisce che “ho poi girato la metà provento di quella divisione su di un conto di F, che per me qui sta per __________ ”). Successivamente, anche gli importi che giunsero da parte del cliente __________ al nuovo conto di __________ (doc. DDDD, EEEE, FFFF) vennero assegnati per un quarto a __________ (cfr. doc. GGGG, HHHH, IIII; come confermato dal teste __________, il quale riferisce come “i doc. GGGG, HHHH, IIII indicano tre importi addebitati al signor __________ e girati al signor F, che sta per __________, pari a 1/4 degli importi totali entrati sul conto di __________: il 1/4 lo rilevo dall’annotazione sul doc. HHHH”).
In tali circostanze, ben si può ritenere -come del resto sostenuto dal teste __________, cui venne detto “che i fratelli __________ e __________ avevano già percepito la loro parte ... e pertanto si tenevano un po’ fuori” (teste __________ p. 2)- che i due fratelli avessero già ottenuto quanto di loro spettanza.
2.3 Sempre nel 1984 il convenuto dispose della seconda metà degli averi depositati sul conto “__________ ”, estinguendo la relazione bancaria stessa (doc. I) ed aprendone un’altra presso la medesima banca, questa volta a suo nome, denominata “__________ ”.
Anche in questo caso l’istruttoria ha permesso di accertare come la metà di tali importi in realtà appartenesse all’attore: innanzitutto i testimoni hanno confermato come il 18 maggio 1990, nel corso di una discussione a cui anch’essi parteciparono, il convenuto aveva espressamente ammesso di aver ritirato la quota dell’attore e di volerla trattenere fino alla soluzione dei contrasti intervenuti nella gestione delle due società di famiglia (il teste __________ ha in effetti confermato il contenuto della dichiarazione di cui al doc. T, ove si diceva che “il sig. __________ ... per quanto riguarda la quota parte di __________ ha provveduto lui al ritiro, trattiene tali valori e li restituirà quando la società avrà risolto tutti i contrasti sociali”; mentre il teste __________, dopo aver ricordato nel doc. U come ”per quanto relativo alla richiesta di restituzione di danaro e quant’altro depositato in a, __________ disse che avrebbe affrontato la questione solo dopo che fossero stati chiariti e definiti tutti i rapporti societari tra le parti”, ha precisato in sede testimoniale che “a quella pretesa di , il fratello __________ rispose che di quei soldi si sarebbe potuto parlare soltanto una volta definiti i rapporti societari fra i quattro fratelli e quindi si rifiutò di entrare nel merito della richiesta formulata dal qui attore. Ricordo bene che quando si parlò di questi soldi in ____________________ il convenuto non negò l’esistenza ma disse unicamente che se ne poteva parlare soltanto a liquidazione avvenuta dei rapporti fra i fratelli in relazione alle due società di cui sopra. Esplicitamente non ammise l’esistenza di soldi di proprietà dell’attore su un conto in __________ su cui poteva operare soltanto il convenuto, ma io ne ebbi la certezza che si trattava di una questione del genere, desumendolo dai discorsi che venivano fatti nell’ambito di quelle trattative”); che parte degli averi intestati sul conto del convenuto spettassero anche all’attore è altresì provato dal fatto, altrimenti del tutto inspiegabile, che il convenuto nel 1987 avviò le pratiche per conferire proprio al fratello __________ la procura individuale sul nuovo conto “ ”, pratiche che nel 1988 egli comunque revocò (cfr. il cartoncino firme supplementare n. 2 del conto “ ”, doc. richiamata
2.4 Stando così le cose, è del tutto evidente che l’attore poteva pretendere la sua quota di liquidazione di un quarto.
Il convenuto commette infatti un chiarissimo abuso di diritto, affermando che l’attore non potrebbe pretendere nulla da lui, in quanto non sarebbe stato provato lo scioglimento della società semplice: egli dimentica infatti come di fatto la società sia già stata sciolta, tanto è vero che tutti i fratelli -tranne l’attore- da un lato hanno già percepito la loro quota di liquidazione e dall’altro non hanno dovuto provare lo scioglimento della società semplice per ottenerla, liquidazione che non è pertanto arbitrario ritenere sia stata concordata per atti concludenti. Non appare quindi in alcun modo giustificato pretendere dall’attore la prova dello scioglimento della società semplice, per cui ogni disquisizione in merito agli eventuali motivi di scioglimento della stessa appare superflua. Del resto il procedimento formale di liquidazione è necessario solo quando non sia intervenuto un accordo tra i soci circa un diverso modo di liquidazione (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, ed. 1987, ad art. 2275 CCit. n. 4), diverso modo nella specie accertato proprio per le modalità di suddivisione concertate, anche solo per atti concludenti, tra i fratelli __________.
Il Tribunale federale, alla cui giurisprudenza si può senz’altro fare riferimento nel caso di specie in cui l’accertamento del diritto straniero appare problematico (art. 16 cpv. 2 LDIP), ha infatti deciso che nell’ambito dell’azione promossa dal socio di una società semplice e tendente all’assegnazione della parte del beneficio sociale, a lui spettante, ma detenuta da un altro socio, non è affatto necessario convenire in giudizio tutti i membri della società, bastando per contro che la causa sia promossa contro colui che trattiene tale quota (SJ 1988 p. 81; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 10 ad art. 550 CO; Siegwart, Commentario zurighese, 1938, N. 25 ad art. 548-550 CO).
L’art. 2949 CCit., in forza del quale si prescrivono in 5 anni i diritti che derivano dai rapporti sociali se la società è iscritta nel registro delle imprese, non è infatti applicabile nel caso che qui ci occupa di una società semplice, per la quale in effetti non vi è alcun obbligo legale di iscrizione in tale registro (art. 2200 CCit. e contrario). Dovendosi pertanto applicare la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 CCit. (cfr. il caso analogo di una società in nome collettivo, non ancora iscritta a registro: __________, Gli imprenditori e le società, Milano 1980, p. 315 e l’analoga soluzione nel diritto svizzero in DTF 100 II 342 cons. 2), è evidente che al momento dell’introduzione della petizione la pretesa attorea non era ancora prescritta.
5.1 È innanzitutto chiaro che metà dei fondi rimanenti sul conto “__________ ” dopo i prelevamenti da parte di __________ nel 1984 -in seguito trasferiti sul conto “__________ ”- spettavano all’attore: si tratta in particolare di DM 626’000.-, US$ 1’394.99 e 5 Kg di oro (doc. L, M, N), che, al tasso di conversione al giorno del giudizio (Rep. 1980 p. 67 con numerosi rif., Rep. 1983 p. 286; IICCA 18 marzo 1994 in re C.N. SNC/S. SA, 13 febbraio 1995 in re C.M. SRL/L. SA, 18 luglio 1995 in re R./A., 22 gennaio 1996 in re __________ /S.) di fr. 0.8216 per 1.- DM, fr. 1.2665 per 1.- US$ e fr. 15’750.- per 1 Kg. d’oro, corrispondono a fr. 594’838.35, di cui la metà (pari a fr. 297’419.15) va senz’altro attribuita all’attore.
5.2 Non è per contro possibile riconoscere all’attore altri fr.
116’004.-, somma da lui pretesa a titolo di interessi di mora al tasso legale del 5% per 7 anni.
Non è infatti stato provato che già nel 1984 l’attore avesse messo in mora il convenuto per la rifusione di tali somme ed anzi è risultato, per stessa ammissione dell’attore, che egli dell’estinzione del conto “__________ ” e del fatto che la sua parte fosse trattenuta dal convenuto è venuto a conoscenza al più presto nel corso del 1990 (replica p. 6 e conclusioni di parte attrice p. 3). Gli interessi di mora sono comunque dovuti a far tempo dal 6 agosto 1991, così come richiesto dall’attore.
5.3 L’attore ha infine postulato l’assegnazione di un ulteriore importo di circa fr. 60’000.-, corrispondente a somme che il fratello __________ aveva versato al convenuto dopo il 1984 e che pure andavano divise, lasciandosi ricondurre ad utili aziendali.
Il teste __________ (p. 4) ha confermato come nel 1988 ____________________ effettuò un versamento di fr. 110’594.- a favore del fratello __________ (doc. Z), somma che sostanzialmente corrispondeva al doppio di quanto egli aveva già assegnato al fratello __________ con le operazioni di cui ai doc. GGGG, HHHH, IIII (fr. 54’269.25, “mi viene ostenso il doc. Z: si tratta di un addebitamento del conto di __________ a favore del conto __________ presso __________ di __________. Dal documento desumo che si trattò del 50% dell’importo proveniente dalla madame __________, mentre il 25% era come detto già stato destinato a F”). In tali circostanze, potendosi senz’altro ammettere che la somma versata costituiva effettivamente un’utile dell’attività delle aziende di famiglia per cui doveva essere divisa anche con l’attore, a favore di quest’ultimo può senz’altro essere riconosciuto un ulteriore credito di fr. 55’297.-, pari alla metà di tale importo.
Complessivamente all’attore vanno quindi fr. 352’716.15.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:
§ Di conseguenza il signor __________ in __________ è condannato a versare al signor __________ in __________ la somma di fr. 352’716.15 oltre agli interessi al 5% a far tempo dal 6 agosto 1991.
§§ Per la somma di fr. 352’716.15 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 1991 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 3/10 e per 7 /10 vanno caricate alla parte appellata. Quest’ultima rifonderà inoltre all’appellante fr. 5’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster