AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.321
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00321
Lugano 10 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1219 (inc. n. 1082) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 19 aprile 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 29’900.50 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr. 26’311.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 novembre 1995 ha accolto per fr. 26’311.60 oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 7 dicembre 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 23 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1989 vi sono stati rapporti tra le parti per l’allestimento di un progetto di una casa di tre piani da collocare sul fondo n. __________di __________, di proprietà di __________.
B. Le tesi delle parti circa l’esistenza e l’estensione del rapporto contrattuale sono divergenti.
Da una parte l’attore sostiene di essere stato incaricato da entrambi i convenuti di allestire un progetto di massima in scala 1:100, pronto per la progettazione in dettaglio e comprensivo, tra l’altro, di relazione tecnica, calcolo di cubatura, preventivo dei costi di costruzione e calcolo degli indici.
Prestazioni che l’attore avrebbe correttamente eseguito e per cui con la petizione rivendica una remunerazione, calcolata in base alla norma SIA 102 ed. 1984, di fr. 29’900.50 oltre interessi.
Dall’altra parte __________, ritenendosi rappresentante del padre, eccepisce la propria legittimazione passiva.
Nel merito i convenuti sostengono che sarebbe stato richiesto, a __________ e non all’arch. __________, unicamente uno studio di massima, e non una progettazione dettagliata come quella offerta dall’attore.
Oltretutto il progetto presentato non sarebbe affatto stato conforme ai desideri espressi dai convenuti. Questo perché l’attore avrebbe omesso di presentare i consueti schizzi preliminari, il cosiddetto “studio di soluzioni possibili” secondo le norme SIA, necessario a stabilire una linea di progettazione aderente ai gusti estetici del committente.
Il progetto riguarderebbe poi un’opera troppo costosa, essendo stato fissato un limite di spesa di fr. 1’700’000.--, ampiamente disatteso dal progetto dell’attore, del costo di fr. 2’500’000.--.
C. La parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 26’311.60 oltre interessi della domanda di causa in conseguenza delle risultanze peritali, hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da __________, sostenendo che egli non avrebbe agito solo quale rappresentante del padre, ma avrebbe al contrario avuto un interesse proprio alla realizzazione del progetto.
Dall’istruttoria sarebbe emerso che detto progetto avrebbe dapprima incontrato i favori della committenza, che solo diversi mesi dopo lo avrebbe contestato siccome difforme dai suoi desideri.
Il rifiuto del progetto sarebbe perciò stato dettato da altri motivi, tra i quali quello dell’eccessivo costo di realizzazione. A quel punto sarebbe però stato possibile modificare il progetto secondo i desideri della committenza, così da non potersi negare all’attore il diritto alla propria remunerazione, da quantificare in fr. 26’311.60 oltre interessi, somma per cui è stata accolta la petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 7 dicembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione sulla scorta delle tesi ed eccezioni già sollevate durante il primo processo.
Nelle osservazioni del 23 gennaio 1996 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ tuttavia riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se, come nella specie, all’architetto viene unicamente richiesto l’allestimento di piani e progetti, devono tornare applicabili le norme sul contratto di appalto (DTF 119 II 428, 119 II 45; II CCA 13 giugno 1994 in re arch. G./R., 21 dicembre 1993 in re arch. R./B, 16 agosto 1993 in re S./F.; Gauch, opera citata, in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO).
In quest’ultimo caso non è lecito fare senz’altro capo ai criteri stabiliti dalla norma SIA 102. Questo perché da una parte le norme SIA non esplicano effetto erga omnes, ma unicamente se le parti contrattuali si accordano in tal senso (DTF 107 II 178; II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M., 7 gennaio 1992 in re Z./E), e d’altra parte perché esse non possono nemmeno essere considerate l’espressione di un uso comune del settore a cui il giudice debba necessariamente fare riferimento (DTF 117 II 282; II CCA 16 agosto 1993 in re S./F.; Egli, opera citata, n. 873 e 880; contro BIZR 1996, pag. 84).
Nel caso di specie, benché l’attore non abbia dimostrato l’esistenza di un preventivo accordo con la committenza vertente sull’applicazione della norma SIA 102 per la commisurazione dei suoi onorari, la stessa può venire nondimeno applicata in conseguenza del consenso espresso dai convenuti nella presente procedura.
Essi hanno infatti riconosciuto che, in aderenza alla predetta norma SIA, l’attore potrebbe rivendicare un onorario pari al 9% del costo della costruzione nel caso in cui egli avesse correttamente adempiuto ai propri compiti (risposta, pag. 9), ammettendo così il principio dell’applicabilità della norma medesima.
Risulta in effetti che egli da una parte all’inizio della propria opera ha omesso di intrattenere quegli indispensabili stretti rapporti con la committenza che permettono di sviluppare il progetto nella direzione effettivamente auspicata dal cliente, e d’altra parte non si è premurato di conformare la propria opera all’ordine di costi di realizzazione accessibile ai destinatari del progetto.
La mancanza di contatti, fatti salvi alcuni inutili colloqui telefonici, è chiaramente attestata dal teste __________e dall’interrogatorio formale dell’attore (risposta 3). Risulta in sostanza che i convenuti non furono mai chiamati ad esprimersi sugli schizzi preliminari dei progettisti, e che perciò lo sviluppo del progetto è avvenuto in base ad un’idea che i convenuti non erano stati chiamati a condividere. E’ del resto a prima vista evidente che il risultato al quale è giunto l’attore è piuttosto distante dalla concezione iniziale espressa dalla committenza (cfr. doc. A e doc. M).
Né può essere ritenuta conforme al contratto la presentazione di un progetto da realizzare con una spesa di circa fr. 2’500’000.--, quando i convenuti sarebbero stati disponibili ad un investimento di fr. 1’700’000.--.
Non può essere disatteso che il contenimento dei costi di realizzazione entro le possibilità del committente è in buona fede un elemento addirittura essenziale dell’opera progettuale richiesta al professionista, al punto da doversi esigere dal progettista, anche in caso di silenzio del committente, che egli si informi preventivamente circa la disponibilità del suo cliente
E’ ben vero che i convenuti nella presente procedura non hanno saputo dimostrare la loro volontà di limitare a fr. 1’700’000.-- l’eventuale investimento (cfr. deposizione __________come del resto loro stessi ammettono (appello, pag. 12).
Ciò non torna comunque a loro danno: era infatti l’attore, che pretende una retribuzione basata sul costo dell’opera da realizzare, a dover fornire la prova degli elementi di fatto sui quali la richiesta si fonda (art. 8 CC), e perciò anche della volontà dei convenuti di investire fr. 2’500’000.--.
Tale prova, a non averne dubbi, non è stata fornita, di modo che se l’attore vuole farsi retribuire “ad valorem”, e non in base ad altri criteri (ritenuti evidentemente meno favorevoli), come ad esempio il suo dispendio di tempo, l’onorario potrà essere computato solo in base all’importo ammesso dai convenuti, ritenuto che nemmeno è stato in qualche modo quantificato il costo di una costruzione analoga a quella da loro indicata (cfr. foto doc. A).
Ciò non sembra invece essere avvenuto: la corrispondenza in atti non riscontra una reazione della parte convenuta fino al 21 febbraio 1990, ovvero vari mesi dopo la presentazione del progetto, data in cui parte convenuta ha in pratica dichiarato di ritirarsi dal contratto (doc. AA).
Il teste __________, ha avuto l’impressione che al momento della presentazione del progetto la committenza fosse soddisfatta, mentre l’attore (IF, risposta 6) riferisce di una reazione addirittura entusiastica del convenuto __________.
Ci si potrebbe chiedere se la successiva telefonata della signora __________(riferita dal teste __________), che ha lamentato l’eccessivo costo di realizzazione e la difformità del progetto dall’impostazione desiderata, non possa essere considerata una valida e tempestiva notifica dei difetti ex art. 367 CO. Anche se così fosse, non si può ritenere che sia avvenuta una valida ricusa dell’opera (art. 368 cpv. 1 CO), né del resto si dovrebbe ammettere l’esistenza delle premesse per la ricusa, potendosi al contrario sostenere (già dalla stessa natura dell’opera), che sia il difetto costituito dall’eccessivo costo di realizzazione che quello rappresentato dalla difformità stilistica rispetto ai desideri del committente avrebbero potuto essere eliminati mediante correzione o rielaborazione dei progetti.
In entrambi i casi il recesso del committente deve essere valutato alla luce dell’art. 377 CO, norma che lo obbliga a pagare il lavoro eseguito e a tenere indenne l’appaltatore da ogni danno.
Deve perciò trovare conferma la decisione di principio secondo cui l’attore deve essere retribuito per il lavoro svolto.
Da una parte si deve tenere conto della mancata esecuzione della prestazione consistente nello studio di soluzioni possibili (perizia, risposte a controdomande 4-7), il che comporta che l’attore può esigere solo il 4,5% e non il 9% del costo della costruzione (perizia, risposta a controdomanda 4).
Inoltre, l’onorario non può sicuramente essere computato in base al costo dell’opera così come progettata dall’attore, ma sulla base dell’importo di fr. 1’700’000.-- (cfr. il consid. 3).
onorario = B . p/100 . n . q/100 . r
dove:
B = costo di costruzione ./. 10.9% di onorario = fr. 1’514’700
p = K1 + (K2 : radice cubica di B)
n = 1.1
q = percentuale delle prestazioni compiute = 4,5%
r = fattore di correzione = 1
dal che:
onorario = 1’514’700 . 12.66% . 1.1 . 4,5% . 1
ovvero:
onorario = fr. 9’661.35
8.1 Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono la procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (per tante: II CCA 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
L’onere della prova dell’esistenza del rapporto di rappresentanza incombe alla parte che di tale rapporto si prevale (art. 8 CC).
8.2 Se nella specie è pacifica l’esistenza della procura, occorre invece esaminare se __________ abbia comunicato all’attore di voler agire per conto del padre.
La risposta deve essere negativa.
__________, con il quale hanno avuto luogo le trattative iniziali, non ha in effetti riferito tale circostanza.
Non potendo tale volontà, contrariamente a quanto sostiene la parte convenuta (appello, pag. 8), essere dedotta dal solo fatto che chi conferisce l’appalto non è il proprietario del fondo (II CCA 31 maggio 1995 in re V./F. e D.), o tanto meno dall’intestazione della corrispondenza intercorsa, dovendosi attribuire la scelta dei destinatari da parte dell’attore all’equivoca situazione ingenerata dai convenuti medesimi, ne deve seguire la reiezione dell’eccezione, non senza il rilievo che in tali circostanza sarebbe semmai stato il convenuto __________ a poter invocare con qualche speranza di successo la carenza di legittimazione passiva (analogo: II CCA 25 aprile 1996 in re B. & Co/M. e M.).
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 dicembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 novembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
e ____________________entrambi in __________, sono condannati in solido a pagare ad __________, l’importo di fr. 9’661.35 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1990.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/3, e per 2/3 sono a carico dell’attore, che verserà ai convenuti fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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