AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.297
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00297
Lugano 5 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1223 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 30 luglio 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22’784.65 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 2 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 29 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il 1° settembre 1990 il convenuto e __________ hanno sottoscritto un documento denominato “Arbeitsvertrag für leitende Angestellte” (doc. B) in base al quale lo __________ diveniva responsabile delle vendite per la Svizzera tedesca e francese dei prodotti commerciati dal convenuto.
Il 6 novembre 1990 il convenuto ha intimato allo __________di sospendere ogni attività per conto della sua ditta, e il giorno successivo gli ha invitato a riconsegnare tutto quanto di proprietà della ditta stessa.
B. In conseguenza dello scioglimento del suddetto contratto l’attrice ha erogato prestazioni allo __________in sostituzione del salario che questi avrebbe percepito durante l’ipotetico periodo di disdetta ordinaria.
Stante la responsabilità del convenuto per lo scioglimento del contratto, l’attrice ne ha chiesto la condanna alla rifusione della somma in questione.
C. Nell’allegato di risposta il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli ha contestato le proprie pretese inadempienze, e ha addebitando allo __________l’avvenuto licenziamento in tronco del 6 novembre 1990.
Questi avrebbe negletto i propri doveri verso il convenuto, dedicandosi piuttosto all’attività in favore della __________, sua precedente datrice di lavoro, avrebbe inoltre omesso di allestire i rapporti di lavoro, e avrebbe allestito false ordinazioni per crearsi il diritto a provvigioni sul fatturato.
D. La causa è stata congiunta dal Pretore con quella intentata dallo __________nei confronti del convenuto.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di lavoro e sul rapporto di impiego del commesso viaggiatore, ha constatato che il contratto sarebbe stato sciolto con effetto immediato dal licenziamento pronunciato il 6 novembre 1990 dal convenuto senza che ciò fosse giustificato da gravi motivi.
L’attrice, in accoglimento della petizione, potrebbe perciò esigere la rifusione di quanto da lei versato al dipendente sino al termine ordinario di disdetta del 31 marzo 1991.
F. Con tempestivo gravame datato 2 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto che il convenuto motivava il licenziamento in tronco soprattutto con la mancata trasmissione dei rapporti di lavoro. In realtà, come risulterebbe dalla lettura complessiva dei suoi allegati di causa, il rimprovero verteva su una scorrettezza e infedeltà di fondo del dipendente nei rapporti col datore di lavoro, motivi che il Pretore non avrebbe esaminato. In quest’ottica meriterebbe particolare considerazione il tentativo del dipendente di farsi rimborsare spese fittizie.
Stante il fondamento del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’attrice.
G. Nelle osservazioni del 29 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1.1 Nella lettera di licenziamento in tronco (doc. U) il convenuto fondava la propria decisione:
sul fatto che lo __________non lo avrebbe sufficientemente informato della sua attività;
sulle richieste di rimborso spese, ritenute esagerate.
1.2 Nell’allegato di risposta e riconvenzionale della congiunta causa intentata dal dipendente egli ha invece addotto quali motivi gravi:
in primo luogo il mancato invio dei rapporti di lavoro (risposta, pag. 16);
l’aver segnalato, contrariamente al vero, all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte che il convenuto commercializzava prodotti non omologati (pag. 17 e 18);
l’aver informato di tale circostanza la potenziale clientela (pag. 18);
lo svolgimento di attività retribuita in favore della precedente datrice di lavoro (pag. 19), con conseguente violazione del divieto di concorrenza (pag. 20);
la “totale mancanza di prestazioni contrattuali” (pag. 20).
1.3 E’ pacifico che il convenuto sopporta l’onere della prova degli addebiti da lui mossi al dipendente (art. 8 CC; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO).
Questo assunto pretorile è in pratica rimasto inimpugnato e deve di conseguenza valere come acquisito, visto che le doglianze del convenuto sono rivolte contro la mancata considerazione da parte del Pretore di altri elementi (appello, punti 8.1 e segg.).
Il gravame è però silente anche al riguardo della supposta delazione dell’attore all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte circa le pretese manchevolezze dei prodotti del convenuto, dell’asserita diffusione di tale circostanza presso la potenziale clientela, della totale mancanza di prestazioni e del ritenuto svolgimento di attività concorrenziale in favore di terzi, così che detti motivi di licenziamento in tronco devono essere considerati come abbandonati dal convenuto a questo stadio della causa.
Ne segue che il grave motivo posto a base del licenziamento con effetto immediato dovrebbe risiedere nei pretesi abusi dello __________in tema di rimborso spese.
4.1 Il convenuto ravvede un simile abuso nella presentazione per il rimborso della fattura di fr. 1’150.-- della __________ per il nolo di una Mercedes durante i primi 15 giorni del settembre 1990 (doc. QQ).
Il rilievo è infondato .
Il Pretore ha respinto la pretesa perché l’importo non sarebbe stato pagato (sentenza inc. 1223, pag. 7), ma ciò non toglie che il dipendente ha dovuto contrarre in proprio nome un’obbligazione nei confronti di terzi -nessuno ha sostenuto che la fattura in questione attesterebbe un rapporto inesistente- per poter disporre di un veicolo che il convenuto era contrattualmente tenuto a fornirgli (doc. B, pag. 2, art. 7).
Nulla permette perciò di ritenere abusivo o altrimenti censurabile il comportamento dello __________in questo frangente.
E’ inoltre da escludere che la fattura in questione sia effettivamente stata causale per la pronuncia del licenziamento in tronco posto che essa, datata 30 ottobre 1990, non risulta dagli atti essere stata sottoposta al convenuto per il rimborso prima del 6 novembre successivo.
4.2 Il convenuto ritiene abusiva anche la presentazione delle richieste di rimborso doc. L e R, affermando che le spese ivi indicate sarebbero “in parte fittizie”, e che lo __________non avrebbe provato che esse fossero in relazione con l’attività da svolgere per il convenuto.
Il convenuto sul tema confonde manifestamente l’onere della prova a carico del dipendente nell’ottica dell’ottenimento del rimborso delle asserite spese, con quello a suo carico nella diversa ottica dell’affermazione del comportamento abusivo del lavoratore.
In altri termini, il fatto che lo __________non sia riuscito se non in parte a dimostrare di aver sostenuto tali spese, e non ne abbia perciò ottenuto l’attribuzione da parte del Pretore, non significa affatto che vi sia stato comportamento abusivo da parte sua giustificante il suo licenziamento in tronco, fattispecie questa che spettava al convenuto provare, e che egli non ha provato se non con l’apodittica insinuazione della natura parzialmente fittizia delle spese.
Del resto lo stesso convenuto ammette che l’istruttoria sul tema è stata carente (appello, pag. 10), del che egli stesso deve però sopportare le conseguenze.
4.3 Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di rimborso delle spese di cui al doc. DD:
anche volendo ammettere che con le sole ricevute degli esercenti non sia ancora dimostrato che la spesa era connessa con l’attività svolta in favore del convenuto, nemmeno è dimostrato che ciò non sia stato il caso, con il che non può essere ammesso il preteso abuso da parte del dipendente;
il fatto che venga richiesto il rimborso di spese per benzina super senza piombo anche se la vettura di servizio funzionava a gasolio è spiegabile con l’affermazione del lavoratore (sua petizione, pag. 3) di aver utilizzato la propria vettura per lavorare quando quella di servizio manifestava dei difetti (doc. N; doc. PP).
Il convenuto, del resto, ammette implicitamente tale versione dei fatti (appello, pag. 9), ritenendola a torto infondata in base al nuovo ma inveritiero argomento secondo cui la vettura del dipendente non avrebbe potuto utilizzare benzina senza piombo in quanto priva del catalizzatore;
Ne deve conseguire la conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto.
In assenza di contestazioni sulle cifre stabilite dal Pretore, non vi è motivo per derogare da quanto deciso in prima sede.
Ne consegue la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster