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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.319
Data decisione, Autorità: 12.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00319
Lugano 12 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 14/16 novembre 1995, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, avv. __________, da
nell’ambito della causa -inc. no. 101/B/1994 (IU.95.00066) di quella Pretura- contro di lui promossa con istanza 8 giugno 1994 da
volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 4’180.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che nell’ambito della causa contro di lui promossa con istanza 8 giugno 1994 da __________ __________ con scritto 14 novembre 1995 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 __________;
che la richiesta è stata giustificata dall’istante letteralmente per ottenere un trattamento e un giudizio più imparziale e per poter meglio far fronte alla difesa dei propri interessi;
che, dopo aver censurato il fatto che talvolta durante le udienze il Pretore e la controparte si erano intrattenuti in dialetto, lingua da lui non conosciuta, egli postula che a seguito di questo provvedimento venga resa possibile l’audizione del teste chiave della vertenza, che sino ad oggi il giudice si era rifiutato di assumere;
che egli inoltre chiede al Pretore di ignorare le tesi di fatto e di diritto fatte valere dalla controparte e di non dar seguito alla prova peritale chiesta da quest’ultima;
che con scritti 20 novembre e 13 dicembre 1995 il Pretore e la controparte hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa, rimettendosi comunque al giudizio di questa Camera;
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che, nel caso concreto, l’istante non ha reso verosimile alcun elemento concreto suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;
che in effetti dagli atti di causa non risulta in alcun modo che il Pretore si sia comportato in modo parziale o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa;
che la circostanza è implicitamente ammessa dallo stesso istante il quale postula unicamente un trattamento e un giudizio “più“ imparziale di quello che potrebbe essergli dato con l’attuale giudice;
che dagli atti non si evince neppure che nel merito il Pretore abbia ritenuto valida la tesi di fatto e di diritto del signor __________ piuttosto che quella del signor __________;
che la proposta transattiva formulata dal giudice nel corso dell’udienza 24 maggio 1995, per altro respinta dal qui istante, non intendeva in alcun modo anticipare il giudizio di merito, ma è avvenuta unicamente al fine di risolvere bonalmente la vertenza, impregiudicate le ragioni di fatto e di diritto di entrambe le parti;
che il rifiuto da parte del Pretore di provvedere all’audizione del teste chiave della vertenza non è dovuto a parzialità, ma semplicemente a motivi procedurali;
che infatti il Pretore, preso atto che l’indirizzo del teste __________ era inesatto -tant’è che la relativa citazione è stata ritornata alla pretura- con scritto 7 settembre 1995 e in seguito formalmente con ordinanza 22 settembre 1995 ha assegnato al qui istante un termine di 15 giorni per precisarne l’esatto recapito, precisando inoltre che la scadenza infruttuosa del suddetto termine valeva quale rinuncia all’assunzione del teste;
che nel termine indicato l’istante non ha tuttavia provveduto a fornire le informazioni richieste né ha postulato una proroga dello stesso, limitandosi per contro, tramite la sua segretaria, a far notare che la richiesta sarebbe stata evasa al momento del suo rientro da un viaggio di affari all’estero;
che di conseguenza ed in applicazione dell’art. 134 CPC il Pretore in data 16 ottobre 1995 ha giustamente comunicato che l’istruttoria sarebbe continuata senza l’atto processuale richiesto;
che infine il fatto che talora durante le udienze il Pretore e la controparte si siano intrattenuti in dialetto, lingua non conosciuta dal qui istante, non è parimenti motivo di ricusazione;
che in effetti giusta l’art. 298 CPC le allegazioni delle parti sono sommariamente riassunte nel verbale d’udienza -che è scritto in italiano (art. 117 CPC)- per cui dalla predetta circostanza in ogni caso l’istante non ha subito alcun pregiudizio, il giudice dovendo a sua volta fondare il suo giudizio unicamente sulle risultanze agli atti (art. 85 CPC);
che le difficoltà di difesa evocate dall’istante non sono quindi dovute a parzialità del giudice adito, per cui l’istanza di ricusa va respinta siccome del tutto infondata e pretestuosa;
che tali difficoltà potrebbero per contro essere riconducibili ad una incapacità della parte stessa di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, incapacità forse dovuta alla sua scarsa conoscenza della procedura civile cantonale;
che gli atti di causa vanno ritornati al Pretore affinché continui nella procedura, verificando se non siano dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 14/16 novembre 1995 __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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