AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.290
Data decisione, Autorità: 25.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00290
Lugano 25 gennaio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini, segretario
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 853 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 9 maggio 1990 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 60’610.-- oltre interessi, domanda ridotta a fr. 55’410.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 25 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione fino a concorrenza di fr. 55’410.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 27 novembre chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’attore in data 2 giugno 1988 ha firmato una ricevuta di fr. 30’000.--, avuti dal convenuto a titolo di mutuo (doc. B, inc. 1479/180 RO).
Il 9 dicembre 1988 egli ha firmato una cambiale per ulteriori fr. 47’000.-- (doc. C, inc. 1479/180 RO).
B. In base a detti documenti il convenuto ha ottenuto con sentenza 6 aprile 1990 del Pretore straordinario del distretto di Lugano il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 69’000.-- oltre interessi.
C. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito in misura di fr. 60’610.-- oltre interessi, asserendo in tale misura l’esistenza di sue pretese compensatorie.
Un primo credito di fr. 35’000.-- sarebbe relativo a prestazioni professionali eseguite dall’attore e attestate dal convenuto nel doc. B.
Un secondo credito, sempre per prestazioni professionali, ammonterebbe a fr. 26’610.-- e risulterebbe dal conteggio doc. D.
D. Nella risposta dell’11 giugno 1990 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando i pretesi crediti dell’attore.
E. Nella replica l’attore ha rettificato in fr. 55’410.-- oltre interessi l’ammontare delle proprie contropretese, avendo egli ridotto a fr. 20’410.-- quella di originari fr. 26’610.--.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l’attore non avrebbe dimostrato il verificarsi della condizione indicata sul doc. B, né avrebbe comprovato il fondamento delle sue pretese ivi elencate.
Nemmeno esisterebbe il credito vantato con il doc. D, avendo le parti per quell’affare pattuito in favore dell’attore una remunerazione forfetaria, già versatagli interamente, così che nulla potrebbe essere compensato sul suo debito posto in esecuzione.
Da ciò la reiezione della petizione.
G. Con tempestivo gravame datato 25 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di disconoscere il suo debito per fr. 55’410.-- oltre interessi.
Il Pretore avrebbe commesso un primo errore, pronunciando con la reiezione della petizione il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 77’000.-- oltre interessi, importo superiore ai fr. 69’000.-- di cui il convenuto si professava creditore.
Si sarebbe inoltre verificata una violazione dei diritti processuali dell’attore al momento in cui questi, in corso di causa, sarebbe rimasto senza patrocinatore, e il Pretore avrebbe proseguito nella stessa invece di assegnargli un termine ex art. 39 CPC per munirsi di un nuovo rappresentante, o invece di nominargliene uno d’ufficio.
Quo al merito delle pretese dell’attore, le stesse, previo l’esperimento delle prove la cui assunzione è stata omessa in prima sede, sarebbero da accogliere nella misura richiesta, così come si dirà più avanti.
H. Delle osservazioni 27 novembre 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è nondimeno obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 145, pag. 147).
Il creditore nel caso di specie ha debitamente fatto fronte a tale onere probatorio, visto che l’attore ammette pacificamente la sussistenza del proprio debito di fr. 69’000.-- oltre interessi (appello, pag. 1 e 2).
L’attore sostiene però che il suo debito si sarebbe estinto per compensazione con crediti da lui vantati nei confronti del creditore procedente, con il che, in base ai principi generali in materia di onere della prova (art. 8 CC), è l’attore stesso a dovere dimostrare l’esistenza e l’ammontare delle pretese compensatorie da lui addotte (per tante: II CCA 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.).
A torto.
Dato il seguente svolgimento dei fatti
l’attore, benché avvisato dall’avv. __________ (cfr. sua lettera del 27 gennaio 1993), non si è presentato all’udienza prevista per gli interrogatori formali;
egli non ha dato seguito all’ordine 13 aprile 1993 di tradurre in tedesco le domande per l’interrogatorio formale della controparte e per comunicare l’esatto indirizzo del teste __________;
il 18 ottobre 1993 egli ha giustificato l’assenza alla prevista udienza del 20 ottobre 1993 per l’audizione di tre testi;
il 3 novembre 1993, in tempestiva risposta ad una richiesta del Pretore, egli ha comunicato di rinunciare al teste __________ e di mantenere invece la richiesta di assumere il teste __________;
egli ha lasciato scadere infruttuosamente l’ultimo termine di 30 giorni assegnatogli il 9 novembre 1993 per comunicare l’indirizzo del teste __________;
egli ha omesso di intervenire all’udienza del 18 aprile 1994 indetta per sentire il teste __________;
è evidente che l’attore confonde il caso in cui la parte non è in grado di proporre o discutere la propria causa con la necessaria chiarezza con quello in cui essa se ne disinteressa.
In effetti, a fronte di tale atteggiamento dell’attore il Pretore non ha avuto modo di riscontrare l’eventuale incapacità della parte di condurre da sé la propria causa, incapacità che non deve peraltro essere presunta per legge.
Al contrario, nei due casi in cui l’attore ha scritto alla Pretura, egli si è espresso con chiarezza ed in modo conseguente e consono alla procedura, così da far ritenere la piena comprensione della natura e della portata degli atti compiuti con quelli scritti, e da non far per nulla apparire necessaria l’assegnazione di un termine per munirsi di un rappresentante e l’eventuale nomina di un patrocinatore d’ufficio.
Del resto, il fatto che l’omessa partecipazione a parte della procedura avanti al Pretore sia frutto del momentaneo disinteresse dell’attore e non della sua incapacità di discutere la propria causa è indirettamente confermato anche dal comportamento tenuto dopo essersi rivolto nuovamente ad un patrocinatore: questi, in occasione del dibattimento finale, con scritto del 24 ottobre 1994 nulla ha eccepito circa la procedura svolta fino a quel momento, e in particolare nulla ha avuto da ridire circa le prove non assunte a causa dell’atteggiamento passivo del suo mandante, ma al contrario ha di fatto consentito alla prosecuzione della procedura, confermando le proprie tesi e domande sulla base dell’istruttoria svolta.
In siffatte circostanze egli è assai malvenuto nel criticare in sede di appello modo in cui l’istruttoria è stata condotta dal Pretore, dovendosi ravvisare nella sua condotta procedurale al dibattimento finale il segno positivo della ratifica della procedura svolta sino a quel punto.
Non si può perciò consentire alla tardiva richiesta di assumere le prove non esperite nel primo processo, e deve allo stesso modo essere respinta l’ipotesi della violazione dell’art. 39 CPC.
La risposta deve essere negativa.
Infatti, a prescindere da tale infelice ammissione della correttezza della valutazione delle prove effettuata dal Pretore, le succinte argomentazioni dell’appellante (pag. 5 del gravame) si limitano ad apodittiche affermazioni dell’esistenza del proprio credito o nel migliore dei casi a generici rinvii a l’una o all’altra deposizione testimoniale (“...i testi __________ e __________ hanno ben ricordato...”, “...dagli atti emerge chiaramente...”, “.. i testi hanno chiaramente indicato...”, “...la richiesta di fr. 35’000.-- appare nel complesso giustificata...”), senza che emerga alcuna ragionevole e concreta critica in fatto o in diritto alla sentenza impugnata, così da rendere visibili a questa Camera i motivi per cui essa sarebbe sbagliata.
4.1 Quo alla pretesa di fr. 35’000.-- di cui al doc. B:
Contrariamente alle tesi dell’attore, nulla in atti depone per un credito dell’attore di fr. 1’000.-- per la posizione indicata al punto 2 di quel documento, come del resto rettamente osservato nel giudizio impugnato;
Allo stesso modo, non si può ritenere provata la pretesa di fr. 5’000.-- per l’assistenza nella vendita di immobili a __________ (provvigione del 5% secondo il doc. B, punto 3), nulla risultando circa quell’affare se non la deposizione del teste __________, il quale si è però espresso in termini assolutamente generici, ed oltretutto in base a quanto saputo dalle parti, e non per diretta esperienza;
Ne è lo stesso per la pretesa di fr. 15’000.-- per la vendita del fondo di __________ (doc. B, punto 4), non risultando agli atti l’evidenza di attività dell’attore passibile di essere rimunerata ai sensi delle norme sul mandato o sulla mediazione;
Analoghe considerazioni valgono per la pretesa di fr. 10’000.-- di cui al punto 6 del doc. B.
4.2 Quo alla pretesa di fr. 20’410.-- per prestazioni professionali è invece evidente che il solo rilievo dell’attore secondo cui la mercede forfetaria di fr. 54’000.-- pattuita originariamente è stata ecceduta di almeno fr. 15’200.--(pagati in aggiunta dal convenuto) non può ancora significare che sono dovuti altri fr. 20’410.--.
L’attore avrebbe piuttosto dovuto fornire in proposito la prova della richiesta da parte del convenuto di opere supplementari, o dell’esistenza di motivi imprevedibili che hanno comportato il superamento della mercede pattuita.
In difetto di tali prove, che nemmeno l’attore afferma essere state fornite, anche questa sua pretesa deve essere respinta.
Ne consegue la reiezione del gravame nella misura in cui esso è ricevibile, ritenuto che la rettifica dell’errore di scritturazione in cui è incorso il Pretore (indicazione di fr. 77’000.-- in luogo di fr. 69’000.-- nel dispositivo n. 1 della sentenza), errore manifestamente riconoscibile come tale, non comporta l’accoglimento, nemmeno in misura parziale, dell’appello.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Il dispositivo 1 della sentenza 4 ottobre 1995 del Pretore viene così corretta:
“La petizione è respinta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’oppo-sizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4 ottore 1989 dell’Ufficio Esecuzioni di Lugano per fr. 69’000.-- oltre interessi.”
III. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’800.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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