AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.307
Data decisione, Autorità: 17.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00307
Lugano 17 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 15 novembre 1995 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
il lodo 13 ottobre 1995 pronunciato dall’arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa dai ricorrenti con petizione 3 ottobre 1994 nei confronti della
__________ rappr. dall’avv. __________
volto ad ottenere l’annullamento del lodo ed il rinvio di tutti gli atti della procedura all’arbitro per una nuova decisione;
preso atto che con decreto 16 novembre 1995 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
mentre la resistente con osservazioni 15 gennaio 1996 ha postulato la reiezione del ricorso, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1986 i signori __________ e __________ appaltarono all’impresa __________ l’edificazione sulla particella no. __________ RFD di , di loro proprietà, del complesso industriale “ ”, costruzione composta da 3 blocchi attigui (doc. E); le prestazioni di architetto vennero curate dalla __________ (doc. B), mentre quelle di ingegneria vennero eseguite dallo studio dell’ing. __________ (doc. D).
I lavori di costruzione, che avvenivano in successione nei tre blocchi, vennero portati a termine nel corso del 1988.
B. Ben presto all’interno degli stabili si constatarono alcune infiltrazioni d’acqua (doc. G, 13, 14), dovute sostanzialmente -come accertato da una perizia privata (doc. Q) e da una prova a futura memoria (doc. T)- a fessurazioni nei muri di facciata.
I difetti vennero regolarmente notificati all’impresa, all’architetto ed all’ingegnere, che tuttavia non si accordarono circa le rispettive responsabilità.
C. Dando seguito all’istanza 16 dicembre 1992 (doc. 1) con cui i proprietari avevano chiesto la nomina di un arbitro che avesse a decidere sulle eventuali responsabilità dell’ingegnere e dell’architetto, l’11 gennaio 1993 il Segretariato Generale della __________ ha provveduto a designare l’arch. __________ in qualità di arbitro.
Poiché tuttavia l’ing. __________ rifiutava di sottoporsi all’arbitrato sostenendo di non aver mai sottoscritto alcuna clausola arbitrale, il procedimento arbitrale venne formalmente avviato senza di lui.
D. Con petizione 3 ottobre 1994 __________ e __________ hanno chiesto la condanna della __________, successore in diritto della __________, al pagamento di fr. 141’499.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1991.
Gli attori ritengono in sostanza che controparte sia responsabile dei difetti nei muri di facciata ed in particolare per non aver a suo tempo previsto la realizzazione dei necessari giunti di dilatazione, per aver avallato la qualità dei mattoni senza per altro averli minimamente esaminati ed infine per aver omesso di far capo alla necessaria collaborazione con l’ingegnere al fine di garantire una realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte. Essi pretendono perciò il pagamento degli importi necessari alla rimozione dei difetti, il cui costo è stato stimato in fr. 124’000.- in sede di prova a futura memoria (doc. T1 p. 5), nonché delle spese per l’allestimento di quest’ultima (fr. 17’499.10, doc. V).
E. Con risposta 4 novembre 1994 la __________ si è opposta alla petizione sia per motivi d’ordine che di merito, postulandone la reiezione con protesta di spese e ripetibili.
In ordine la convenuta contesta innanzitutto che il tribunale arbitrale possa essersi costituito regolarmente e ciò in assenza del consenso da parte dell’ing. __________; agli attori, nella misura in cui essi lamentavano difetti relativi al blocco no.1, al blocco no. 3 ed in parte al blocco no. 2 -che, dopo il frazionamento della particella no. __________, erano stati venduti a terzi (doc. 2-5)- mancava inoltre la legittimazione attiva, atteso che nei relativi rogiti di compravendita i diritti per i difetti della cosa erano stati ceduti agli acquirenti. Nel merito essa contesta la tempestività della notifica dei difetti ed in ogni caso l’esistenza di un’eventuale responsabilità a suo carico: da parte sua non vi era infatti alcuna violazione contrattuale, né alcuna colpa (che semmai andava imputata a terze persone, quali l’ingegnere o l’impresa, di cui la committenza doveva tuttavia personalmente rispondere), né infine vi era alcun danno a carico della controparte, che al contrario aveva potuto tranquillamente vendere le particelle con un utile non indifferente.
F. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con lodo 13 ottobre 1995 l’arbitro, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a versare ad __________ la somma di fr. 27’857.30 oltre agli interessi al 5% dal 28 ottobre 1988 su fr. 10’358.20 e dal 7 giugno 1991 su fr. 17’499.10, mentre gli onorari e le spese del tribunale arbitrale di complessivi fr. 23’635.65 sono stati caricati agli attori per il 79% ed alla convenuta per il 21%, atteso infine che a favore di quest’ultima andava pure un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.-.
Dopo aver preliminarmente respinto l’eccezione circa l’irregolarità della costituzione del tribunale arbitrale, e ciò per il fatto che all’udienza del 2 settembre 1994 la convenuta aveva comunque dichiarato di aderire all’arbitrato, l’arbitro ha parzialmente accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, escludendo perciò il risarcimento per i danni relativi alle costruzioni che gli attori avevano già venduto a terzi: non risultava in effetti che gli acquirenti avessero riceduto ai venditori i diritti per i difetti della cosa. La legittimazione attiva è stata perciò ammessa solo per i difetti riscontrati nella parte del blocco no. 2, la cui quota di PPP (/) era rimasta di proprietà di __________ In merito alla responsabilità dell’architetto, l'arbitro ha giudicato che vi era stata inadempienza contrattuale da parte sua per la prestazione di direzione lavori, ciò che aveva reso possibile l’inosservanza da parte dell’impresa delle diciture tecniche relative alle malte cementizie da utilizzare per il particolare tipo di mattoni, la mancata realizzazione dei giunti in corrispondenza dei sottofinestra, il mancato coordinamento con l’ingegnere per quanto riguardava il tamponamento delle facciate; quanto al danno, lo stesso doveva essere ammesso già per il fatto che le facciate stesse erano lesionate; nulla si opponeva perciò al risarcimento del danno, che è stato equitativamente determinato nella misura del 20% del costo totale inerente ai tamponamenti di facciata riguardanti gli / della PPP del blocco no. 2. Il costo della prova a futura memoria è stato a sua volta posto a carico della convenuta, la quale a suo tempo aveva formulato al perito domande che andavano oltre al semplice accertamento della situazione di fatto.
H. Con ricorso per nullità 15 novembre 1995 gli attori hanno chiesto l’annullamento del lodo ed il rinvio di tutti gli atti della procedura all’arbitro per una nuova decisione.
I ricorrenti rimproverano all’arbitro di essere caduto nell’arbitrio nella misura in cui egli ha accolto (parzialmente) l’eccezione di carenza di legittimazione attiva: non era infatti vero -a loro dire- che gli acquirenti avessero rinunciato a far valere i diritti in merito ai difetti dell’opera, che essi oltretutto non avrebbero mai eccepito; non era neppure vero che gli acquirenti dovettero partecipare alla prova a futura memoria accanto ai ricorrenti, in quanto era a loro che competevano i diritti per tali difetti; le clausole di cui ai rogiti di compravendita escludevano inoltre la cessione agli acquirenti dei diritti vantati nei confronti dell’architetto, ciò che per altro era stato confermato anche dal teste __________; quelle cessioni erano in ogni caso irrilevanti, le stesse avendo solo valore interno, tra il venditore ed il compratore, tanto è vero che le stesse non vennero mai comunicate alla qui convenuta; il fatto che quest’ultima avesse sollevato quell’eccezione costituiva inoltre un chiaro abuso di diritto che non poteva essere protetto; arbitraria era infine anche la decisione con cui l’arbitro aveva respinto la legittimazione attiva per la quota di PPP ceduta a terzi e quella che aveva assegnato un’indennità di fr. 10’358.20 oltre interessi dal 28 ottobre 1988, siccome non sufficientemente motivate.
Con decreto 16 novembre 1995 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto.
I. Delle osservazioni 15 gennaio 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del ricorso protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Ne deriva che a questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., p. 345 e segg.).
Stanti queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; 30 aprile 1984 in re O./O., 22 agosto 1995 in re J./ Comune di L.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
Come già accennato in precedenza, egli aveva ritenuto che gli atti di compravendita con cui i blocchi no.1, no. 3 e parzialmente il blocco no. 2 venivano ceduti a terzi non potevano esprimere nessun’altra volontà se non quella di trasferire la proprietà con tutto il carico di diritti e doveri da un proprietario all’altro (lodo p. 16); se questo trasferimento fosse stato solo parziale, ovvero se i contraenti avessero voluto che i diritti del venditore nei confronti dell’architetto per i difetti dell’opera rimanessero a quest’ultimo, tale volontà doveva essere notificata con la stessa forza probatoria di quella valente per i trasferimenti senza limitazione (lodo p. 16): ne discendeva, sempre a suo dire, che eventuali eccezioni come ad esempio la ricessione alla parte venditrice della ragione creditoria dei difetti, garanzia od altro, dovevano pure essere previste nell’atto di compravendita, ciò che però nella fattispecie non era il caso, non risultando che gli acquirenti li avessero ceduti (né per iscritto, art. 165 CO) ai venditori.
Esprimendosi in tal senso, l’arbitro ha completamente stravolto i termini del problema: non è infatti vero che con la vendita dell’opera ad un terzo tutti i diritti inerenti i difetti dell’opera passino automaticamente a quest’ultimo, che potrà eventualmente decidere se ricederli al venditore; al contrario, è principio incontestato che la vendita dell’opera non comporta, di per sé, alcun trasferimento all’acquirente di quei diritti (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1492), fermo restando che gli stessi potranno comunque essergli ceduti mediante una separata cessione, da allestirsi nella forma scritta (art. 165 CO).
2.1 In data 31 maggio 1989 la particella no. __________, corrispondente in pratica al blocco no. 2, è stata costituita in PPP e le rispettive quote sono state ridistribuite tra i due precedenti comproprietari (doc. 4). Il 17 giugno 1992 __________ ha provveduto a vendere alla __________ (già __________) le 3 quote di PPP di sua competenza, di complessivi 500/1000 (e non solo di 165/1000, come erroneamente ritenuto dall’arbitro, cfr. doc. 5).
Atteso che nel rogito di compravendita (doc. 5) nulla era detto in merito ad un’eventuale cessione dei diritti per i difetti dell’opera (ed in particolare di quelli nei confronti dell’architetto) è del tutto chiaro che -in base ai principi enunciati al considerando precedente- gli stessi non sono assolutamente stati trasferiti all’acquirente, ma sono rimasti al venditore __________; a sua volta, per le quote di sua competenza, tuttora non alienate, __________ ha mantenuto la titolarità degli stessi: ne discende che la loro legittimazione attiva andava senz’altro ammessa. Il fatto che nel rogito di costituzione della PPP e di assegnazione delle relative quote i due comproprietari si fossero dati atto che “l’assegnazione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le singole quote di PPP, con la rinuncia a qualsiasi eccezione sullo stato generale dell’immobile e delle quote ricevute in proprietà” (doc. 4 p. V) non può significare, evidentemente, che gli stessi abbiano rinunciato ai diritti per i difetti dell’opera nei confronti dei terzi responsabili, ma significa solo che, internamente, ciascuno accettava la quota che gli veniva assegnata senza pretendere né risarcimenti, né riparazioni o altro ancora dall’altro comproprietario.
2.2 Il 24 giugno 1988 gli attori hanno venduto alla __________ la nuova particella no. __________, corrispondente al blocco no. 1. Nel relativo rogito di compravendita si leggeva espressamente che “i venditori dichiarano di cedere all’acquirente ogni loro diritto e/o pretesa di garanzia, secondo le norme SIA, verso gli artigiani ed imprenditori che hanno partecipato alla realizzazione dello stabilimento, impegnandosi altresì a firmare ogni documento necessario al perfezionamento della cessione di dette garanzie” (doc. 2 p. IV).
Dal tenore letterale del contratto risulta chiaramente che le parti non hanno previsto che la cessione avesse per oggetto le pretese nei confronti dell’architetto, bensì unicamente quelle nei confronti degli artigiani e dell’imprenditore: ciò è senz’altro possibile ed anzi è spesso previsto nei contratti di compravendita (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, nota 587 a p. 230; Koller, Der Grundstückkauf, San Gallo 1989, N. 825): ne discende, anche in questo caso, che la legittimazione attiva degli attori doveva essere ammessa.
2.3 Lo stesso giorno anche la particella no. __________, corrispondente al blocco no. 3, è stata venduta alla medesima società __________. Nel relativo rogito di compravendita, allestito da un diverso notaio, veniva stabilito che “i venditori cedono all’acquirente tutti i diritti dell’appaltante per i difetti dell’opera giusta le norme SIA (Società Svizzera degli ingegneri e architetti)” (doc. 3 p. 3).
Tale clausola non è invero particolarmente chiara e non consente, di primo acchito, di stabilire se siano state cedute anche le pretese nei confronti dell’architetto. Il quesito, alla luce delle seguenti considerazioni, può tuttavia essere risolto per la negativa.
2.3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 28 e seg.; Fellmann, Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, op. cit., N. 49-52 ; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc; 13 giugno 1994 in re G./R.).
Nel caso di specie, potendosi tranquillamente ritenere che l’attività della convenuta non era limitata all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, ma si estendeva nella fase esecutiva, con tra l’altro la cura della direzione lavori (doc. B, clausola 3 p. 1), è chiaro che la stessa non era regolata dalle norme relative al contratto di appalto (art. 363 e segg. CO): ne discende che la cessione di cui al doc. 3, limitata espressamente ai “diritti dell’appaltante”, non poteva evidentemente riferirsi all’attività dell’architetto, che in effetti era regolata da un contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
2.3.2 D’altro canto, non si vede proprio per quale motivo le medesime parti avrebbero voluto una cessione delle pretese nei confronti dell’architetto per i difetti presenti nel blocco no. 3 , ma non per quelli nel blocco no. 1 (cfr. cons. 2.2), acquistato oltretutto lo stesso giorno.
2.3.3 Di conseguenza, anche in questo caso, la legittimazione attiva degli attori andava riconosciuta.
Anche questa censura è fondata.
Vero è -come osservato dalla parte resistente nelle sue osservazioni (p. 11)- che la somma di fr. 10’358.20 corrisponde ad un minor valore del 20% del costo totale inerente ai tamponamenti di facciata riguardanti la quota di PPP di / del blocco no. 2, il cui valore, senza difetti, sarebbe di fr. 51’790.90 (lodo p. 21).
Ora, a parte il fatto che -come già accennato- la quota mantenuta da __________ ammontava a / e non a /, non è oggettivamente dato a sapere né ai ricorrenti, né a questa Camera, come l’arbitro abbia ricavato da un lato la somma di fr. 51’790.90 (relativa al costo degli 835/1000 della PPP del blocco no. 2) e dall’altro quella di fr. 246’817.45, relativa al costo della facciate dei tre blocchi. La mancanza di motivazione del lodo a tale proposito ne implica, anche per questo motivo, l’annullamento: l’esposizione dei motivi sui quali il primo giudice fonda la propria decisione è infatti un elemento essenziale della sentenza di prima istanza e deve consentire alla parte la sua coerente impugnazione e, all’autorità di ricorso, di verificare, discutere e giudicare la fondatezza della motivazione stessa (Rep. 1981 p. 85, 1973 p. 89; IICCA 16 aprile 1996 in re U./T., 9 agosto 1996 in re R./C.), ciò che nel caso di specie non è assolutamente possibile.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
Il ricorso per nullità 15 novembre 1995 di __________ e __________ è accolto.
§ Di conseguenza il lodo 13 ottobre 1995 dell’arbitro unico arch. __________
è annullato e gli atti vengono ritornati all’arbitro per un nuovo giudizio.
II.
Le spese della procedura ricorsuale consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dai ricorrenti, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’arbitro unico arch. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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