AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.311
Data decisione, Autorità: 29.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00311
Lugano 29 febbraio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
D. Petrini, Il segretario
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 1108 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 maggio 1991 da
contro
(studio legale __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’686.60 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla parte convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
L’attore non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Nel periodo 1989-1990 l’attore ha eseguito diversi lavori di pulizia sul cantiere della convenuta al mappale n. __________ di __________.
Essendo le 4 fatture da lui emesse rimaste impagate, con la presente azione egli postula la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’686.60 oltre interessi.
B. Nella risposta del 16 settembre 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di avere conferito incarico alcuno all’attore, che avrebbe invece agito per conto dei signori __________ e __________.
La convenuta, per sua parte avrebbe unicamente agito quale rappresentante ex art. 32 CO di questi due committenti, e ciò limitatamente ai lavori di cui alla prima fattura.
I lavori effettuati sarebbero comunque stati male eseguiti, così come a suo tempo tempestivamente notificato dai committenti.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l’importo di fr. 4’000.-- di cui alla fattura doc. N sia senz’altro dovuto, avendo la convenuta deliberato direttamente i lavori sulla base di un’offerta dell’attore.
I lavori di cui alle altre tre fatture sarebbero per conto stati ordinati da __________, collaboratore dell’amministratore unico della ditta convenuta. Non avendo questi esplicitato all’attore una presunta volontà di agire quale rappresentante di terzi, non si sarebbe verificato alcun effetto di rappresentanza, e la convenuta sarebbe perciò responsabile dell’intera mercede dell’attore, alla quale si aggiungerebbero gli interessi in misura pari al tasso di sconto dell’epoca, ovvero all’8,5%.
E. Con tempestivo gravame datato 20 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le opere di pulizia sarebbero state escluse dal contratto tra la convenuta e i committenti __________ e __________, ed infatti il teste __________ avrebbe affermato di avere agito in nome e per conto di queste persone.
Anche volendo ammettere la tesi contraria, e cioè che la pulizia del cantiere era a carico della convenuta, tale lavoro doveva essere eseguito una volta soltanto, per una spesa di fr. 4’000.--, così come risultante dall’offerta dell’attore.
Le altre fatture riguarderebbero in sostanza interventi extracontrattuali, lavori di “ripulizia”, voluti dai proprietari per soddisfare proprie esigenze particolari, e che perciò andrebbero a carico dei proprietari medesimi.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’istruttoria avrebbe dimostrato che il __________ richiese detti interventi in nome e per conto dei proprietari, e non in nome della ditta convenuta.
Non avendo agito in nome della convenuta -che egli non era del resto autorizzato a vincolare essendo privo del potere di firma-, egli non avrebbe potuto impegnarla nei confronti dell’attore, al quale era peraltro indifferente la persona con cui contrattava.
F. L’attore non ha presentato osservazioni al gravame avversario.
Considerato
in diritto: 1. A questo stadio della causa sono incontestati la qualifica della prestazione dell’attore quale opera dell’appaltatore ex art. 363 e segg. CO, la corretta esecuzione dell’opera e l’adeguatezza della mercede da lui richiesta.
E’ per contro oggetto di disputa la questione a sapere chi debba pagare l’opera dell’attore.
Le premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
La tesi, timidamente riproposta con l’appello, è priva di ogni fondamento.
Sono infatti mancanti entrambi i requisiti di cui all’art. 32 CO:
la convenuta ha richiesto la prima prestazione dell’attore in proprio nome (doc. M, pag. 1) e non a nome di terzi. Presumibilmente ciò avveniva nell’ambito di un suo rapporto contrattuale con la propria committenza, ma l’esistenza stessa, come pure i termini e i limiti di tale contratto sono cosa che non riguarda l’attore, e della quale evidentemente la convenuta non si può prevalere nei confronti dell’attore.
Ad ogni buon conto, proprio perché -come sostiene la convenuta- il primo lavoro di pulizia era contemplato dal contratto di appalto generale, ne consegue l’ovvia inesistenza di una procura dei committenti alla convenuta affinché contrattasse con l’attore in loro nome, procura della quale non vi è peraltro traccia alcuna agli atti.
Come si è già detto, è invece irrilevante, oltre che ovvio, il fatto che il contratto di appalto generale dichiari tali lavori come a carico dei committenti, intendendosi così unicamente che il costo degli stessi dovrà essere sopportato dai committenti nell’ambito dei loro rapporti con la qui convenuta.
Gli altri interventi della ditta dell’attore sono stati richiesti dal dipendente della convenuta signor __________, direttore dei lavori per il cantiere in questione (cfr. la sua deposizione).
La convenuta asserisce per la prima volta con l’appello che il dipendente __________ non avrebbe avuto la facoltà di vincolarla nel conferimento di appalti alla ditta dell’attore.
La tesi, oltre che di dubbia ricevibilità formale (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), è manifestamente infondata.
La convenuta confonde infatti l’agire quale organo di una persona giuridica, e come tale rappresentante legale della stessa (Zäch, opera citata, Vorbemerkungen zu art. 32-40 CO, n. 46), con l’agire quale rappresentante ai sensi degli art. 32 e segg. CO nello svolgimento delle proprie mansioni di dipendente.
Se da una parte è incontestato che il signor __________ non ha da solo il potere di vincolare la convenuta quale suo consigliere di amministrazione, è altresì evidente che la sua funzione di direttore dei lavori sul cantiere in esame gli conferisce il diritto di rappresentare la convenuta, sua datrice di lavoro, in tutte quelle circostanze facenti parte della normale sfera di competenze connesse con il tale ruolo (art. 462 cpv. 1 CO; Meier-Hayoz/ Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, pag. 159 e segg.).
Che tra le mansioni del direttore dei lavori vi sia anche quella di appaltare per conto dell’impresa generale delle piccole opere supplementari di pulizia del cantiere non può essere seriamente messo in dubbio (analogo: II CCA 22 agosto 1994 A. e llcc./G. SA).
Parimenti, non è necessario che il signor __________ abbia specificato all’attore di agire per conto della convenuta, risultando la volontà di agire come rappresentante implicita in simili circostanze (art. 32 cpv. 2 CO; cfr. consid. 2).
La risposta deve essere anche in questo caso negativa.
Come si è già detto -ma la ripetitività del gravame obbliga a ribadire il concetto- il fatto che tali lavori siano o meno stati inclusi nel contratto generale di appalto tra la convenuta e la sua committenza è in proposito irrilevante, e riguarda unicamente i rapporti tra quelle parti.
Anche volendo ritenere, come sostiene la convenuta, che il signor __________ avrebbe esplicitato nei confronti dell’attore l’intenzione di agire per conto dei committenti (appello, pag. 10 e 11), non vi è prova alcuna del fatto che la convenuta disponesse di una procura in tal senso da parte dei signori __________ e __________.
Ne è perfettamente cosciente la stessa convenuta, che a fronte dell’inesistenza di prove sul tema, asserisce che la questione potrebbe essere lasciata aperta (appello, pag. 11 e 12).
Così non è, dipendendo il verificarsi dell’effetto di rappresentanza proprio dall’esistenza del conferimento alla convenuta di una procura da parte dei pretesi rappresentati, e non certo dalla disponibilità dell’attore a mutare l’intestazione delle proprie fatture a dipendenza delle errate informazioni ricevute dalla convenuta.
Non potendosi nemmeno affermare che alla convenuta era indifferente l’identità della persona con cui stipulava, come è del resto da presumere per una semplice questione economica quando una prestazione non viene pagata al momento della sua esecuzione, ne deve conseguire la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria, e come tale ai limiti del temerario.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
All’attore, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L’appello 20 novembre 1995 __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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