AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.311
Data decisione, Autorità:
29.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00311
Lugano
29 febbraio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
D.
Petrini, Il segretario
sedente
per giudicare nella causa appellabile inc. n. 1108 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 maggio 1991 da
contro
(studio
legale __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’686.60
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dalla parte convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e
che il Pretore con sentenza 30 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 novembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
L’attore non ha
presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Nel
periodo 1989-1990 l’attore ha eseguito diversi lavori di pulizia sul cantiere
della convenuta al mappale n. __________ di __________.
Essendo
le 4 fatture da lui emesse rimaste impagate, con la presente azione egli
postula la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’686.60 oltre
interessi.
B. Nella
risposta del 16 settembre 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, negando
di avere conferito incarico alcuno all’attore, che avrebbe invece agito per conto
dei signori __________ e __________.
La
convenuta, per sua parte avrebbe unicamente agito quale rappresentante ex art.
32 CO di questi due committenti, e ciò limitatamente ai lavori di cui alla
prima fattura.
I
lavori effettuati sarebbero comunque stati male eseguiti, così come a suo tempo
tempestivamente notificato dai committenti.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l’importo di fr. 4’000.-- di
cui alla fattura doc. N sia senz’altro dovuto, avendo la convenuta deliberato
direttamente i lavori sulla base di un’offerta dell’attore.
I
lavori di cui alle altre tre fatture sarebbero per conto stati ordinati da
__________, collaboratore dell’amministratore unico della ditta convenuta. Non
avendo questi esplicitato all’attore una presunta volontà di agire quale
rappresentante di terzi, non si sarebbe verificato alcun effetto di
rappresentanza, e la convenuta sarebbe perciò responsabile dell’intera mercede
dell’attore, alla quale si aggiungerebbero gli interessi in misura pari al
tasso di sconto dell’epoca, ovvero all’8,5%.
E. Con
tempestivo gravame datato 20 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, le opere di pulizia sarebbero state escluse dal
contratto tra la convenuta e i committenti __________ e __________, ed infatti
il teste __________ avrebbe affermato di avere agito in nome e per conto di
queste persone.
Anche
volendo ammettere la tesi contraria, e cioè che la pulizia del cantiere era a
carico della convenuta, tale lavoro doveva essere eseguito una volta soltanto,
per una spesa di fr. 4’000.--, così come risultante dall’offerta dell’attore.
Le
altre fatture riguarderebbero in sostanza interventi extracontrattuali, lavori
di “ripulizia”, voluti dai proprietari per soddisfare proprie esigenze
particolari, e che perciò andrebbero a carico dei proprietari medesimi.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, l’istruttoria avrebbe dimostrato che il
__________ richiese detti interventi in nome e per conto dei proprietari, e non
in nome della ditta convenuta.
Non
avendo agito in nome della convenuta -che egli non era del resto autorizzato a
vincolare essendo privo del potere di firma-, egli non avrebbe potuto
impegnarla nei confronti dell’attore, al quale era peraltro indifferente la
persona con cui contrattava.
F. L’attore
non ha presentato osservazioni al gravame avversario.
Considerato
in diritto: 1. A
questo stadio della causa sono incontestati la qualifica della prestazione
dell’attore quale opera dell’appaltatore ex art. 363 e segg. CO, la corretta
esecuzione dell’opera e l’adeguatezza della mercede da lui richiesta.
E’
per contro oggetto di disputa la questione a sapere chi debba pagare l’opera
dell’attore.
- Nella
misura in cui la convenuta adduce l’esistenza di un rapporto di rappresentanza,
essa deve portare la prova delle circostanze fattuali che permettono di
ammetterne la sussistenza (art. 8 CC; II CCA 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T.
SA).
Le
premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato
al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art.
32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1,
pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art.
34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita
della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art.
35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula
(art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II
389).
- Quo
alle prestazioni di cui alla fattura doc. 1 di fr. 4’000.--, la convenuta
nell’allegato di risposta (pag. 3) ha pacificamente ammesso di avere conferito
l’appalto, ma ha asserito di averlo fatto in nome e per conto dei suoi
committenti.
La
tesi, timidamente riproposta con l’appello, è priva di ogni fondamento.
Sono
infatti mancanti entrambi i requisiti di cui all’art. 32 CO:
-
la
convenuta ha richiesto la prima prestazione dell’attore in proprio nome (doc.
M, pag. 1) e non a nome di terzi. Presumibilmente ciò avveniva nell’ambito di
un suo rapporto contrattuale con la propria committenza, ma l’esistenza stessa,
come pure i termini e i limiti di tale contratto sono cosa che non riguarda
l’attore, e della quale evidentemente la convenuta non si può prevalere nei
confronti dell’attore.
-
Ad
ogni buon conto, proprio perché -come sostiene la convenuta- il primo lavoro di
pulizia era contemplato dal contratto di appalto generale, ne consegue l’ovvia
inesistenza di una procura dei committenti alla convenuta affinché contrattasse
con l’attore in loro nome, procura della quale non vi è peraltro traccia alcuna
agli atti.
Come
si è già detto, è invece irrilevante, oltre che ovvio, il fatto che il
contratto di appalto generale dichiari tali lavori come a carico dei
committenti, intendendosi così unicamente che il costo degli stessi dovrà
essere sopportato dai committenti nell’ambito dei loro rapporti con la qui
convenuta.
-
Gli
altri interventi della ditta dell’attore sono stati richiesti dal dipendente
della convenuta signor __________, direttore dei lavori per il cantiere in questione
(cfr. la sua deposizione).
-
La
convenuta asserisce per la prima volta con l’appello che il dipendente
__________ non avrebbe avuto la facoltà di vincolarla nel conferimento di
appalti alla ditta dell’attore.
La
tesi, oltre che di dubbia ricevibilità formale (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), è
manifestamente infondata.
La
convenuta confonde infatti l’agire quale organo di una persona giuridica, e
come tale rappresentante legale della stessa (Zäch, opera citata, Vorbemerkungen
zu art. 32-40 CO, n. 46), con l’agire quale rappresentante ai sensi degli art.
32 e segg. CO nello svolgimento delle proprie mansioni di dipendente.
Se
da una parte è incontestato che il signor __________ non ha da solo il potere
di vincolare la convenuta quale suo consigliere di amministrazione, è altresì
evidente che la sua funzione di direttore dei lavori sul cantiere in esame gli
conferisce il diritto di rappresentare la convenuta, sua datrice di lavoro, in
tutte quelle circostanze facenti parte della normale sfera di competenze
connesse con il tale ruolo (art. 462 cpv. 1 CO; Meier-Hayoz/ Forstmoser,
Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, pag. 159 e
segg.).
Che
tra le mansioni del direttore dei lavori vi sia anche quella di appaltare per
conto dell’impresa generale delle piccole opere supplementari di pulizia del
cantiere non può essere seriamente messo in dubbio (analogo: II CCA 22
agosto 1994 A. e llcc./G. SA).
Parimenti,
non è necessario che il signor __________ abbia specificato all’attore di agire
per conto della convenuta, risultando la volontà di agire come rappresentante
implicita in simili circostanze (art. 32 cpv. 2 CO; cfr. consid. 2).
- Dovendosi
ammettere che l’agire del signor __________ ha validamente vincolato la datrice
di lavoro, occorre esaminare se per gli appalti di cui alle fatture doc. 2, 3 e
4 possa essere ammesso che la convenuta ha rappresentato i propri committenti.
La
risposta deve essere anche in questo caso negativa.
Come
si è già detto -ma la ripetitività del gravame obbliga a ribadire il concetto-
il fatto che tali lavori siano o meno stati inclusi nel contratto generale di
appalto tra la convenuta e la sua committenza è in proposito irrilevante, e
riguarda unicamente i rapporti tra quelle parti.
Anche
volendo ritenere, come sostiene la convenuta, che il signor __________ avrebbe
esplicitato nei confronti dell’attore l’intenzione di agire per conto dei committenti
(appello, pag. 10 e 11), non vi è prova alcuna del fatto che la convenuta disponesse
di una procura in tal senso da parte dei signori __________ e __________.
Ne
è perfettamente cosciente la stessa convenuta, che a fronte dell’inesistenza di
prove sul tema, asserisce che la questione potrebbe essere lasciata aperta
(appello, pag. 11 e 12).
Così
non è, dipendendo il verificarsi dell’effetto di rappresentanza proprio
dall’esistenza del conferimento alla convenuta di una procura da parte dei
pretesi rappresentati, e non certo dalla disponibilità dell’attore a mutare
l’intestazione delle proprie fatture a dipendenza delle errate informazioni
ricevute dalla convenuta.
Non
potendosi nemmeno affermare che alla convenuta era indifferente l’identità della
persona con cui stipulava, come è del resto da presumere per una semplice questione
economica quando una prestazione non viene pagata al momento della sua
esecuzione, ne deve conseguire la reiezione del gravame, di chiara natura
dilatoria, e come tale ai limiti del temerario.
Le
spese seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
All’attore,
che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia assegnate
ripetibili.
Per i quali
motivi,
richiamati
l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
-
L’appello
20 novembre 1995 __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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