AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.314
Data decisione, Autorità: 26.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00314
Lugano 26 febbraio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini, segretario
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12’095 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 gennaio 1993 da
(avv. __________)
contro
(avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 48’238.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 novembre 1995 ha accolto per fr. 42’388.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 28 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 17 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 febbraio 1992 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “contratto di commissione” (doc. A), con cui la convenuta ha incaricato l’attrice della fornitura e posa dell’arredamento del bar ristorante “__________ ” di __________ secondo il capitolato annesso al contratto medesimo contro un prezzo globale di fr. 64’000.--.
B. Asserendo il proprio corretto adempimento, l’esecuzione di opere supplementari per fr. 850.--, e l’avvenuto pagamento da parte della convenuta di soli fr. 19’200.--, con la petizione che ci occupa l’attrice ne ha postulato la condanna al versamento del saldo di fr. 48’238.-- oltre interessi.
C. Nella risposta del 19 aprile 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l’attrice avrebbe fornito la propria opera con colpevole ritardo, il che avrebbe causato ritardo nell’apertura dell’esercizio pubblico, e perciò un danno economico per la convenuta quantificabile in fr. 41’000.--.
L’opera non sarebbe inoltre stata conforme a quanto pattuito, e avrebbe avuto un minor valore di fr. 4’025.90, oltre a necessitare di riparazioni per fr. 3’577.15.
Ritenuto anche il costo della perizia fatta esperire dalla convenuta, e il fatto che l’attrice non avrebbe diritto a supplementi sulla mercede forfetaria, nulla più sarebbe dovuto alla parte procedente.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che l’attrice non avrebbe dimostrato il proprio diritto a supplementi sulla mercede pattuita.
Vi sarebbe inoltre effettivamente stato un ritardo nella consegna dell’opera, ma questo sarebbe stato dovuto al ritardo nell’esecu-zione dei diversi lavori di ristrutturazione dello stabile, e non sarebbe perciò ascrivibile all’attrice.
Quo ai difetti dell’opera fornita, gli stessi giustificherebbero unicamente la riduzione di fr. 5’000.-- della mercede, così come stabilito dal perito giudiziario.
Posto infine che le spese doganali sarebbero state pattuite come a carico della convenuta, ne conseguirebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 42’388.-- oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha accolto la petizione.
F. Con tempestivo gravame datato 28 novembre la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto l’assenza di responsabilità dell’attrice per il ritardo nella consegna dell’opera, posto che l’attrice avrebbe sdoganato i materiali necessari solo il 26 marzo 1992, ovvero solamente tre giorni prima della data prevista per la consegna dell’opera. Di conseguenza sarebbe stato negato a torto il risarcimento del relativo danno, quantificabile in fr. 25’000.--.
La convenuta avrebbe inoltre debitamente notificato tutti i difetti dell’opera, e non solo parte di essi, per un minor valore complessivo di fr. 18’000.--, e non solo di fr. 5’000.-- come ritenuto dal Pretore.
Vi sarebbero inoltre stati degli altri difetti, riparati con una spesa complessiva di fr. 3’577.15, e all’attrice dovrebbero essere addebitati anche fr. 100.-- per una perizia privata, con la conseguenza della totale estinzione per compensazione del credito dell’attrice.
G. Nelle osservazioni del 17 gennaio 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Nella specie è incontestata la qualifica del contratto in esame quale appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
Tali spese sono state comprovate in ragione di fr. 2’588.-- (doc. C), con il che il credito complessivo dell’attrice è di fr. 66’588.--.
Stante il pagamento di fr. 19’200.--, il saldo è di fr. 47’388.--.
Il gravame su questo tema è ai limiti del temerario.
Il Pretore, con esauriente motivazione e addirittura citazione letterale delle deposizioni testimoniali, ha constatato che il ritardo non è stato dovuto a colpa dell’attrice, ma che vi è invece stata l’oggettiva impossibilità di fornire nel termine stabilito a causa di gravi ritardi nei lavori di ristrutturazione dei locali da adibire ad esercizio pubblico (consid. 5, pag. 5-7).
La convenuta ha in pratica ignorato la convincente motivazione del primo giudizio, limitandosi a definirla apoditticamente “del tutto errata”, per riproporre in sua vece la personale ed infondata tesi secondo cui la mora nella consegna sarebbe la diretta conseguenza del fatto che lo sdoganamento dei materiali è avvenuto solo tre giorni prima del termine di consegna.
In simili condizioni diviene perfino superfluo osservare che il danno, quantificato in fr. 25’000.-- in base a vaghe percentuali, è ben lungi dall’essere stato dimostrato, o anche solo reso lontanamente verosimile (art. 42 CO; II CCA 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA).
Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO).
Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforma al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175).
A seconda delle circostanze, discende dal principio dell’affida-mento il fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 1535; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, pag. 1814), ritenuto anche che dato lo scopo della norma, che è la tutela del committente, non è appropriato dar prova di eccessivo formalismo sul tema (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.).
In concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, anche la seconda notifica deve essere ritenuta quale valido avviso all’appaltatrice del fatto che la prestazione da lei fornita non viene ritenuta quale regolare adempimento, avendo in particolare la convenuta segnalato di aver riscontrato difetti alle parti elettriche dell’opera (doc. 14, pag. 2).
E’ per contro meno chiaro il riferimento all’intervento di “varie ditte”, tra cui quelle per opere da sanitario, visto che la ditta in questione si è limitata ad effettuare i normali collegamenti per la messa in opera (doc. 17), il che non costituisce evidentemente difetto dell’opera.
Si devono perciò ritenere validamente notificati i difetti alle parti elettriche, nonché il vizio costituito dalla fornitura di materiali differenti da quello pattuito.
5.1 La questione a sapere se il minor valore dell’opera sia da ammettere per fr. 5’000.-- o per fr. 18’000.--, la perizia contiene un’apparente incongruenza al proposito, è da risolvere in favore dell’importo minore.
Tale è in effetti l’esplicita indicazione del minor valore dovuto al solo uso di materiali di minore pregio (perizia, risposta 3, pag. 3; risposta 5, pag. 5; delucidazione orale, pag. 15 dei verbali), mentre il minor valore di fr. 18’000.-- comporta la considerazione di altri fattori (tipo di lavorazione, rispetto delle dimensioni, qualità delle finiture dei raccordi e delle sigillature, cfr. delucidazione orale, pag. 15 dei verbali) per i quali non è mai stata fatta una notifica dei difetti, e che perciò non possono essere considerati.
5.2 In conseguenza della validità della seconda notifica dei difetti, possono inoltre essere considerate determinate pretese della convenuta relative a difetti dell’impianto elettrico, e meglio quella di fr. 972.15 come da fattura della ditta __________ (doc. 18), quella di fr. 1’125.-- come da fattura della ditta __________ (doc. 19) e quella di fr. 500.-- attestata dalla fattura di __________ (doc. 20), per un totale di fr. 2’597.15.
5.3 E’ invece da respingere la richiesta di fr. 100.-- per la perizia privata fatta allestire dalla convenuta, non costituendo nella specie la sua esecuzione la necessaria o anche solo utile premessa per far valere i propri diritti nei confronti dell’appaltatrice (cfr. invece per il risarcimento del costo della perizia a futura memoria: II CCA 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA).
Ne consegue il parziale accoglimento dell’appello.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC), ritenuto che l’esiguo impegno profuso dal patrocinatore dell’attrice nella redazione delle osservazioni all’appello giustifica di commisurare le ripetibili di questa procedura al di sotto dei limiti minimi previsti dalla TOA.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 28 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 novembre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
“1. La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 39’790.85 oltre interessi al 5 dal 25 aprile 1992.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono a carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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