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Numero d'incarto:
12.1995.319
Data decisione, Autorità:
12.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00319
Lugano
12 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa 14/16 novembre 1995, presentata nei
confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, avv. __________, da
nell’ambito
della causa -inc. no. 101/B/1994
(IU.95.00066) di quella Pretura- contro
di lui promossa con istanza 8 giugno 1994 da
volta
ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 4’180.- oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________dell’UE di Lugano.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa contro di lui promossa con istanza 8 giugno 1994 da
__________ __________ con scritto 14 novembre 1995 ha chiesto la ricusa del
giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1
__________;
che
la richiesta è stata giustificata dall’istante letteralmente per ottenere un
trattamento e un giudizio più imparziale e per poter meglio far fronte alla
difesa dei propri interessi;
che,
dopo aver censurato il fatto che talvolta durante le udienze il Pretore e la
controparte si erano intrattenuti in dialetto, lingua da lui non conosciuta,
egli postula che a seguito di questo provvedimento venga resa possibile l’audizione
del teste chiave della vertenza, che sino ad oggi il giudice si era rifiutato
di assumere;
che
egli inoltre chiede al Pretore di ignorare le tesi di fatto e di diritto fatte
valere dalla controparte e di non dar seguito alla prova peritale chiesta da
quest’ultima;
che
con scritti 20 novembre e 13 dicembre 1995 il Pretore e la controparte hanno
dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi
giustificanti una ricusa, rimettendosi comunque al giudizio di questa Camera;
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure
emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi,
come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima causa o di
una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ
1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep.
1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio
sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata
questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua
attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte
sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che,
nel caso concreto, l’istante non ha reso verosimile alcun elemento concreto
suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità
soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza
processuale;
che
in effetti dagli atti di causa non risulta in alcun modo che il Pretore si sia
comportato in modo parziale o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo
della causa;
che
la circostanza è implicitamente ammessa dallo stesso istante il quale postula
unicamente un trattamento e un giudizio “più“ imparziale di quello che potrebbe
essergli dato con l’attuale giudice;
che
dagli atti non si evince neppure che nel merito il Pretore abbia ritenuto
valida la tesi di fatto e di diritto del signor __________ piuttosto che quella
del signor __________;
che
la proposta transattiva formulata dal giudice nel corso dell’udienza 24 maggio
1995, per altro respinta dal qui istante, non intendeva in alcun modo
anticipare il giudizio di merito, ma è avvenuta unicamente al fine di risolvere
bonalmente la vertenza, impregiudicate le ragioni di fatto e di diritto di
entrambe le parti;
che
il rifiuto da parte del Pretore di provvedere all’audizione del teste chiave
della vertenza non è dovuto a parzialità, ma semplicemente a motivi
procedurali;
che
infatti il Pretore, preso atto che l’indirizzo del teste __________ era
inesatto -tant’è che la relativa citazione è stata ritornata alla pretura- con
scritto 7 settembre 1995 e in seguito formalmente con ordinanza 22 settembre
1995 ha assegnato al qui istante un termine di 15 giorni per precisarne
l’esatto recapito, precisando inoltre che la scadenza infruttuosa del suddetto
termine valeva quale rinuncia all’assunzione del teste;
che
nel termine indicato l’istante non ha tuttavia provveduto a fornire le
informazioni richieste né ha postulato una proroga dello stesso, limitandosi
per contro, tramite la sua segretaria, a far notare che la richiesta sarebbe
stata evasa al momento del suo rientro da un viaggio di affari all’estero;
che
di conseguenza ed in applicazione dell’art. 134 CPC il Pretore in data 16
ottobre 1995 ha giustamente comunicato che l’istruttoria sarebbe continuata
senza l’atto processuale richiesto;
che
infine il fatto che talora durante le udienze il Pretore e la controparte si
siano intrattenuti in dialetto, lingua non conosciuta dal qui istante, non è
parimenti motivo di ricusazione;
che
in effetti giusta l’art. 298 CPC le allegazioni delle parti sono sommariamente
riassunte nel verbale d’udienza -che è scritto in italiano (art. 117 CPC)- per
cui dalla predetta circostanza in ogni caso l’istante non ha subito alcun
pregiudizio, il giudice dovendo a sua volta fondare il suo giudizio unicamente
sulle risultanze agli atti (art. 85 CPC);
che
le difficoltà di difesa evocate dall’istante non sono quindi dovute a
parzialità del giudice adito, per cui l’istanza di ricusa va respinta siccome
del tutto infondata e pretestuosa;
che
tali difficoltà potrebbero per contro essere riconducibili ad una incapacità
della parte stessa di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la
propria causa, incapacità forse dovuta alla sua scarsa conoscenza della
procedura civile cantonale;
che
gli atti di causa vanno ritornati al Pretore affinché continui nella procedura,
verificando se non siano dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 39
cpv. 2 CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le
spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di ricusa 14/16 novembre 1995 __________ è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura
ai sensi dei considerandi.
II. Le
spese del presente giudizio consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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