AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.301
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00301
Lugano 22 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile appellabile -inc. no. OA.95.00056 (161/1987) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 22 dicembre 1987 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 600’000.- oltre interessi al 8% dal 8 aprile 1986, nonché il rigetto in via definitiva per tale importo dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Berna, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 465’000.- oltre accessori;
domande avversate dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 12 ottobre 1995 ha integralmente respinto caricando alla parte attrice la tassa di giustizia di fr. 12’000.- e le spese, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 38’000.-;
appellante la parte attrice con atto di appello 2 novembre 1995 con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 465’000.- oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 14 dicembre 1995 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Dal febbraio 1984 all’agosto 1987 la società panamense __________ (in seguito detta: __________), tramite il suo avente diritto economico signor __________, intrattenne delle relazioni bancarie con la succursale di __________ della __________ (in seguito detta: __________).
B. All’inizio del mese di aprile 1986 il signor __________ impartì telefonicamente alla __________ l’ordine di acquistare 200 opzioni __________, ordine che venne esteso nei giorni seguenti ad altre 600 opzioni: la banca effettuò le operazioni richieste alla borsa di __________, addebitando il conto di __________ per complessivi fr. 251’488.55, pari al controvalore dei titoli acquistati in FF 918’748.- (doc. U, V, Z).
C. Verso inizio maggio dello stesso anno, allorché il signor __________ chiese la vendita di parte delle menzionate opzioni, la cui quotazione nel frattempo era andata alle stelle, __________ ebbe a riscontrare una strana differenza tra il valore delle stesse e quanto registrato nel portafoglio titoli della società: in sostanza, risultava che le opzioni, acquistate a suo tempo per poco più di fr. 250’000.-, valessero ora ben fr. 1’560’000.-(doc. AA). Richiesto di esaminare i motivi di tale discordanza, l’Ufficio Borsa di __________ della banca asserì che si era trattato di un errore nella denominazione dei titoli, per cui provvide senz’altra formalità ed in particolare senza informare il cliente a stornare l’intera operazione, riaccreditando il suo conto delle somme corrispondenti.
Il titolare del conto, sostenendo che la banca avrebbe commesso dei gravi errori nell’esecuzione dell’ordine impartito, ha chiesto, invano, di essere risarcito. Di qui la presente causa.
D. Con petizione 22 dicembre 1987 __________ cessionaria dei diritti di __________ nei confronti della __________ (doc. CC), ha chiesto la condanna della banca al pagamento di fr. 600’000.- oltre interessi al 8% dal 8 aprile 1986, nonché il rigetto in via definitiva per tale importo dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Berna.
L’attrice ritiene in sostanza che l’ordine impartito alla banca di acquistare 800 opzioni __________ fosse chiarissimo e per nulla interpretabile, per cui l’istituto di credito, dopo aver individuato il luogo di acquisto e la relativa valuta di trattazione, era tenuto ad eseguirlo, così come richiesto. Ora, dato che l’unica emissione di opzioni __________ era quella quotata al fuori borsa di __________ in franchi svizzeri, ne discendeva che l’acquisto effettuato dalla convenuta a __________ in franchi francesi costituiva uno sbaglio o comunque era fittizio, siccome quel titolo non poteva esistere; non era in ogni caso vero che la società cedente avesse ordinato opzioni __________, queste ultime effettivamente quotate a __________ in franchi francesi.
Il mancato acquisto delle opzioni __________, che nel frattempo avevano raggiunto quotazioni notevolissime, si lasciava pertanto ricondurre ad un grave errore della convenuta. Il danno che ne è derivato, corrispondente al mancato utile che il cliente avrebbe conseguito con la rivendita delle opzioni stesse (con un prezzo di acquisto di fr. 1’250.- per 200 opzioni e di fr. 1’295.- per le altre 600, pari a fr. 1’027’000.- ed un prezzo di vendita di fr. 2’000.- per 800 opzioni, per un totale di fr. 1’600’000.-), ammontava a fr. 573’000.- ed è stato arrotondato a fr. 600’000.-, tenuto conto degli interessi sugli addebiti del conto corrente, dei costi di chiusura e simili.
E. Con risposta 7 aprile 1988 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, protestando spese e ripetibili.
Essa afferma di aver ricevuto l’ordine di acquistare un determinato numero di opzioni __________ a __________ in FF; un errore redazionale sarebbe poi stato all’origine dell’errata descrizione del titolo oggetto della transazione, erroneamente indicato nei doc. U, V e Z “warrant __________ ”: atteso che i titoli __________ acquistati non erano (più) desiderati dal cliente, la banca ha correttamente provveduto a stornare l’intera operazione. Controparte non potrebbe minimamente prevalersi di questo errore di trascrizione per far valere eventuali diritti, da un lato in quanto la discrepanza tra l’addebito in conto per l’acquisto delle opzioni ed il loro valore inserito nel portafoglio titoli del cliente era palese e facilmente rilevabile, dall’altro in quanto l’acquisto dei titoli in frs., diversamente da quelli quotati in FF, non era alla portata di __________, la quale a quel momento non disponeva dei crediti, per oltre un milione di franchi, necessari per effettuare tale acquisizione. Non vi sarebbe pertanto alcuna inadempienza da parte della convenuta e comunque la sua responsabilità sarebbe esclusa dagli art. 6 e 7 delle condizioni generali (doc. 6), in base ai quali eventuali errori di trascrizione dovevano andare a carico del cliente, mentre l’erronea esecuzione di ordini comportava unicamente l’obbligo per la banca di risarcire un’eventuale perdita di interessi.
F. Nelle successive comparse scritte, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte; nelle sue conclusioni l’attrice ha tuttavia provveduto a ridurre a fr. 465’000.- le sue pretese.
G. Con sentenza 12 ottobre 1995 il Pretore ha respinto la petizione, caricando alla parte attrice la tassa di giustizia di fr. 12’000.- e le spese, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 38’000.-.
A suo giudizio, era indubbio che la banca avesse commesso un errore; meno palese risultava però se l’errore costituisse in un’errata esecuzione dell’ordine impartito dal cliente a seguito della non corretta verifica dei parametri ricevuti, oppure se l’ordine fosse stato eseguito correttamente e l’errore fosse successivo, relativo cioè solo all’indicazione nell’estratto del portafoglio dei titoli acquistati, errore per altro chiaramente ravvisabile stante la macroscopica differenza tra i valori indicati in fr. 1’041’390.- e quelli pagati dalla cliente di fr. 251’488.55, e la cui esistenza poteva invero rendere dubbia la buona fede di __________. A prescindere da quanto precede, era a suo giudizio chiaro che la petizione non poteva essere accolta già per un altro motivo: non risultava infatti provato che qualora il signor __________ avesse effettivamente impartito l’ordine di acquistare i titoli __________ piuttosto che i titoli __________, lo stesso avrebbe potuto essere eseguito e ciò per mancanza di sufficiente copertura sul conto di __________, la sua potenziale disponibilità finanziaria essendo rimasta allo stadio di puro parlato, come lo è stata l’eventualità di un ottenimento di un’ulteriore linea di credito da parte della banca per l’effettuazione di quell’operazione; quanto all’importo di fr. 8’000.- chiesto per il fatto che l’operazione di storno non sarebbe avvenuta in modo completo, lo stesso non era invece assolutamente desumibile dagli atti, per cui non poteva pure essere riconosciuto come posizione di danno. Non essendo così stato provato alcun danno, la petizione andava senz’altro respinta, senza che fosse necessario esaminare se vi fosse stata una negligenza da parte della convenuta e, se del caso, se il risarcimento non fosse già escluso in base all’art. 7 delle condizioni generali.
H. Con appello 2 novembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 465’000.- oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante rimprovera alla banca convenuta sostanzialmente 3 errori: quello di aver sbagliato nell’individuazione delle prime 200 opzioni __________ da acquistare, nonostante i dati forniti fossero chiari e precisi, errore per altro ripetuto in occasione dell’acquisto in due volte delle altre 600 opzioni; inoltre quello di aver allestito 3 formulari di conferma di acquisto dei titoli __________ (doc. U, V, Z), quando gli stessi in realtà non potevano essere stati acquistati, siccome non esistevano opzioni __________ quotate a __________ in FF; infine, quello di non aver scoperto per quasi un mese gli errori menzionati, nonostante tutte le procedure di controllo interno: quest’ultimo errore è ancor più grave se solo si pensa che, se fosse stato informato per tempo dei disguidi, il cliente avrebbe sicuramente potuto acquistare le opzioni desiderate in un secondo momento, potendo ancora beneficiare di un utile ragguardevole. Provata così la violazione della diligenza da parte della banca, era -sempre a suo dire- chiaro che la sua responsabilità ex art. 398 CO fosse innescata.
Quanto al danno, lo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, era stato sufficientemente provato, atteso da un lato che la banca non obbiettò mai circa l’eventuale mancata copertura, né al momento dell’acquisto -che fu incondizionato e senza riserve- né allorché fu indicato un valore dei titoli di fr. 1.5 mio (circostanza che il cliente interpretò nel senso che la banca gli aveva concesso una corrispondente linea di credito), e dall’altro che mai in precedenza la banca aveva rifiutato di eseguire un ordine di __________ per l’eventuale mancanza di copertura. In tali circostanze si imponeva la condanna di controparte al pagamento del mancato utile di fr. 465’000.- come chiesto in sede conclusionale, oppure in via subordinata, tenendo conto che alla banca erano stati comunque messi a disposizione almeno fr. 251’494.55 per l’acquisto delle opzioni, di fr. 124’757.15: era infatti evidente che se la banca non avesse potuto acquistare 800 opzioni in frs. in quanto le stesse avrebbero eccessivamente scoperto il conto del cliente, essa avrebbe quanto meno dovuto acquisirne per l’ammontare della somma messa a disposizione, cosicché il cliente avrebbe comunque beneficiato -seppur in maniera ridotta- dell’aumento delle quotazioni; a questa somma ne andava aggiunta un’altra di fr. 8’000.-, ritenuto che lo storno dell’operazione non era avvenuto correttamente, tanto è vero che il conto del cliente in pratica ne risultò aggravato in tale misura.
I. Delle osservazioni 14 dicembre 1995 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di primo grado si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Secondo l’art. 321e CO, al quale rinvia l’art. 398 CO, il mandatario è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al mandante. La responsabilità del mandatario è quindi subordinata a quattro condizioni e meglio: una violazione contrattuale, una colpa, un danno ed un nesso di causalità (IICCA 23 febbraio 1994 in re P. L. SA/SBS, 26 ottobre 1992 in re S./C.S. e C:, 30 settembre 1991 in re W./Banca D.; Fellmann, Commentario bernese, N. 332 ad art. 398 CO).
In virtù dell’art. 101 CO il mandatario deve evidentemente rispondere secondo i suddetti criteri anche per l’agire dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni (DTF 70 II 220; IICCA 25 gennaio 1996 in re M.E./ __________ e llcc., 1° aprile 1993 in re R./__________; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht
L’esistenza di un errore, e con esso di una violazione contrattuale da parte della banca, viene confermata anche da questa Camera, per i motivi esposti qui di seguito.
2.1 L’istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che il signor __________ impartì effettivamente l’ordine di acquistare delle opzioni __________: il teste __________, funzionario della convenuta che curava di regola i rapporti con __________, ha infatti chiaramente riferito che “si trattava di comperare delle opzioni appena uscite della __________ ” (teste , verbale 9/10/1990 p. 1 retro); tale circostanza è stata per altro confermata dalla stessa convenuta nelle lettere 15 maggio 1986 e 30 maggio 1986 (doc. E, G; cfr. pure la testimonianza __________ p. 1 retro, ove pure si parla di titoli “ ”). Al funzionario __________ il signor __________ comunicò inoltre la data di scadenza delle opzioni (“mi indicò 1 giugno 1991”, teste __________ p. 2) e gli indicò il prezzo in FF delle azioni come pure quello di conversione, precisandogli tuttavia che “non si capiva bene” se si trattava effettivamente di FF o di frs. “perché sul bollettino leggeva FF e anche frs.” (teste __________ p. 2), al che il funzionario, non escludendo nemmeno un errore di stampa, concluse “che allora dovevo comperare queste opzioni alla borsa di __________ ” (teste __________ p. 2).
2.2 Ora, la perizia giudiziaria ha stabilito che la società __________, emise un solo prestito obbligazionario di fr. 100 mio 4.5% “cum warrant” durata 12/3/86 - 12/3/98: il warrant (o opzione), che conferiva al portatore il diritto di acquistare 15 azioni __________ ad un determinato prezzo, aveva un numero di valore 551141, un periodo d’esercizio dal 2/6/86 al 1/6/91 ed era quotato al fuori borsa di __________, __________, __________, __________ e __________ (perizia p. 2 e 3).
Non risultava, per contro, che la società olandese avesse emesso nel 1986 altri prestiti obbligazionari, aventi caratteristiche simili (perizia p. 3) ed in particolare le cui opzioni fossero quotate a __________ in FF (perizia p. 4).
2.3 In tali circostanze è evidente che la banca, confrontata con un ordine chiaro e dettagliato come quello del signor __________ (cons. 2.1) avrebbe sicuramente dovuto comprendere che si trattava di acquistare le opzioni __________ 86/91 di cui sopra e non altri titoli, ad esempio le opzioni provenienti da un prestito obbligazionario dalla __________ (denominate “Bons d’acquisition d’actions ____________________che davano diritto a sottoscrivere un’azione __________ ed erano quotate a __________ in FF, perizia p. 4): la denominazione “opzioni __________ ” utilizzata dal __________ (teste __________ e __________i; doc. E, G) non poteva infatti in alcun modo essere equivocata e far pensare alle opzioni emesse dalla __________ o dalla __________; le opzioni __________ erano inoltre le uniche ad essere “appena uscite” -come indicato dal signor __________ (teste __________ p. 1 retro)-, mentre quelle di cui al prestito obbligazionario __________ erano uscite già nel gennaio 1985 (perizia p. 4); oltretutto, mentre la validità delle opzioni __________ era fissata al 1/6/1991 -ancora una volta come chiesto dal signor __________ (teste __________ p. 2; doc. E, G)-, quelle relative alla prestito della __________ scadevano rispettivamente il 31/12/1986 ed il 31/12/1988 (perizia p. 4); quanto al prezzo ed alla piazza di acquisto, il signor __________, pur avendo indicato dei valori in FF, aveva precisato di non essere sicuro se si trattasse di FF o di frs., ma aveva dato l’incarico alla banca di accertare questi dettagli, tanto è vero che al funzionario della banca “rispose di comperarle dove volevo purché le comprassi” (teste __________ p. 2).
La questione a sapere se il funzionario avesse afferrato o comunque avesse dovuto afferrare le intenzioni del cliente, intese ad acquistare le opzioni __________ 86/91 -che, alla luce di quanto precede, va sicuramente risolta in modo affermativo- è in ogni caso stata superata dal fatto, accertato peritalmente, secondo cui dalla documentazione versata agli atti (doc. 13-18) si poteva in ogni caso concludere che la banca convenuta avesse individuato il numero di valore dell’emissione n. __________-neppure comunicatole dal signor __________
È pertanto evidente che la banca, per adempiere correttamente al mandato, avrebbe dovuto acquistare queste opzioni, che erano acquisibili solo in frs. ed in Svizzera.
2.4 Cosa la banca abbia effettivamente acquistato, non è del tutto chiaro. Tre sono le possibilità: o ha acquistato a __________ e in FF le opzioni relative al prestito obbligazionario della __________, ma in tal caso non avrebbe adempiuto l’ordine impartito dal cliente; oppure ha acquistato correttamente opzioni __________ 86/91, sbagliando però nell’indicazione del prezzo (FF invece che frs.) e del luogo di acquisto (__________invece di __________anche in tal caso vi sarebbe comunque mancato adempimento da parte della banca, in quanto allorché essa si avvide della discordanza tra il valore delle opzioni e quello indicato nel portafoglio titoli del cliente, provvide senz’altro -ed in particolare senza l’accordo del cliente stesso- allo storno puro e semplice dell’intera operazione, la quale non venne quindi portata a termine; oppure, infine, non ha acquistato nulla, i documenti U, V, Z non concorrendo a definire un titolo esistente (perizia p. 5) ed essendo quindi unicamente fittizi.
In tutte e 3 le varianti la mancata conclusione dell’operazione così come era stata richiesta dal cliente va comunque ed unicamente attribuita alla banca, ciò che comporta una chiara violazione contrattuale da parte sua.
La convenuta non è tuttavia stata in grado di portare tale prova.
3.1 L’istruttoria ha permesso di accertare che le violazioni contrattuali di cui al cons. 2.4 (errore nell’acquisto delle opzioni __________ o __________, oppure storno dell’acquisto delle opzioni __________, oppure ancora effettuazione di un acquisto fittizio) non sono assolutamente giustificabili, facendo per contro parte degli errori umani inspiegabili (complemento perizia p. 5) e si lasciavano con tutta probabilità ricondurre ad un cattivo utilizzo del sistema “telekurs” da parte del funzionario responsabile, operazione di routine che non presentava particolari problemi e che nel caso concreto non necessitava di un impegno superiore ai 2-3 minuti (complemento perizia p. 2). La banca non è stata in grado di giustificare altrimenti l’errore, il fatto che lo stesso potesse eventualmente essere la conseguenza di un errore di denominazione del titolo (teste __________, verbale 23/1/91, p. 2) non bastando -per i motivi ampiamente esposti in precedenza- per assolverla dalla sua responsabilità. D’altro canto, anche il tentativo di caricare al cliente la colpa per l’errore, asserendo che lo stesso aveva ordinato delle opzioni __________ (risposta p. 13, 14 e 25, duplica p. 14), è stato smentito dall’istruttoria (cfr. sopra cons. 2.1), tanto è vero che tale tesi è stata abbandonata dalla convenuta in sede conclusionale, dove la stessa è stata irritualmente sostituita da un’altra, parimenti infondata, secondo cui sarebbero stati ordinati dei titoli di un’omonima società francese __________ (conclusioni p. 5, 6 e 15).
Tanto basta per ammettere la colpa della banca nell’episodio.
3.2 La colpa della banca va considerata come colpa grave, se solo si pensa al fatto che essa ha fatto sì che un ordine di borsa di un cliente non ha potuto essere portato a termine (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Ginevra 1981, p. 71, il quale afferma che la mancata o la cattiva esecuzione di un ordine costituisce già di per sé una colpa grave: ciò è ad esempio il caso se la banca, che era tenuta -come nella fattispecie- ad eseguire “al meglio” un ordine di vendita di titoli fuori borsa, non lo effettua immediatamente): oltretutto lo stesso è stato ripetuto per ben 3 volte, ed in particolare in occasione dell’acquisto delle prime 200 opzioni e due volte ancora per l’acquisto delle altre 300; lo stesso è infine stato scoperto, solo casualmente, a distanza di quasi un mese e dopo aver passato tutti i controlli interni (evidentemente inefficaci) a __________ e a __________.
4.1 Il Pretore ha escluso che l’attrice avesse subito un danno di fr. 465’000.-, non essendo stato provato che il cliente fosse stato a suo tempo in grado di acquistare 800 opzioni __________ in frs., per la mancata disponibilità dei suoi averi in conto (mentre lo stesso permetteva l’acquisto in FF). A ragione.
Quanto alle censure mosse dall’appellante, è ben vero che gli ordini di acquisto (doc. U, V, Z) vennero eseguiti dalla banca incondizionatamente e senza obiezioni di sorta: ciò avvenne in quanto il conto era in grado di sopportare un addebito dell’ordine di fr. 250’000.-, ma non può tuttavia ancora significare che eventuali obiezioni non sarebbero state mosse, se l’addebito fosse stato superiore al milione di franchi. Tutt’altro.
Dato che l’effettuazione o meno delle operazioni richieste dipendevano dall’avere in conto del cliente -che veniva verificato quotidianamente (teste __________i, verbale 9/10/90, p. 1 retro)- è chiaro che se fosse risultato un addebito di fr. 1 mio l’operazione certo non sarebbe stata eseguita: non risulta infatti provato che __________ (o il suo avente diritto economico) fosse in grado di fornire in tempi brevi tale somma, anche se ciò poteva eventualmente essere capitato in altre occasioni; non è parimenti stato provato che la banca, oltre ad aver concesso al cliente una linea di credito di fr. 750’000.- (corrispondente, come previsto dalle norme bancarie, alla posizione netta del conto; cfr. delucidazione al complemento di perizia p. 2), ed utilizzata per fr. 251’488.55 per l’acquisto delle opzioni e per fr. 460’221.55 per l’acquisto di altri titoli (delucidazione al complemento di perizia p. 2), ne avrebbe concessa un’altra o l’avrebbe comunque aumentata per consentire l’acquisto di opzioni per fr. 1 mio: è infatti assodato che le opzioni, per il loro carattere estremamente volatile, non vengono considerate dagli istituti di credito -diversamente da altri titoli- come una garanzia per anticipabilità (complemento perizia p. 3 e delucidazione al complemento di perizia p. 2), di modo che in mancanza delle corrispondenti garanzie un aumento della linea di credito per effettuare tale affare -senza la quale lo scoperto in conto avrebbe raggiunto una somma di ben fr. 688’352.50 oltre la linea di credito sino ad allora accordata (complemento perizia)- era assolutamente impensabile (teste __________, verbale 23/1/91 p. 3 retro).
4.2 È però vero -come ritenuto dall’appellante in via subordinata- che alla banca vennero comunque messi a disposizione fr. 251’488.55 per acquistare le opzioni __________: se almeno questi importi fossero stati investiti correttamente, il cliente avrebbe certamente conseguito un utile, contabilmente accertabile.
Con tale somma la banca avrebbe infatti potuto acquistare poco meno di 200 opzioni in frs., di modo che già con il primo ordine di data 3 aprile 1986 (a fr. 1’260.- per opzione) avrebbe esaurito tale disponibilità (complemento perizia p. 2); la rivendita dei titoli, come da ordine del legale di __________, avrebbe dovuto avvenire ad un prezzo in discesa di fr. 1’900.- per opzione (doc. C, D). Il calcolo che ne deriva porta al seguente ricavo: fr. 251’488.55 : 1’260.- x 1’900.- = fr. 379’228.75, di modo che l’utile netto, ottenuto deducendo da questa somma l’importo inizialmente investito di fr. 251’488.55, sarà di fr. 127’740.20.
4.3 Un’ulteriore posizione di danno, di cui l’appellante chiede l’attribuzione, consiste in un importo di fr. 8’000.- circa, corrispondente al maggior addebito del suo conto a seguito delle operazioni di storno effettuate dalla banca: contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’esistenza di tale danno è incontestabile (cfr. teste __________verbale 23/1/91, p. 2 retro).
Mentre, infatti, dai doc. U, V, Z risultano addebiti per l’acquisto delle 800 opzioni per complessivi fr. 251’488.55, dai doc. EE, FF, GG si evincono accrediti a seguito dello storno per soli fr. 242’957.70, con una differenza a sfavore del cliente di fr. 8’530.85: anche se, come accennato dal teste __________, quest’ultima perdita è derivata da una differenza di cambio, ciò non toglie che lo storno, effettuato per ripristinare la situazione quo ante, non sia avvenuto correttamente, causando un danno al cliente.
5.1 In base all’art. 6 delle condizioni generali della convenuta, con marginale “errori di trasmissione”, danni risultanti dall’uso della posta, del telegrafo, del telefono, del telex, di qualsiasi altro mezzo di trasmissione o di trasporto ed, in particolare, per ritardi, perdite, disguidi, malintesi, mutilazioni o doppi invii, restano a carico del cliente, a meno che non sia imputabile alla __________ un errore grave (doc. 6).
Nel caso di specie tale clausola non risulta applicabile, in quanto non è stato provato che l’errore commesso dalla banca fosse riconducibile ad un erroneo o cattivo uso di un mezzo di trasmissione o di trasporto, piuttosto che ad un errore dei funzionari nell’esecuzione dell’ordine stesso; in ogni caso, la colpa grave della banca (accertata al cons. 3.2) impedirebbe alla banca stessa di richiamarsi a tale normativa.
5.2 L’art. 7 delle condizioni generali, con un marginale “erronea esecuzione di ordini” prevede a sua volta che se al cliente derivano danni dovuti alla mancata esecuzione di ordini, la __________ non risponde che per la perdita degli interessi, a meno che, per il caso particolare, non sia stata richiamata la sua attenzione circa la minaccia di un danno più grave (doc. 6).
La dottrina ritiene che tale clausola sia applicabile soltanto agli ordini di pagamento effettuati dalla banca, mentre la stessa non può assolutamente trovare applicazione nell’ambito di operazioni di borsa, tanto è vero che la versione dell’art. 7 delle condizioni generali dell’Associazione Svizzera dei Banchieri prevede espressamente l’esclusione di tale settore (Giger/Schluep, Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zurigo 1982, p. 147; Hardegger, Über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 143 e 147); d’altro canto, l’estensione della norma ad altri ambiti rispetto a quelli espressamente previsti nella clausola generale è difficilmente ipotizzabile (proprio per questo motivo, ad esempio, essa non si applica per le promesse di pagamento, per i crediti documentari e per le fideiussioni: cfr. Giger/Schluep, op. cit., p. 148), di modo che il mancato esplicito inserimento nell’art. 7 delle condizioni generali della convenuta delle attività di borsa tra quelle per cui era data l’applicazione della norma, ne esclude pacificamente l’applicazione.
A titolo abbondanziale, va osservato che, se anche fosse stata applicabile, la stessa clausola non avrebbe comunque potuto esplicare alcun effetto a favore della convenuta, dato che la dottrina ritiene non degna di protezione la banca che -come nella fattispecie- si è resa responsabile di un errore grave (Guggenheim, op. cit., ibidem); oltretutto, nel fatto che un cliente -come nel caso concreto- abbia dato l’ordine di eseguire un acquisto o una vendita “al meglio” (teste __________, verbale 9/10/90 p. 2 e verbale 23/1/91 p. 1), ovvero immediatamente ed alle condizioni migliori, è implicitamente insito un avviso alla banca di eseguire quell’ordine al più presto, senza che si debba esigere dal cliente che abbia ancora ad attirare l’attenzione della banca circa il maggior danno che l’intempestiva esecuzione dell’ordine gli potrebbe comportare (Guggenheim, op. cit., ibidem).
Ciò tiene per altro conto dell’evoluzione giurisprudenziale recentemente in atto, che consente al giudice (nell’ambito del controllo giudiziario dell’art. 100 cpv. 2 CO, che è stato ritenuto applicabile anche alle banche, in quanto industrie sottoposte a concessione, cfr. DTF 112 II 456; SJZ 90 (1994) p. 66; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C.S.) di considerare nulla una clausola contenuta nelle condizioni generali, se nel caso particolare la conclusione che ne deriverebbe non appariva adeguata alle circostanze del singolo caso: tale soluzione si impone segnatamente se la clausola ha come effetto un’ingiustificata limitazione della diligenza dell’istituto di credito, ciò che sarebbe inammissibile ed in urto con le esigenze minime poste dal contratto di mandato, ritenuto che il giudice nel suo esame dovrà prendere come riferimento lo standard di diligenza che si può pretendere in attività bancarie di questo tipo e che sono usali nel settore, dovrà finalizzare il suo esame al raggiungimento di un’equa ripartizione del rischio e degli interessi tra banca e cliente, il tutto tenendo conto delle particolarità della fattispecie (Hardegger, op. cit., p. 124 e segg. e p. 150; Schwabold, Ausgewählte AGB der Banken, in: WIV Stichworte N. 2, AGB - Eine Zwischenbilanz, San Gallo e Berlino 1991, p. 244; DTF 112 II 456; SJZ 90 (1994) p. 66; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C.S.): nel caso di specie la grave colpa attribuibile alla banca per gli errori commessi e per la mancanza di controllo, a cui si contrappone un comportamento sostanzialmente corretto del cliente, impone di non far capo alla clausola menzionata, la cui applicazione porterebbe qui ad un risultato del tutto iniquo.
Nel caso di specie non vi è assolutamente motivo di ridurre il risarcimento a favore del cliente per un’eventuale concolpa: non risulta infatti che l’errore sia stato causato dallo stesso; quanto al fatto che egli possa essersene accorto, va rilevato che non è stato chiarito se e quando (con ritardo o meno) egli possa esserne venuto a conoscenza, non essendo stato possibile accertare se i conteggi gli erano inviati in __________ oppure fossero stati trattenuti in banca a __________ (teste __________ p. 1 verso) e, in ogni caso, la sua eventuale responsabilità sarebbe stata senz’altro esclusa dal fatto che egli poteva ragionevolmente ritenere -come in altri casi (ad esempio per l’acquisto di azioni della banca __________)- di essere stato posto al beneficio di una linea di credito più ampia, o ancora che la banca lo avrebbe successivamente invitato a coprire l’eventuale scoperto in conto (teste __________, p. 3 retro); tanto più che la grave colpa imputabile alla banca era senz’altro sufficiente per interrompere il nesso causale tra le eventuali violazioni da lui commesse ed il danno che ne potrebbe essere derivato.
Per tali importi si impone pure di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo di cui al doc. BB.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
Di conseguenza:
1.1 La __________, è condannata a versare alla __________, la somma di fr. 136’271.05 oltre interessi al 5% a far tempo dal 26 marzo 1987.
1.2 Per la somma di fr. 136’271.05 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 1987 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Berna.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 7/10 e per 3/10 vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr. 4’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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