AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.295
Data decisione, Autorità: 12.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00295
Lugano 12 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.353 (2339) della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione 10 giugno 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 846’549.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore con sentenza 3 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 24 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con le osservazioni del 4 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1980 le parti hanno avviato rapporti contrattuali, nel senso che la ditta attrice ha operato investimenti per conto del convenuto dopo che questi aveva aperto un conto presso di lei.
Ritenendo che tali investimenti abbiano condotto in data 26 aprile 1984 ad una situazione di passività del conto per U$ 326’221.--, l’attrice invocando le norme sul mandato ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione di tale importo, corrispondente alla somma dedotta in causa.
B. Nella risposta del 24 ottobre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo di avere inteso incaricare l’attrice dell’effettuazione di una normale amministrazione patrimoniale, e non dell’esecuzione di operazioni speculative sul mercato dei metalli.
L’attrice avrebbe perciò in sostanza agito in maniera negligente e senza l’autorizzazione del convenuto, che nemmeno veniva informato, così che essa nulla potrebbe pretendere a copertura dell’asserita perdita.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Segretario assessore, posta l’applicabilità delle norme del CO che regolano il contratto di mandato, ha ritenuto che le parti avrebbero concluso un mandato di amministrazione di depositi fiduciari secondo le condizioni stabilite dal doc. PPP e quelle in vigore presso le banche svizzere.
L’attrice avrebbe in più punti violato queste disposizioni, così che il convenuto non dovrebbe rispondere delle spese da lei sostenute.
E. Con tempestivo gravame datato 24 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il primo giudice avrebbe ritenuto a torto l’esistenza di un mandato generale di amministrazione valevole anche per le operazioni speculative effettuate dal convenuto.
Per tali operazioni vi sarebbero piuttosto state delle precise istruzioni impartite telefonicamente dal convenuto, così come riferito dal teste __________.
Ne discenderebbe l’inesistenza delle asserite negligenze dell’attrice, con il che le sarebbe dovuto il saldo passivo accumulato dal convenuto sul proprio conto.
F. Delle osservazioni 4 dicembre 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il gravame dell’attrice è incentrato sulla tesi secondo la quale il convenuto, in deroga a quanto risultante dalla documentazione contrattuale (doc. A, OOO, PPP), avrebbe impartito telefonicamente gli ordini di esecuzione delle operazioni speculative che hanno portato il suo conto alla situazione di passività della quale l’attrice chiede il risarcimento.
In applicazione della norma generale di cui all’art. 8 CC, è pacifico che l’attrice sopporta l’onere della prova dell’esistenza delle istruzioni che il convenuto, che contesta la circostanza (risposta, pag. 6), le avrebbe impartito.
In altri termini, proprio per il fatto che l’attrice nega l’esistenza di un consenso globale del convenuto nella forma di un mandato generale di amministrazione (o comunque l’applicabilità dell’eventuale mandato a questo tipo di operazioni speculative), essa deve conseguentemente dimostrare l’esistenza del consenso contrattuale del convenuto all’esecuzione di ogni singola operazione costitutiva nelle sue conseguenze del credito dedotto in causa.
Secondo il teste (pag. 2 del verbale), le operazioni così ordinate avrebbero inizialmente causato delle perdite, mentre in seguito sarebbe stato possibile ritornare ad una situazione di pareggio.
A questo punto il teste avrebbe subordinato la continuazione delle operazioni all’afflusso di nuovi fondi sul conto del convenuto, il quale avrebbe eluso la richiesta trasmettendo le istruzioni a tale __________ durante l’assenza del teste per il servizio militare.
Inoltre, dalla deposizione si desume che la conoscenza diretta del teste riguarda operazioni che si sono concluse in una situazione di sostanziale pareggio, mentre delle operazioni che hanno portato al preteso scoperto avrebbe semmai dovuto riferire __________, che non è tuttavia stato indicato quale teste.
Quanto il __________ riferisce su queste altre operazioni sembra perciò essere frutto di una conoscenza indiretta, ottenuta per il tramite di terze persone, così che la testimonianza è sul tema inconferente (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C.; 27 aprile 1995 in re H./G.).
L’apprezzamento nel suo complesso di questa prova, l’unica fornita sul tema, porta questa Camera a concludere per la mancata dimostrazione della richiesta da parte del convenuto dell’effettuazione delle operazioni che gli vengono addebitate in questa sede.
Si tratta di una tesi infondata.
5.1 Di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito ad una fattura o a un estratto conto che si ritengono sbagliati non significa ancora accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981, pag. 41; Rep. 1988, pag. 273).
E’ però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di una fattura erronea o eccessiva, o di un estratto conto errato, non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (II CCA 18 ottobre 1995 in re G. srl/A. snc; Rep. citato).
La giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli non intende riconoscere, di sollevare delle obiezioni entro un termine ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftsbericht TG 1989, n. 6, pag. 73; ZR 1977, n. 137, pag. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 123 ad art. 6 CO).
Analoghe considerazioni possono valere nel caso dell’invio di estratti conto, posto però che nel caso di un rapporto di conto corrente occorre inoltre tenere conto dell’effetto novatorio risultante dalla chiusura e dal riconoscimento del saldo (art. 117 cpv. 2 CO; II CCA 15 dicembre 1995 in re E. SA/C.S.).
5.2 Nel caso di specie, la corrispondenza riguardante il conto in questione non veniva regolarmente inviata al convenuto, ma per espressa volontà delle parti rimaneva depositata presso l’attrice (doc. A, pag. 1), così che non vi è la prova che il convenuto ne abbia preso effettiva conoscenza prima dell’avvio del presente contenzioso (doc. YY, CCC), e l’abbia perciò lasciata incontestata per lungo tempo.
5.3 Anche se così fosse, un eventuale atteggiamento passivo del convenuto potrebbe al limite comportare la ratifica concludente da parte sua delle operazioni che hanno portato alla perdita del capitale investito, ma non anche l’accettazione tacita della venuta in essere di un nuovo rapporto contrattuale -non prospettato all’inizio- in virtù del quale l’attrice di fatto finanziava per conto del cliente la continuazione delle attività speculative anche dopo la perdita del capitale iniziale.
Da un lato va infatti rammentato che l’attribuzione di un positivo significato concludente al silenzio della parte va limitato all’ambito di un persistente e medesimo rapporto contrattuale (cfr. sopra il consid. 5.1; cfr. anche Rep. 1988, pag. 272 e segg., in cui il silenzio della durata di 5 anni era assimilabile all’accettazione tacita di una singola fattura nel quadro di un reciproco e ininterrotto rapporto di affari con più di 150 fatture), mentre nella specie l’attrice chiede il rimborso di denaro che essa in pratica pretende di avere mutuato al convenuto per permettere la continuazione delle operazioni dopo la consunzione dell’avere del suo conto corrente, aggiungendo con ciò una nuova componente contrattuale sicuramente estranea al rapporto originario tra le parti.
D’altra parte va pure ritenuto che la concessione di credito non garantito (a maggior ragione nel caso di operazioni speculative) esula dai normali doveri del commissionario in materia di titoli (II CCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 52 e 67 ad art. 402 CO), così che al preteso silenzio del convenuto si vorrebbe in definitiva attribuire la ratifica di affari che, oltre ad esulare dal rapporto iniziale, sono anche indubbiamente inusuali per quel genere di operazioni.
Non si può che giungere alla conclusione che la tesi dell’attrice rappresenta un tentativo di applicare l’art. 6 CO in una maniera troppo estensiva, incompatibile con il tenore e il significato giuridico della norma.
Il convenuto non ha perciò accettato o riconosciuto gli estratti conto a lui destinati -e questo indipendentemente da quanto unilateralmente riportato dagli estratti conto medesimi-, e non è di conseguenza debitore della somma richiesta.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 7’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 8’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 8’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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