AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.303
Data decisione, Autorità: 26.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00303
Lugano 26 febbraio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini, segretario
sedente per giudicare nella causa ordinaria inc. n. 7074 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 25 febbraio 1993 da
(avv.
contro
(avv. __________ o)
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 450.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 2’443.-- a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a fr. 32’433.-- in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 20 ottobre 1995 ha respinto sia l’istanza che la domanda riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr. 27’433.-- oltre interessi;
Mentre l’istante con osservazioni del 9 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’istante, di professione maniscalco, procede per l’incasso di due sue fatture in relazione a prestazioni fornite al cavallo di nome “__________ ” di proprietà della convenuta.
B. Con memoriale datato 23 marzo 1993 la convenuta ha sostenuto che l’istante avrebbe male eseguito la limatura e la ferratura degli zoccoli del suo cavallo, il che avrebbe reso necessario l’intervento di altro artigiano e del veterinario, con un pregiudizio complessivo di fr. 2’433.--, ivi compreso l’indennizzo per non aver potuto cavalcare durante 56 giorni, somma richiesta in via riconvenzionale.
Con un successivo memoriale datato 3 dicembre 1993 la convenuta ha aumentato la propria pretesa a fr. 32’433.-- in conseguenza del fatto che le condizioni di “__________ ” si sarebbero aggravate, tanto da renderne necessario l’abbattimento.
C. L’istante si è opposto alla riconvenzionale sostenendo la correttezza del proprio operato, e negando perciò sia il danno che l’esistenza di un nesso causale tra l’opera da lui fornita e il danno medesimo.
D. Nel giudizio impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha ritenuto la pretesa dell’istante sarebbe da compensare con il costo dell’intervento del secondo maniscalco, così che egli nulla più potrebbe pretendere.
Non essendo tuttavia stato dimostrato che il cavallo sarebbe morto in conseguenza dell’imperfetta ferratura eseguita dall’istante, anche le pretese della convenuta sarebbero da respingere.
E. Con tempestivo gravame datato 9 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr. 27’433.-- oltre interessi.
Sarebbero date tutte le premesse per il risarcimento, in particolare anche il necessario nesso di causalità tra l’agire dell’istante e il danno, e questo per il motivo che il cavallo non aveva mai avuto alcun problema fino al suo intervento.
Sarebbe comunque eccessiva l’indennità per ripetibili aggiudicata dal Pretore all’istante.
F. Nelle osservazioni del 9 gennaio 1996 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 3 febbraio 1995 in re M./F.).
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
La risposta deve essere negativa.
La convenuta, in effetti, con l’appello in rassegna più che censurare concretamente la sentenza pretorile si limita a riproporre in maniera acritica la propria versione dei fatti, quella a lei conveniente, sostenendola mediante l’arbitraria estrapolazione di singole parti del materiale istruttorio.
Vero è invece, come meglio si dirà nei successivi considerandi, che l’esame globale delle risultanze dell’istruttoria esperita permette di escludere che sia stata fornita la prova certa del fatto che l’operato dell’istante sarebbe stato la causa, o anche solo la concausa della morte del cavallo “__________ ”.
Pur ritenuto che il perito non ha potuto valersi di elementi di valutazione del tutto oggettivi, si tratta comunque di un primo importante riscontro contrario alle tesi della convenuta.
Il dott. , il quale ha assunto in cura il cavallo “ ” a partire dall’aprile del 1993, nella propria deposizione -come ha evidenziato la convenuta- non ha escluso che in linea teorica un’errata ferratura, assieme ad altre cause, avrebbe potuto provocare i malanni in questione, ma all’atto pratico ha escluso che l’eventuale cattiva ferratura eseguita dall’istante abbia provocato la grave affezione di “__________ ”, o anche solo che essa abbia scatenato un’affezione preesistente, per il concreto motivo che detta ferratura è stata sostituita già dopo 4 o 5 settimane (verbali, pag. 16; cfr. anche il doc. L), opinione questa alla quale ha pienamente aderito anche il perito giudiziario (perizia, pag. 6).
Ne consegue che, a prescindere dalle predette affermazioni di carattere generale espresse dal dott. __________la testimonianza dei due veterinari non ha in alcun modo confortato la tesi della convenuta.
Siffatto modo di ragionare è in effetti improponibile in presenza di situazioni -come quelle legate alla salute di una persona o di un animale- che presentano innumerevoli variabili e grandi incognite, tra le quali la possibilità del repentino manifestarsi di gravi affezioni, covate per diverso tempo in forma del tutto asintomatica.
Ciò premesso, è comunque possibile -contrariamente all’opinione della convenuta- sollevare legittime riserve circa le condizioni di salute del suo cavallo prima dell’intervento dell’istante in ragione della sua non più verde età di 14 anni, e dell’accresciuto sforzo causatogli da una vita dedicata alle competizioni (cfr. deposizioni __________, pag. 3; __________, pag. 8; perizia, pag. 6), a migliore riprova dell’ininfluenza dell’operato dell’istante.
Tanto basta per confermare la totale reiezione delle sue pretese.
In questa sede la convenuta chiede infatti l’attribuzione di fr. 27’433.-- oltre interessi senza specificare a quale titolo, ritenuto però che verosimilmente si tratta della sua pretesa iniziale di fr. 2’433.--, aumentata del preteso valore del cavallo di fr. 25’000.--, senza più la richiesta di fr. 5’000.-- per torto morale.
Proprio la pretesa di fr. 25’000.-- per il cavallo, fondata sulle asserzioni della teste __________(doc. 8 e sua rogatoria), è fonte di più di una perplessità, posto che il cavallo aveva raggiunto aveva oramai una certa età ed era oltretutto costato all’acquisto solo fr. 8’000.-- (teste __________, pag. 5).
Parimenti, anche la richiesta di fr. 1’680.-- per 56 giorni di mancato uso del cavallo sembra a prima vista non corrispondere ad un reale danno pecuniario, e sarebbe perciò priva di possibilità di accoglimento.
La risposta deve anche in questo caso essere negativa.
Stante il valore di causa di fr. 32’433.--, l’onorario del patrocinatore secondo l’art. 9 TOA -norma riconosciuta come applicabile dalla stessa convenuta (appello, pag. 13)- si fisserebbe tra l’8 e il 15% di tale importo, ossia tra fr. 2’594.-- e fr. 4’865.--.
Essendosi il Pretore determinato entro tali limiti, anche se verso il limite superiore, la sua decisione non risulta censurabile, atteso che la causa si è svolta per intero e che la stessa non appare di difficoltà inferiore alla norma (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 19).
Non può che conseguirne la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 9 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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