AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.298
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00298
Lugano 5 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1070 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 16 gennaio 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 55’547.45 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 8’205.15 oltre interessi in risarcimento del danno contrattuale;
Il Pretore con sentenza 11 ottobre 1995 ha accolto la petizione per fr. 42’492.60 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 2 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 29 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 1° settembre 1990 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “Arbeitsvertrag für leitende Angestellte” (doc. B) in base al quale l’attore diveniva responsabile delle vendite per la Svizzera tedesca e francese dei prodotti commerciati dal convenuto.
Il 6 novembre 1990 il convenuto ha intimato all’attore di sospendere ogni attività per conto della sua ditta, e il giorno successivo lo ha invitato a riconsegnare tutto quanto di proprietà della ditta stessa.
Il 14 novembre 1990 l’attore ha dichiarato di recedere con effetto immediato da detto contratto.
B. Adducendo gravi inadempienze del convenuto, l’attore con la petizione che ci occupa ne ha chiesto la condanna al pagamento degli stipendi arretrati e di quelli del periodo di disdetta, delle provvigioni maturate, delle spese sostenute, come pure di ogni altro danno da lui subito, per un totale quantificato al dibattimento finale in fr. 55’547.45.
C. Nell’allegato di risposta il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli ha contestato le proprie pretese inadempienze, e ha addebitato all’attore l’avvenuto licenziamento in tronco del 6 novembre 1990.
L’attore avrebbe in particolare negletto i propri doveri verso il convenuto, dedicandosi piuttosto all’attività in favore della __________, sua precedente datrice di lavoro, avrebbe inoltre omesso di allestire i rapporti di lavoro, e avrebbe allestito false ordinazioni per crearsi il diritto a provvigioni sul fatturato.
Al convenuto sarebbe così derivato il danno costituito dal pagamento dello stipendio di settembre 1990 e delle spese, per complessivi fr. 8’205.15, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attore ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando le proprie asserite inadempienze.
Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di lavoro e sul rapporto di impiego del commesso viaggiatore, ha constatato che il contratto sarebbe stato sciolto con effetto immediato dal licenziamento pronunciato il 6 novembre 1990 dal convenuto, così che sarebbe ininfluente la successiva rescissione contrattuale operata dall’attore.
Dagli atti non risulterebbero però motivi di gravità sufficiente a giustificare tale provvedimento, le cui conseguenze sarebbero perciò da porre a carico del convenuto.
L’attore potrebbe innanzitutto esigere lo stipendio sino al termine ordinario di disdetta del 31 marzo 1991 in misura di fr. 18’315.35, ritenuto che fr. 22’784.65 gli sarebbero già stati versati dalla cassa di disoccupazione.
Inoltre gli sarebbero dovuti fr. 304.-- per assegni familiari, fr. 3’995.85 per la quota parte della tredicesima, fr. 1’424.80 per 4.16 giorni di ferie non godute, fr. 1’363.60 per le spese sostenute e fr. 17’089.-- per provvigioni e partecipazione all’utile.
Da ciò l’accoglimento della petizione per fr. 42’492.60 oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale.
F. Con tempestivo gravame datato 2 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto che il convenuto motivava il licenziamento in tronco soprattutto con la mancata trasmissione dei rapporti di lavoro. In realtà, come risulterebbe dalla lettura complessiva dei suoi allegati di causa, il rimprovero verteva su una scorrettezza e infedeltà di fondo del dipendente nei rapporti col datore di lavoro, motivi che il Pretore non avrebbe esaminato. In quest’ottica meriterebbe particolare considerazione il tentativo dell’attore di farsi rimborsare spese fittizie.
Stante il fondamento del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’attore.
G. Nelle osservazioni del 29 dicembre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1.1 Nella lettera di licenziamento in tronco (doc. U) il convenuto fondava la propria decisione:
sul fatto che l’attore non lo avrebbe sufficientemente informato della sua attività;
sulle richieste di rimborso spese, ritenute esagerate.
1.2 Nell’allegato di risposta e riconvenzionale egli ha invece addotto quali motivi gravi:
in primo luogo il mancato invio dei rapporti di lavoro (risposta, pag. 16);
l’aver segnalato, contrariamente al vero, all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte che il convenuto commercializzava prodotti non omologati (pag. 17 e 18);
l’aver informato di tale circostanza la potenziale clientela (pag. 18);
lo svolgimento di attività retribuita in favore della precedente datrice di lavoro (pag. 19), con conseguente violazione del divieto di concorrenza (pag. 20);
la “totale mancanza di prestazioni contrattuali” (pag. 20).
1.3 E’ pacifico che il convenuto sopporta l’onere della prova degli addebiti da lui mossi al dipendente (art. 8 CC; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO).
Questo assunto pretorile è in pratica rimasto inimpugnato e deve di conseguenza valere come acquisito, visto che le doglianze del convenuto sono rivolte contro la mancata considerazione da parte del Pretore di altri elementi (appello, punti 8.1 e segg.).
Il gravame è però silente anche al riguardo della supposta delazione dell’attore all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte circa le pretese manchevolezze dei prodotti del convenuto, dell’asserita diffusione di tale circostanza presso la potenziale clientela, della totale mancanza di prestazioni -accennata ma non argomentata oltre- e del ritenuto svolgimento di attività concorrenziale in favore di terzi, così che detti motivi di licenziamento in tronco devono essere considerati come abbandonati dal convenuto a questo stadio della causa.
Ne segue che il grave motivo posto a base del licenziamento con effetto immediato dovrebbe risiedere nei pretesi abusi dell’attore in tema di rimborso spese.
4.1 Il convenuto ravvede un simile abuso nella presentazione per il rimborso della fattura di fr. 1’150.-- della __________ per il nolo di una Mercedes durante i primi 15 giorni del settembre 1990 (doc. QQ).
Il rilievo è infondato .
Il Pretore ha respinto la pretesa perché l’importo non sarebbe stato pagato (sentenza, pag. 7), ma ciò non toglie che l’attore ha dovuto contrarre in proprio nome un’obbligazione nei confronti di terzi -nessuno ha sostenuto che la fattura in questione attesterebbe un rapporto inesistente- per poter disporre di un veicolo che il convenuto era contrattualmente tenuto a fornirgli (doc. B, pag. 2, art. 7).
Nulla permette perciò di ritenere abusivo o altrimenti censurabile il comportamento dell’attore in questo frangente.
E’ inoltre da escludere che la fattura in questione sia effettivamente stata causale per la pronuncia del licenziamento in tronco posto che essa, datata 30 ottobre 1990, non risulta dagli atti essere stata sottoposta al convenuto per il rimborso prima del 6 novembre successivo.
4.2 Il convenuto ritiene abusiva anche la presentazione delle richieste di rimborso doc. L e R, affermando che le spese ivi indicate sarebbero “in parte fittizie”, e che l’attore non avrebbe provato che esse fossero in relazione con l’attività da svolgere per il convenuto.
Il convenuto sul tema confonde manifestamente l’onere della prova a carico dell’attore nell’ottica dell’ottenimento del rimborso delle asserite spese, con quello a suo carico nella diversa ottica dell’affermazione del comportamento abusivo dell’attore.
In altri termini, il fatto che l’attore non sia riuscito se non in parte a dimostrare di aver sostenuto tali spese, e non ne abbia perciò ottenuto l’attribuzione da parte del Pretore, non significa affatto che vi sia stato comportamento abusivo da parte sua giustificante il suo licenziamento in tronco, fattispecie questa che spettava al convenuto provare, e che egli non ha provato se non con l’apodittica insinuazione della natura parzialmente fittizia delle spese.
Del resto lo stesso convenuto ammette che l’istruttoria sul tema è stata carente (appello, pag. 10), del che egli stesso deve però sopportare le conseguenze.
4.3 Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di rimborso delle spese di cui al doc. DD:
anche volendo ammettere che con le sole ricevute degli esercenti non sia ancora dimostrato che la spesa era connessa con l’attività svolta in favore del convenuto, nemmeno è dimostrato che ciò non sia stato il caso, con il che non può essere ammesso il preteso abuso da parte del dipendente;
il fatto che venga richiesto il rimborso di spese per benzina super senza piombo anche se la vettura di servizio funzionava a gasolio è spiegabile con l’affermazione dell’attore (petizione, pag. 3) di aver utilizzato la propria vettura per lavorare quando quella di servizio manifestava dei difetti (doc. N; doc. PP).
Il convenuto, del resto, ammette implicitamente tale versione dei fatti (appello, pag. 9), ritenendola a torto infondata in base al nuovo ma inveritiero argomento secondo cui la vettura dell’attore non avrebbe potuto utilizzare benzina senza piombo in quanto priva del catalizzatore;
Ne deve conseguire la conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto.
5.1 Il pagamento del salario e della tredicesima mensilità fino alla scadenza dell’ipotetico periodo di disdetta ordinaria è la pacifica conseguenza della mancanza di fondamento del licenziamento in tronco.
In assenza di contestazioni sulle cifre stabilite dal Pretore, non vi è motivo per derogare da quanto deciso in prima sede.
5.2 E’ invece da accogliere l’obiezione del convenuto secondo cui l’attore avrebbe potuto fruire di 4.16 giorni di ferie durante il periodo di disdetta di quasi 5 mesi.
In effetti, benché secondo il nuovo art. 337c CO il contratto di lavoro prenda fine con il licenziamento in tronco, e i diritti del lavoratore, compreso quello attinente alle ferie non godute, si tramutino di conseguenza in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni (DTF 117 II 271), l’abbandono della finzione secondo cui il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie nell’ipotetico periodo di disdetta non è tuttavia assoluto.
Nei casi, come ad esempio nei contratti a tempo determinato, in cui il contratto non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò dell’indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie (così in: II CCA 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute (DTF 117 II 273).
Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi, il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272; II CCA 30 gennaio 1996 in re I./B. SA).
Nel caso di specie, perciò, l’attore avrebbe potuto fruire delle ferie a sua disposizione, oltretutto di breve durata, entro il periodo di disdetta, e perciò va respinta la sua richiesta di indennizzo di fr. 1’424.50.
5.3 Il convenuto si aggrava anche contro il riconoscimento del rimborso delle spese, ammesso dal Pretore per i fr. 1’363.60 di cui al doc. DD.
Come già detto al consid. 4.3, le riserve del convenuto, in assenza di prove migliori delle sole ricevute, possono essere tutelate per i fr. 283.40 di spese presso ristoranti, mentre del tutto credibili sono gli esborsi per benzina, come pure le altre voci di spesa, che il convenuto del resto non ha contestato nel dettaglio nemmeno con il presente gravame.
L’importo aggiudicato dal Pretore può perciò essere ridotto di fr. 283.40.
5.4 La provvigione di fr. 654.10, seppure a denti stretti, è riconosciuta dal convenuto (appello, punto 15, pag. 11).
Non è invece dovuta la provvigione di fr. 5’200.-- per la fornitura in __________ (doc. BBB1), avendo il convenuto subordinato l’esecuzione della sua prestazione contrattuale al preventivo pagamento (“as soon as we get the amount”), che non è stato effettuato dal partner contrattuale, non potendo ad esso essere ragionevolmente assimilata la lettera di credito doc. BBB2. Non potendosi ritenere in simili circostanze un obbligo del convenuto di tentare di incassare il dovuto presso il destinatario della merce, si deve ritenere che il diritto alla provvigione dell’attore è nato al momento della stipula, ma si è estinto in conseguenza del mancato pagamento da parte del cliente africano (art. 322b cpv. 1 e 3 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 ad art. 322b CO).
Inoltre, come giustamente afferma il convenuto, la partecipazione del 5% all’utile lordo di fr. 224’698.26 (doc. 17, foglio 2) non va accordata per intero (fr. 11’234.90 per un anno), ma, analogamente alla tredicesima mensilità, limitatamente al periodo 1° settembre 1990 - 31 marzo 1991, ovvero per 7/12, pari a fr. 6’553.70.
L’importo ammesso dal Pretore per provvigioni deve perciò essere ridotto di complessivi fr. 9’881.20.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza __________, è condannato a pagare a __________, fr. 30’903.50 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1990 su fr. 25’933.80 e dal 16 gennaio 1991 su fr. 4’969.70.
Per fr. 25’933.80 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1990 è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo __________dell’UE di Lugano.
Invariato.
La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 2’000.-- e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 9/20 e per 11/20 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 500.-- per parte di ripetibili.
Invariato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico dell’attore.
Il convenuto rifonderà all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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