AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.316
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00316
Lugano 15 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2684 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 7 aprile 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’978.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 ottobre 1995 ha accolto per fr. 12’798.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 27 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
L’attrice non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatole.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. La disputa riguarda gli onorari dovuti all’attrice per la progettazione e la direzione dei lavori nell’ambito dell’edificazione di una casa d’abitazione per il convenuto sui fondi n. __________e __________di __________.
Secondo l’attrice, l’opera a lei richiesta sarebbe in un primo tempo stata limitata alla sola progettazione e alla programmazione della fase esecutiva, per il che essa avrebbe preventivato onorari per fr. 35’000.--, mentre solo in seguito il convenuto le avrebbe chiesto di occuparsi anche della direzione dei lavori, il che avrebbe fatto salire a fr. 50’798.-- l’onorario complessivo commisurato secondo le norme SIA. Dal che, ritenuti fr. 30’000.-- di acconti versati dal convenuto, la richiesta dedotta in causa di fr. 20’798.-- oltre interessi.
Secondo il convenuto, il preventivo iniziale forfetario -le norme SIA non sarebbero applicabili alla specie- sarebbe stato comprensivo anche del costo della direzione dei lavori, e perciò l’attrice avrebbe già ricevuto tutto quanto di sua spettanza avendo anche provveduto lo stesso convenuto a versare direttamente all'ingegnere fr. 8'000.--.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, ha ritenuto che la spesa di fr. 35’000.-- inizialmente prospettata dall’attrice sarebbe stata comprensiva in misura almeno parziale anche della prestazione di direzione dei lavori.
Avendo tuttavia l’attrice svolto l’intera prestazione di direzione lavori, essa potrebbe chiedere una maggiorazione dell’onorario preventivato.
Ritenuta l’applicabilità delle norme SIA e la mancata contestazione della somma indicata, si dovrebbe dedurre dal credito vantato dall’attrice unicamente la somma di fr. 8’000.-- destinata all’ingegnere, onere da ritenere incluso nel preventivo, con un saldo a favore dell’attrice di fr. 12’798.-- oltre interessi.
C. Con tempestivo gravame datato 27 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, dato che a mente del convenuto l’attrice non avrebbe saputo provare l’esistenza di pattuizioni diverse da quella risultante dal preventivo doc. B, secondo cui all'attrice sarebbe stato dovuto un onorario forfetario di fr. 35’000.--.
Ne conseguirebbe che nessun supplemento su tale importo sarebbe dovuto all’attrice.
D. Le osservazioni all’appello dell’attrice, datate 22 gennaio 1996, risultano tardive, e sono perciò estromesse dall’incarto.
Considerato
in diritto
E’ addirittura pacifico che, in applicazione della regola generale di cui all’art. 8 CC, l’attrice deve fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della propria pretesa per onorari.
Nel “preventivo sommario di costo” doc. B del dicembre 1990, allestito dalla stessa ditta attrice, gli onorari dell’architetto e dell’ingegnare vengono quantificati in complessivi fr. 35’000.--.
Essendo tale voce di spesa inserita in un documento avente l’incontestato scopo di illustrare il costo globale dell’edificazione di una casa di abitazione, non vi è motivo di ritenere che nell’importo indicato non sia inclusa anche la prestazione costituita dalla direzione dei lavori, soluzione -a fronte di un preventivo riguardante l’intera costruzione e non solo le prestazioni del professionista- che sarebbe senz’altro da ritenere inusuale e contraria al normale andamento delle cose.
Ne consegue che dall’interpretazione secondo il principio dell’affidamento del doc. B, al quale del resto rinvia la stessa parte attrice (petizione, punto 2, pag. 2), si può ammettere l’esistenza di un’offerta, accettata dal convenuto, dell’intera prestazione di architetto e ingegnere necessaria all’edificazione dell’opera in questione contro una mercede globale di fr. 35’000.--.
Con questa premessa, spettava sicuramente all’attrice fornire la prova dell’esistenza di una diversa volontà delle parti, tale da far ritenere che la direzione dei lavori costituiva prestazione in parte o del tutto esclusa dall’importo preventivato.
Gli altri elementi in atti sono però sicuramente insufficienti per poter ritenere provata con la necessaria certezza la tesi dell’attrice.
4.1 I testi __________ e __________, che hanno partecipato alla trattativa contrattuale, hanno deposto in senso contrario alla tesi dell’attrice.
Il solo fatto che essi siano i suoceri del convenuto non implica ovviamente ancora l’inattendibilità delle loro deposizioni, che deve invece risultare da gravi discordanze tra i fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove (II CCA 29 febbraio 1996 in re O. SA/F., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A.SA e llcc; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 19), il che, come si vedrà, non è però il caso.
4.2 Il teste __________, dalla cui deposizione si evince per contro che egli non ha partecipato alle trattative, riferisce in verità elementi parzialmente favorevoli alla tesi dell’attrice su una non meglio precisata “questione finestre”, ma lo fa in maniera indiretta, riferendo quanto l’arch. __________ ebbe a dirgli in proposito, di modo che la deposizione è in definitiva priva di effetto probatorio (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C., 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.).
4.3 Gli altri testi (____________________, __________, __________nulla hanno riferito di particolare, se non che la direzione lavori è stata curata dalla ditta attrice, questione che del resto non era controversa.
Anche se così fosse, non sarebbe in alcun modo possibile evincere e quantificare la parte di questa prestazione da porre a carico del convenuto, non essendo stata fornita prova alcuna in proposito, ritenuto comunque che il convenuto ha già pagato complessivi fr. 38’000.-- per le opere di architetto e ingegnere, preventivate in fr. 35’000.--.
Ne conseguono l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 750.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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